Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

Lettera di Eugenio Moschini a Franco Abruzzo: “Come il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani tiene in ostaggio i miei soldi”. L'odissea di un giornalista, che chiede al Fondo il Tfr per acquistare la prima casa. La risposta: “Per legge la somma sarà messa a disposizione dopo la firma del rogito”. L'articolo 1 della legge 297/1982 prevedeva effettivamente la produzione del rogito notarile per ottenere l'anticipo del Tfr, ma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non stabilisce la concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto dette "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrare l'acquisto (come il preliminare di compravendita). In corso Vittorio Emanuele II n. 349, sede della Fnsi e del Fondo, non conoscono la sentenza 142/1991 della Consulta. Commernto dell'interessato: “Mi chiedo (e le chiedo) a questo punto a cosa serve avere un anticipo se poi la cifra viene erogata DOPO l’effettiva necessità… A Lei questo comportamento sembra corretto?”. Franco Abruzzo: “A questo punto i colleghi devono fare attenzione prima di affidare il Tfr al Fondo. Chiedo ai vertici del sindacato, Giovanni Rossi e Franco Siddi, di promuovere un chiarimento rapido. Questa triste e paradossale vicenda mette in gioco anche la credibilità del sindacato”

Gentile Franco Abruzzo, mi rivolgo a Lei perché in questi anni ho visto (ammirandone la grinta) tutte le battaglie che ha intrapreso a sostegno di noi giornalisti e per un Ordine più giusto. Mi scuso fin da subito se sarò prolisso, ma vorrei spiegarle al meglio - per quanto possibile - la questione. Le scrivo per metterla a conoscenza di un comportamento davvero molto anomalo nella gestione del Fondo Pensione Complementare cui io, come immagino gran parte dei miei colleghi, sono iscritto.


Trovandomi ad acquistare la prima casa (ed avendo quindi diritto all’anticipo sul Tfr) ho mandato il 23 maggio tutta la documentazione al Fondo. Dopo 2 settimane di silenzio ho risollecitato una risposta e mi è stato mandato il Pdf che trova in fondo in cui è sottolineato che l’effettivo versamento delle somme richieste potrà avvenire “solo a seguito di presentazione di rogito notarile”.


Visto che nel “Regolamento sulle anticipazioni”, come presente sul loro sito è ben specificato al punto 6.4 (quando si parla di documentazione da produrre): "In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di compravendita, ALTRIMENTI COPIA DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo)”


Ho riscritto al Fondo e questa è la risposta (riportata integralmente): "L’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione è regolata dall’art.11 comma 7 lettera b) del decreto 252/2005 secondo il quale “Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata” ,“decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”. Il regolamento introduce anche la possibilità di procedere alla richiesta e, quindi, al disinvestimento della posizione, allegando alla domanda di anticipo il preliminare, ma l’effettivo pagamento può avvenire solo a presentazione di rogito notarile come indicato dalla legge”.


Ho sentito a questo punto un avvocato che mi ha risposto che l'art. 1 della legge 297/1982 che prevedeva effettivamente la produzione del rogito notarile per ottenere l'anticipo del Tfr è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede la concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto dette " in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrare l'acquisto. Quindi sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale n. 142/1991 si deve consentire l'anticipazione del Tfr anche in mancanza di atto notarile, qualora sia dimostrata la serietà e attendibilità dell'acquisto, mediante atti e documenti probanti come appunto il preliminare di vendita. Per quanto riguarda il pagamento domiciliato presso il notaio, l'articolo di legge che cita il Fondo non parla di alcuna domiciliazione notarile, ma solo dei requisiti per l'anticipazione delle somme che sono identici al quelli della legge del 1982.


E già qui di incongruenze ce ne sono.. se dichiarano che una cosa è possibile ”solo se” come può essere che poi, solo su insistenza, indichino un’altra via?


Visto che per l’acquisto della casa ho fatto i conti anche sull’anticipo del MIO Tfr (perché è giusto ricordarlo ancora una volta, che il Fondo gestisce i NOSTRI soldi) ho riscritto mail (senza mai aver ricevuto risposta), e telefonato diverse volte e sono riuscito solo oggi ad avere una risposta:


il Fondo conferma la procedura di domiciliazione (che non ha sussistenza di legge) e per l’erogazione effettiva richiede due mesi e mezzo – tre mesi di tempo (quindi ben oltre la data del mio rogito).


Se un collega dovesse comprare casa, e considerare l’anticipo del Tfr come una somma disponibile, beh.. è meglio che se lo scordi.. i nostri soldi si trovano talmente bene presso il Fondo Pensione Complementare che non vogliono lasciarlo.


A questo punto, era molto meglio lasciare i soldi in Azienda, che li avrebbe erogati senza problemi e senza prendermi in giro, come hanno fatto in questo mese il Fondo.


Mi scuso per lo sfogo e La ringrazio per qualsiasi attenzione potrà dare,non al mio caso, ma a questa assurda anomalia. Cordiali saluti


EUGENIO MOSCHINI


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani -


Iscritto all'albo dei Fondi Pensione al n. 1352


00186 ROMA – C.SO VITTORIO EMANUELE, 349


Tel. 06/6893545 – Fax 06/6865919


www.fondogiornalisti.it - e-mail: iscritti@fondogiornalisti.it


Roma, 6 giugno 2013 - Prot.n. 8420/F


 


EUGENIO MOSCHINI, VIA ABRUZZI 11 - 20090 SEGRATE MI


e, p.c. PREVINET


 


La informiamo che la sua richiesta di anticipazione del 75% della posizione maturata presso questo Fondo, rientra tra le fattispecie previste dall’art.11 comma 7 del D.L. 252/2005 e dal nostro “Regolamento sulle anticipazioni”. Abbiamo, pertanto, dato mandato al gestore amministrativo di provvedere al disinvestimento delle sue quote.


Si ricorda che ai sensi del comma 8 dell’art.14 del D.Lgs. 252/2005 “gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo (ndr. anticipazioni, trasferimenti e riscatti) devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso”.


Le ricordiamo, inoltre, che in base al “Regolamento sulle anticipazioni”, l’effettivo versamento delle somme richieste potrà avvenire solo a seguito di presentazione di rogito notarile. Dobbiamo, con l’occasione, ricordarLe, che ai sensi della norma di legge in atto, ogni iscritto può richiedere un’anticipazione della propria posizione maturata anche più di una volta, nel rispetto dei limiti percentuali massimi previsti da ciascuna delle causali individuate e, che comunque, le anticipazioni non potranno mai eccedere complessivamente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Cordiali saluti.


Giancarlo Tartaglia


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com