Pubblichiamo la circolare n. 1/2006 indirizzata ai CONSIGLI REGIONALI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI e firmata dal consigliere segretario dell’Ordine nazionale, Vittorio Roidi:
Ai sensi della legge sull’ordinamento della professione di giornalista n. 69/1963 (artt. 31,33,35) e del Regolamento attuativo DPR n. 115/1962 (art. 31), le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico e nel registro dei praticanti devono essere corredate dalla attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, ai sensi dell’art. 22, punto 8 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
Si osserva che, ai sensi della riportata disposizione, la tassa di concessione governativa è dovuta per le iscrizioni agli Albi relativi all’“esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri”; l’ammontare della stessa è stato di recente aumentato ad € 168,00 dal Decreto Legge n. 7/2005, allegato 2-ter – Titolo VII.
Il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa è, pertanto, l’iscrizione all’Albo dei giornalisti, indipendentemente dall’elenco per il quale la si richieda.
A questo riguardo, si è posto il problema di chiarire se sussista la necessità del pagamento della tassa suddetta nelle ipotesi: di praticanti, praticanti già pubblicisti, di direttori responsabili di pubblicazioni tecniche, di professionisti già pubblicisti.
Infatti, anche se le disposizioni della legge professionale (artt. 31, 33, 35 legge n. 69/1963) prevedono l’onere del pagamento della tassa in tutte le ipotesi suddette, risulta opportuno analizzare la questione anche alla luce della normativa specifica in tema di tasse di concessioni governative.
Il tema è particolarmente avvertito dai singoli Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti, che si trovano a dover interpretare le vigenti disposizioni di legge alla luce, inoltre, del parere fornito a suo tempo dall’amministrazione finanziaria (v. nota del Ministero delle Finanze prot. 340601 del 13 gennaio 1983).
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, su sollecitazione anche di alcuni Ordini, ha quindi richiesto un parere esplicito all’amministrazione finanziaria in merito alle ipotesi problematiche suddette.
L’Agenzia delle Entrate, con nota prot. 22217 del 10 marzo 2006, ha fornito le indicazioni richieste e che qui di seguito si riportano.
PRATICANTI
Per quanto concerne l’iscrizione nel registro dei praticanti, prevista dall’art. 33 l. 69/1963, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato alla risoluzione del Ministero delle Finanze, prot. 340601 del 13 gennaio 1983, secondo cui “i praticanti giornalisti sono costituiti da coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che, pertanto, la categoria suddetta non riveste carattere professionale, trattandosi di aspiranti all’attività giornalistica”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si afferma dal Ministero che “per l’iscrizione nel registro dei praticanti, in difetto del realizzarsi del presupposto tributario costituito dall’esercizio di professioni, non sorge l’obbligo di corrispondere la tassa sulle concessioni governative”. Questi principi sono applicabili anche al caso di iscrizione al registro dei praticanti da parte di chi è già iscritto all’Albo professionale come pubblicista. In tale ipotesi, del resto, è già stato assolto, in sede di iscrizione all’elenco dei pubblicisti, l’onere di pagamento della tassa di concessione governativa.
DIRETTORI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONI TECNICHE
Quanto all’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, ai sensi dell’art. 28 l. n. 69/1963, la tassa suddetta è dovuta per l’iscrizione agli Albi relativi all’esercizio di professioni (art. 22, punto 8 tariffa ex DPR n. 641/1972).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, tra le iscrizioni disciplinate dal citato art. 22, punto 8, rientra l’iscrizione non solo all’Albo professionale dei giornalisti, ma anche agli elenchi speciali annessi a tale Albo.
Risulta, pertanto, evidente che, sia in ipotesi di iscrizione all’elenco speciale dei giornalisti di nazionalità straniera che dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, è necessario provvedere al pagamento della tassa in questione.
PROFESSIONISTI GIA’ PUBBLICISTI E, IN GENERALE, PASSAGGIO TRA ELENCHI SPECIALI E NON.
In ordine all’iscrizione all’elenco dei professionisti (art. 31 l. 69/1963) da parte di chi è già iscritto all’elenco dei pubblicisti, è necessario sottolineare che l’Albo professionale dei giornalisti è unico e si suddivide, ai sensi dell’art. 1 l. 69/1963, nei due elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti. Pertanto, dal momento che il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa è l’iscrizione all’Albo dei giornalisti, indipendentemente dall’elenco, il passaggio da un elenco all’altro, nell’ambito dello stesso Albo, non comporta l’ulteriore pagamento della tassa in oggetto.
Tale situazione si estende, in generale, a tutte le ipotesi di passaggio da un elenco ad un altro, nell’ambito dello stesso Albo e anche con riferimento agli elenchi speciali, annessi all’Albo medesimo.
Si precisa, infine, che l’iscrizione in un diverso albo regionale disciplinata dall’art. 37 della legge 69/1963, nell’ipotesi di trasferimento di residenza, comporta, invece, l’assolvimento della tassa di concessione governativa, stante l’autonomia degli Albi regionali.
IL SEGRETARIO
(Vittorio Roidi)