Gentile Franco Abruzzo, mi rivolgo a Lei perché in questi anni ho visto (ammirandone la grinta) tutte le battaglie che ha intrapreso a sostegno di noi giornalisti e per un Ordine più giusto. Mi scuso fin da subito se sarò prolisso, ma vorrei spiegarle al meglio - per quanto possibile - la questione. Le scrivo per metterla a conoscenza di un comportamento davvero molto anomalo nella gestione del Fondo Pensione Complementare cui io, come immagino gran parte dei miei colleghi, sono iscritto.
Trovandomi ad acquistare la prima casa (ed avendo quindi diritto all’anticipo sul Tfr) ho mandato il 23 maggio tutta la documentazione al Fondo. Dopo 2 settimane di silenzio ho risollecitato una risposta e mi è stato mandato il Pdf che trova in fondo in cui è sottolineato che l’effettivo versamento delle somme richieste potrà avvenire “solo a seguito di presentazione di rogito notarile”.
Visto che nel “Regolamento sulle anticipazioni”, come presente sul loro sito è ben specificato al punto 6.4 (quando si parla di documentazione da produrre): "In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di compravendita, ALTRIMENTI COPIA DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo)”
Ho riscritto al Fondo e questa è la risposta (riportata integralmente): "L’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione è regolata dall’art.11 comma 7 lettera b) del decreto 252/2005 secondo il quale “Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata” ,“decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”. Il regolamento introduce anche la possibilità di procedere alla richiesta e, quindi, al disinvestimento della posizione, allegando alla domanda di anticipo il preliminare, ma l’effettivo pagamento può avvenire solo a presentazione di rogito notarile come indicato dalla legge”.
Ho sentito a questo punto un avvocato che mi ha risposto che l'art. 1 della legge 297/1982 che prevedeva effettivamente la produzione del rogito notarile per ottenere l'anticipo del Tfr è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede la concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto dette " in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrare l'acquisto. Quindi sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale n. 142/1991 si deve consentire l'anticipazione del Tfr anche in mancanza di atto notarile, qualora sia dimostrata la serietà e attendibilità dell'acquisto, mediante atti e documenti probanti come appunto il preliminare di vendita. Per quanto riguarda il pagamento domiciliato presso il notaio, l'articolo di legge che cita il Fondo non parla di alcuna domiciliazione notarile, ma solo dei requisiti per l'anticipazione delle somme che sono identici al quelli della legge del 1982.
E già qui di incongruenze ce ne sono.. se dichiarano che una cosa è possibile ”solo se” come può essere che poi, solo su insistenza, indichino un’altra via?
Visto che per l’acquisto della casa ho fatto i conti anche sull’anticipo del MIO Tfr (perché è giusto ricordarlo ancora una volta, che il Fondo gestisce i NOSTRI soldi) ho riscritto mail (senza mai aver ricevuto risposta), e telefonato diverse volte e sono riuscito solo oggi ad avere una risposta:
il Fondo conferma la procedura di domiciliazione (che non ha sussistenza di legge) e per l’erogazione effettiva richiede due mesi e mezzo – tre mesi di tempo (quindi ben oltre la data del mio rogito).
Se un collega dovesse comprare casa, e considerare l’anticipo del Tfr come una somma disponibile, beh.. è meglio che se lo scordi.. i nostri soldi si trovano talmente bene presso il Fondo Pensione Complementare che non vogliono lasciarlo.
A questo punto, era molto meglio lasciare i soldi in Azienda, che li avrebbe erogati senza problemi e senza prendermi in giro, come hanno fatto in questo mese il Fondo.
Mi scuso per lo sfogo e La ringrazio per qualsiasi attenzione potrà dare,non al mio caso, ma a questa assurda anomalia. Cordiali saluti
EUGENIO MOSCHINI
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Roma, 6 giugno 2013 - Prot.n. 8420/F
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e, p.c. PREVINET
La informiamo che la sua richiesta di anticipazione del 75% della posizione maturata presso questo Fondo, rientra tra le fattispecie previste dall’art.11 comma 7 del D.L. 252/2005 e dal nostro “Regolamento sulle anticipazioni”. Abbiamo, pertanto, dato mandato al gestore amministrativo di provvedere al disinvestimento delle sue quote.
Si ricorda che ai sensi del comma 8 dell’art.14 del D.Lgs. 252/2005 “gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo (ndr. anticipazioni, trasferimenti e riscatti) devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso”.
Le ricordiamo, inoltre, che in base al “Regolamento sulle anticipazioni”, l’effettivo versamento delle somme richieste potrà avvenire solo a seguito di presentazione di rogito notarile. Dobbiamo, con l’occasione, ricordarLe, che ai sensi della norma di legge in atto, ogni iscritto può richiedere un’anticipazione della propria posizione maturata anche più di una volta, nel rispetto dei limiti percentuali massimi previsti da ciascuna delle causali individuate e, che comunque, le anticipazioni non potranno mai eccedere complessivamente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Cordiali saluti.
Giancarlo Tartaglia