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Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005:
quando entrano in conflitto
dignità della persona e libertà degli editori
analisi di Franco Abruzzo

Con il Contratto 2001-2005 i giornalisti sono entrati nella stagione della deregulation e vivono in una epoca che si annuncia negativa per il diritto del lavoro così come lo abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra al 2001. Bisogna sapersi difendere, quando i diritti sono tagliati o negati. Non bisogna dimenticare che il Cnlg riguarda professionisti dotati di Ordine e Albo come anche tanti pubblicisti, che esercitano l’attività giornalistica a tempo pieno. Molti articoli del Cnlg, infatti, investono l’esercizio della professione sotto il profilo dell’indipendenza, dell’autonomia e della dignità sociale: il 6 (direttore garante dell’autonomia dei suoi redattori), l’8 (esclusiva), il 9 (firma), il 21 (salute e previdenza attraverso Casagit e Inpgi), il 32 (clausola di coscienza), il 34 (completezza dell’informazione), il 36 (pubblicisti a tempo pieno), il 44 (rapporti tra informazione e pubblicità), il 45 (aggiornamento culturale professionale), il 48 (mobbing), il 50 (regolamento di disciplina). Parimenti importanti sono gli allegati sul lavoro autonomo, sui giornali elettronici, sui fotocinereporters e sulla tutela dei minori.


 


Il “valore” costituzionale della professione giornalistica.


L’ordinamento giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni intellettuali. La Costituzione (articolo 33) “prescrive un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Il codice civile (articolo 2229) afferma che sono professioni intellettuali solo quelle riconosciute come tali dalla legge e per il cui esercizio “è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Agli Ordini, dice sempre il codice civile, sono devoluti “l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti”. A questa normativa non sfugge la professione giornalistica organizzata dal legislatore del 1963 con l’Ordine, l’Albo e l’esame di Stato. Le regole dell’Ordine dei Giornalisti, quindi, non sono anomale, ma eguali a quelle degli altri 26 Ordini e collegi operanti in Italia. Il varo della laurea specialistica in giornalismo (Dm 28 novembre 2000) ha annullato l’ultimo gap. Con la legge 3 febbraio 1963 n. 69, la professione giornalistica è riconosciuta legalmente (come le altre professioni italiane).


All’Ordine dei giornalisti, dice l’articolo 1 della legge n. 69/1963,


 


“appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’Albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”.


 


Nel Registro dei praticanti, dice l’articolo 33,


 


“possono essere iscritti coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica”.


 


La sentenza n. 2/1971 si muove lungo la linea tracciata dalla Corte Costituzionale con la precedente sentenza n. 11/1968: “La vigilanza dell’Ordine non è predisposta [...] a tutela della sola libertà dei giornalisti, ma è strumento, sia pure mediato, di garanzia dell’interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall’art. 21 Cost. [...]. L’ordinamento della professione di giornalista, come costruito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l’istituzione dell’ordine e l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo, persegue fini che superano “di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria”, nel rapporto di lavoro subordinato con l’impresa giornalistica. L’Ordine dei giornalisti, come questa Corte ebbe a sottolineare nella sentenza n. 11 del 1968, ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell’interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti”.


Non è casuale che l’articolo 1 del Codice di deontologia sulla privacy richiami l’articolo 21 della Costituzione. Quel richiamo significa che c’è un interesse della collettività (già sottolineato dalle sentenze n. 11/1968 e n. 71/1991 della Corte costituzionale) al “corretto” svolgimento dell’importante attività della comunicazione multimediale attraverso la vigilanza di un “ente pubblico” (l’Ordine, concepito come giudice disciplinare) chiamato a valutare il comportamento dei singoli giornalisti in rapporto a un Codice di condotta voluto dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo. Oggi pertanto, l’esistenza di un Codice deontologico (vincolante per legge nei confronti di tutti i cittadini, giornalisti e non giornalisti) appare “sufficiente a far ritenere che l’ordinamento della professione di giornalista sia essenziale per la tutela di un diritto costituzionale”, perché il Codice stesso, infatti, favorisce “direttamente” l’esercizio del “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (articolo della Costituzione). Il Codice non è un “frammento” della normativa sull’attività giornalistica, ma è il “cuore” del sistema giuridico dettato a protezione del diritto del cittadino a veder tutelata la sua immagine da una informazione multimediale che, - senza quel Codice che attua concretamente i princìpi etici fissati nella legge istitutiva dell’Ordine -, sarebbe disancorata da regole di comportamento e quindi dai valori fissati dall’articolo 2 della Costituzione a salvaguardia della dignità della persona.


 


Il primo Contratto nazionale di lavoro giornalistico (1911).


Nel 1908 nasce la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). Il primo contratto nazionale di lavoro (o prima convenzione d’opera giornalistica) tra editori e giornalisti viene stipulato nel 1911 ed è formato da otto articoli relativi:


- alla definizione del giornalista professionista;


- alla limitazione dei contratti a termine ai casi previsti;


- alla disciplina dell’indennità fissa e dell’indennità mobile per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro;


- alla posizione contrattuale dei redattori ordinari, dei corrispondenti e degli aiuti agli uffici di corrispondenza;


- all’esclusione dal contratto dei correttori di bozza, del personale amministrativo, dei redattori che esercitano altro impiego o altra professione e dei corrispondenti non stipendiati mensilmente e non occupati in esclusiva presso un giornale;


- al periodo iniziale di prova limitato a sei mesi;


- ai poteri degli editori e dei direttori aventi facoltà in materia di orari di lavoro e di attribuzione delle mansioni e le conseguenze delle infrazioni disciplinari;


- alla competenza e funzionamento dei collegi probivirali locali e del collegio probivirale federale.


La convenzione, che è sul piano storico il primo patto sindacale collettivo a carattere categoriale nazionale stipulato in Italia, fu integrato con un altro accordo del 1913 relativo ai trust giornalistici e ai passaggi di proprietà dei giornali. Questo accordo è in quattro articoli che disciplinano:


- il compenso dovuto ai giornalisti per l’attività prestata a società proprietarie di diversi giornali o a giornali comunque collegati;


- il compenso per gli articolisti o redattori viaggianti per gli articoli o le corrispondenze riprodotti in più giornali di una medesima società o comunque collegati;


- il supplemento dell’indennità di licenziamento dovuta al giornalista licenziato in seguito alla costituzione di un trust;


- la liquidazione dell’indennità di anzianità a favore del giornalista quando nel trapasso di proprietà di un giornale si fossero verificati delle modificazioni sostanziali sulla situazione e sulle garanzie politiche o finanziarie o morali nella nuova azienda (clausola di coscienza).


“I patti tra gli editori e i giornalisti, considerata la situazione dell’ordinamento giuridico del lavoro dell’epoca, costituirono - scrivono Giancarlo Zingoni e Roberto Cilenti ne “Il contratto di lavoro giornalistico” edito da Gutenberg 2000 - un fatto d’importanza eccezionale destinato a produrre, con i successivi sviluppi, effetti di rilievo sull’intero mondo del lavoro italiano”.


Il Contratto Fnsi - Fieg, la legge n. 741/1959 e il Dpr n. 153/1961.


Il contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato e firmato dalla Fnsi e dalla Fieg, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge (con il Dpr 16 gennaio 1961 n. 153), potendo essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori. Il Dpr n. 153/1961 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo 1961) è “figlio” della legge n. 741/1959.


Con legge 14 luglio 1959 n. 741 (nella “Gazzetta Ufficiale” 18 settembre 1959) sono state emanate le “norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”. L’articolo 1 della legge n. 741/1959 recita:


 


“Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria”.


 


L’articolo 8 punisce la condotta antigiuridica del “datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all’articolo 1 della presente legge”.


 


La centralità dell’articolo 7 della legge n. 741/1959


I trattamenti economici e normativi minimi conservano piena efficacia nel tempo anche dopo la scadenza del contratto collettivo e ad essi si può derogare con accordi “soltanto a favore dei lavoratori”. L’articolo 7 della legge n. 741/1959 riveste un ruolo centrale. Esso dice testualmente:


 


“I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell’accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”.


 


La legge-contratto dei giornalisti è, come detto, il Dpr n. 153/1961 che ha reso efficace erga omnes il Contratto Fnsi-Fieg 10 gennaio 1959. Il pretore di Monza (sentenza Accardi-Rete A Srl, n. 164/1995, 1° marzo 1995) ha scritto che il contratto dei giornalisti è quello Fnsi-Fieg, non quello Frt: “Ciò non solo perché l’attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt, ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n. 153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg, ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori”. Anche i supremi giudici sono di quest’avviso: “Ai sensi dell’art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, le clausole di contratto collettivo reso efficace “erga omnes” possono essere superate da clausole di contratti collettivi successivi privi di tale efficacia soltanto se quest’ultime, considerate globalmente, siano più favorevoli al lavoratore” (Cass. civ. , sez. lav., sent. n. 253 del 12-01-1984).


 


Il Contratto 2001-2005 esaminato nei passaggi centrali.


Con l’articolo 3 viene introdotta la possibilità di stipulare assunzioni a termine “per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali”. In tal modo si riconosce la possibilità di assunzioni a termine in modo indiscriminato, in quanto nella categoria dell’imprevedibilità ci può stare di tutto; viene introdotta la possibilità di assumere a termine anche le categorie superiori (direttore, condirettore, vicedirettore). È un principio nuovissimo di contratto a termine determinato dalla funzione e non dalla motivazione che sorregge il termine. Questo principio esiste nel nostro ordinamento solo per i dirigenti riconosciuti, però, come tali; viene introdotto un principio, ragionevole, ma vietato dalla legge 230/1962, secondo il quale “l’assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa ai sensi della legge n. 1204/1971 potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione”.


Con l’articolo 4 viene introdotto il lavoro interinale nei giornali. Ma i giornalisti, professionisti iscritti in un Albo, possono essere “ceduti in affitto”? In sostanza, dopo la legge 196/1997, l’intermediazione di manodopera, se fatta attraverso società iscritte in un apposito Albo (articolo 2 della legge 196/1997), è libera, ma i giornalisti possono essere considerati manodopera? Il ricorso alla legge 196/1997 umilia la professione giornalistica. La legge 196/1997 è, comunque, inapplicabile a una professione socialmente rilevante. Quanti esercitano una professione intellettuale appaiono decisamente estranei alla filosofia della legge n. 196/1997 sul lavoro temporaneo.


Con l’articolo 4, inoltre viene affermato il principio che l’opera del giornalista, nel corso dell’orario normale di lavoro, potrà essere utilizzata gratuitamente anche per le altre testate edite dell’azienda. Il direttore dovrà tenere conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e dovrà rispettare le competenze professionali del giornalista; viene affermato il principio per cui i giornalisti sono tenuti a collaborare gratuitamente anche alle testate multimediali dell’azienda; viene affermato il principio che il giornalista è tenuto a collaborare gratuitamente con le testate anche multimediali edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (articolo 2359 c.c.).


L’impresa editoriale viene in sostanza considerata una catena di montaggio: i giornalisti non sono considerati professionisti, ma impiegati tecnici che partecipano alla costruzione di...“bulloni”. I giornalisti, invece, collaborano con il direttore, alla fattura di un solo giornale inteso come “opera collettiva dell’ingegno” (legge n. 633/1941 sul diritto d’autore).


Con l’articolo 11 viene introdotto un principio, fin qui sconosciuto al diritto del lavoro, di liceità dell’abbassamento di mansioni. Il direttore cioè può far svolgere mansioni da inviato a un giornalista (con la relativa retribuzione parificata a quella di un caposervizio), ma esaurito l’incarico il giornalista torna alla casella di partenza, quella di redattore ordinario, con la relativa retribuzione (minore). Questa norma è di dubbia legittimità. L’articolo 2103 del codice civile (o articolo 13 dello Statuto dei lavoratori), infatti, stabilisce (al pari dell’articolo 22 del Cnlg) che chi svolge mansioni superiori per almeno tre mesi acquisisce il diritto alla categoria superiore (e alla relativa retribuzione) in via definitiva. La retrocessione appare dunque istituto dubbio in quanto contrasta con una norma imperativa (l’ultimo comma dell’articolo 2103 c.c. stabilisce che ogni patto contrario è nullo). La retrocessione è in contrasto soprattutto con l’articolo 3 della Costituzione, che colloca la dignità sociale della persona addirittura prima del principio dell’uguaglianza, e con l’articolo 41 della Costituzione. La norma sulla “retrocessione” viola i diritti fondamentali (articolo 2 della Costituzione) di ogni cittadino-giornalista. L’articolo 41 della Costituzione, nel proclamare che “l’iniziativa economica privata è libera”, afferma che essa “non può svolgersi ...in modo da recare danno alla dignità umana”. Devono essere letti unitariamente gli articoli 2 e 41 della Costituzione; l’articolo 2103 del codice civile; l’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970); l’articolo 22 (II comma) del Cnlg Fnsi-Fieg. L’articolo 22 del Cnlg è in conflitto con altri articoli del Cnlg. Viene introdotto lo stesso principio di legittimità della retrocessione per le figure dei condirettori, vice-direttori e capo redattori centrali. Quando l’editore (o il direttore) decide di sostituire una di queste figure, tali “funzioni” cessano e il giornalista torna alla categoria da cui proveniva precedentemente. Anche questa norma sembra confliggere con l’articolo 2103 c.c. che ritiene definitiva l’assegnazione a mansioni superiori dopo tre mesi. Sia qui che nel caso dell’inviato si cerca di aggirare l’ostacolo “categoria superiore” con l’escamotage delle funzioni temporanee.


L’articolo 11, infine, afferma che


 


“agli effetti dell’assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi, ovunque esercitati, non rileva l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte”.


Il contratto in sostanza, eliminando il concetto di demansionamento o dequalificazione professionale, ignora alcuni articoli della Costituzione (2, 3 e 41) e l’articolo 2103 (o articolo 13 dello Statuto) che tutelano la dignità della persona. Ai giornalisti vengono negati i diritti propri del cittadino. Questa norma, in quanto contra legem e contra jus, è radicalmente nulla. Il contratto concede agli editori (e ai direttori) il potere di spostare ad libitum i redattori, senza tenere conto delle funzioni e degli incarichi precedentemente svolti.


L’articolo 41 della Costituzione in particolare tutela la “dignità” di chi lavora:


 


“Il demansionamento costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall’art. 41 Cost. e dall’aricolo 2087 c.c. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative”


(Cassazione, Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).


 


Gli inviati speciali diventano “norma transitoria”.


Gli inviati speciali fanno la differenza tra i giornali. I media hanno sempre bisogno di coloro che “vedono” i fatti e che li raccontano in presa diretta. Gli inviati, con il nuovo contratto, sono diventati una “norma transitoria”, anticamera dell’abrogazione della qualifica. La figura dell’inviato viaggia sul binario dell’estinzione. Vuol dire che i direttori dei giornali in futuro potranno utilizzare i redattori di volta in volta come inviati temporanei. Viene abolita una antica scuola. Anche gli inviati avevano e hanno bisogno di una scuola, che li faccia crescere di anno in anno. Una svolta, quella del contratto 2001-2005, inaccettabile e dequalificante per la professione.


Un avverbio (“esclusivamente”) e un aggettivo (“esclusive”) dividono, comunque, vecchi e nuovi inviati. La “norma transitoria” dell’articolo 11 del nuovo Contratto Fnsi-Fieg in vigore dal 1° marzo 2001 afferma:


 


“L’inviato speciale quando non sia impegnato in servizi esterni ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali”.


 


Il vecchio testo (che non era “norma transitoria”) diceva:


 


“L’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti dell’orario previsto nell’art. 7, in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali”.


 


Nel nuovo testo dell’articolo 11 sono saltati un avverbio (“esclusivamente”) e un aggettivo (“specifiche”). Un avverbio e un aggettivo, quindi, dividono vecchi e nuovi inviati. L’avverbio e l’aggettivo, un volta eliminati, cambiano radicalmente le mansioni. Il nuovo inviato, quando non è impegnato in servizi esterni, presta attività in redazione... in mansioni che richiedano le sue competenze professionali. Il vecchio inviato, invece, presta attività in redazione... in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali.


I nuovi inviati sono tali, quindi, a tempo (“per un periodo stabilito”) a differenza dei vecchi inviati, che hanno un incarico privo di scadenze e che, “quando non sono impegnati in servizi esterni, hanno l’obbligo di prestare attività in redazione...in mansioni che richiedono esclusivamente le loro specifiche competenze professionali”. I vecchi inviati, quindi, non possono essere redazionalizzati.


 


Permessi sindacali ridotti per i consiglieri dell’Ordine e non retribuiti per i commissari d’esame.


È prevedibile che si troveranno nella bufera sia l’attività dei Consigli dell’Ordine dei giornalisti e sia quella della Commissione per l’esame di giornalista. Il nuovo Contratto ha modificato l’articolo 23 del Cnlg, limitando i permessi accordati ai consiglieri dell’Ordine e ai commissari per l’esame di giornalista. Dall’articolo 23 si arguisce:


a) che ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi degli Ordini professionali saranno concessi permessi (per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni) retribuiti nei limiti di 20 giorni all’anno;


b) che ai giornalisti componenti della Commissione esaminatrice per la prova d’idoneità professionale saranno concessi permessi (per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni), ma gli stessi non riceveranno alcuna retribuzione nemmeno per 20 giorni all’anno.


L’articolo 23 del Cnlg va riscritto, riparando agli errori commessi dalle parti in sede di contrattazione sindacale sia sul piano del rispetto del dettato costituzionale e che su quello del rispetto delle norme sull’ordinamento della professione giornalistiche ritenute legittime dalla Corte costituzionale con le sentenze 11 e 98/1968; 2/1971; 71/1991; 505/1995. Il nuovo articolo 23 del Cnlg viola gli articoli 33 (quinto comma) e l’articolo 51 (terzo comma) della Costituzione nonché la legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica e l’annesso Regolamento (Dpr n. 115/1965). L’assunto è molto semplice: i consiglieri, che sono dei giudici disciplinari e che sono anche giudici delle iscrizioni all’Albo, non possono limitare la loro attività a 20 giorni all’anno. Anche i commissari d’esame svolgono funzioni pubbliche e devono essere retribuiti, quando sono impegnati a Roma. I permessi sono una burla se sono svincolati dallo stipendio.


L’esame di giornalista, quindi, è sull’orlo della paralisi per effetto di una norma contrattuale, chiaramente illegittima, che corregge un articolo della Costituzione, l’articolo di una legge e un altro articolo di un Dpr. Gli editori hanno il coltello nelle loro mani, potendo operare trattenute sugli stipendi dei giornalisti in attività chiamati alle funzioni “pubbliche” di commissari d’esame. Un esempio non guasta. È come se il ministero della Pubblica istruzione designasse i commissari della maturità, dicendo loro: “Farete i commissari, avete il diritto ai permessi ma non alla retribuzione”. La Fieg pretende che i giornalisti-commissari (e i consiglieri) rinuncino alle ferie e alle corte per svolgere funzioni pubbliche.


I consiglieri degli Ordini professionali sono giudici. Afferma l’articolo 51 (terzo comma della Costituzione):


 


“Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.


 


L’Ordine nazionale dei Giornalisti e gli Ordini regionali sono persone giuridiche di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n. 69/1963) ed enti pubblici non economici (Dlgs n. 29/1993). I consiglieri dell’Ordine sono, quindi pubblici ufficiali, svolgono una funzione pubblica elettiva (articolo 51, terzo comma della Costituzione) e in particolare le funzioni previste dall’articolo 2229 del codice civile: sono giudici amministrativi disciplinari di I grado e sono giudici amministrativi di I grado delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo. Pertanto i permessi retribuiti non possono essere limitati annualmente a venti giorni. Lo stesso discorso vale per i consiglieri dell’Ordine nazionale. L’attività giudicante non può subire limitazioni di sorta. Le limitazioni determinerebbero la paralisi dei Consigli dell’Ordine e lo svuotamento delle loro funzioni pubbliche svolte a tutela della correttezza dell’informazione e del diritto dei cittadini a un’informazione corretta (“valori costituzionali” ex sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993; n. 505/1995 della Corte costituzionale).


I commissari dell’esame di giornalista svolgono funzioni pubbliche. Afferma l’articolo 33 (quinto comma) della Costituzione: “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. L’articolo 32 della legge professionale n. 69/1963 recita:


 


“L’esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi a una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell’Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d’Appello di Roma, scelti l’uno tra i magistrati di tribunale e l’altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame. Le modalità di svolgimento dell’esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento”.


 


Dall’intreccio Costituzione-legge ordinaria si ricava che i commissari svolgono una funzione pubblica.


Dall’articolo 45 del Regolamento, pertanto, si evince che almeno 4 dei 5 commissari giornalisti dovranno essere “attivi” ed esercitare la professione presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività. Sul rovescio si può affermare che soltanto uno dei 5 commissari potrà essere non attivo e, quindi, pensionato Inpgi.


 


L’allegato N sul lavoro nei giornali elettronici.


Nell’editoria on line scompaiono i direttori, i condirettori, i vice-direttori e i capi redattori, e viene creata ex novo l’unica figura – gerarchicamente sovraordinata ai redattori - dei coordinatori. I redattori dell’on line sono tenuti – con i soli limiti dell’articolo 4 - a lavorare anche, se richiesti, per le altre testate, anche cartacee, dell’editore o di altre società da lui controllate, senza alcuna maggiorazione di retribuzione. Non è chiarito come sarà distribuito l’orario di lavoro dei giornalisti dell’on line; il limite è di 36 ore settimanali; ma non è prevista la corta (esclusa l’applicabilità dell’articolo 7). Dovranno quindi lavorare 6 giorni per 6 ore al giorno?


Non si applicano ai giornalisti dell’on line le seguenti norme: art. 13 (acatti biennali di anzianità); art. 14 (cessione retribuita a terzi dei servizi); art. 16 (indennità Redazionale); art. 22 (tutta la normativa in tema di mutamento di mansioni, di testata e i trasferimenti). L’indennità sostitutiva del preavviso per i giornalisti dell’on line è ridotta a 3 mesi di retribuzione (contro gli attuali 7 per gli redattori ordinari, 8 per i capi servizio, 10 per i capiredattorie 13 per i direttori). Il comitato di redazione, infine, può essere costituito solo nelle redazioni con più di 10 redattori. Tra 5 e 9 redattori ordinari può essere nominato un Fiduciario. Sotto i 5 redattori ordinari non spetta nemmeno il fiduciario.


 


L’articolo 50 sul Regolamento di disciplina.


L’articolo 7 della legge n. 300/1970 non impone di scrivere un Codice o regolamento di disciplina. Il comma 1 dell’articolo 7 dice testualmente:


 


“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”.


 


Va sottolineato che, con sentenza 29-30 novembre 1982 n. 204 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1982 n. 338), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7 (commi primo, secondo e terzo), interpretati nel senso che sono inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. Ciò vuol che i licenziamenti disciplinari possono essere adottati anche in mancanza di un Regolamento o Codice disciplinare. La norma relativa all’articolo 7 ormai deve essere considerata desueta nei rapporti tra editori e giornalisti, in quanto per 30 anni nessuna delle parti ha invocato la stesura di un Codice o di un Regolamento di disciplina. Scrive al riguardo Temistocle Martines (Diritto costituzionale, Giuffré Editore, Milano 1997, rif. pag. 89): “Sembra tuttavia ammessa nel nostro ordinamento l’abrogazione di una norma mediante desuetudine che si ha quando i destinatari della norma pongono in essere in modo reiterato e diffuso un comportamento omissivo, non osservano, cioè, un precetto legislativo; non si è in presenza, in questo caso, di una consuetudine contra legem, bensì di una pura e semplice inosservanza del precetto”.


Che non ci sia bisogno di un Regolamento o di un Codice perché le aziende possano adottare misure disciplinari, con riferimento diretto agli articoli 2014 (diligenza) e 2105 (fedeltà) del c.c., è una statuizione pacifica della giurisprudenza lavoristica:


Qual è allora il significato della pretesa della Fieg di volere a tutti i costi il Regolamento di disciplina? Le aziende editoriali intendono distruggere il ruolo-intercapedine del direttore responsabile della testata e affermare nel contempo che i giornalisti sono alle dirette dipendenze del capo del personale della società editrice.


Il Regolamento di disciplina è stato introdotto nell’ipotesi di contratto in mancanza di una delega esplicita dei singoli giornalisti; peggiora le condizioni di lavoro e “reca danno alla libertà e alla dignità umana” dei singoli giornalisti. Il Regolamento è in conflitto con la legge professionale, che assegna solo ai Consigli dell’Ordine il potere di infliggere sanzioni disciplinari ai propri iscritti (Pretore di Milano, Gaggioli contro Gruppo Espansione, sentenza n. 1049 del 4 aprile 1997) e con lo stesso articolo 6 del Cnlg, che configura il direttore come vertice della redazione, eliminando ab origine ogni interferenza dell’imprenditore-editore nella vita redazionale, e come garante dell’autonomia dei propri redattori.


 


L’accordo collettivo nazionale sul lavoro autonomo.


Viene introdotta la clausola secondo la quale “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto. Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge”.


Questa norma è in conflitto con la direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che regola “la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” tra imprese, tra imprese e pubblica amministrazione, tra liberi professionisti e clienti. La direttiva stabilisce un termine massimo di 30 giorni per il saldo della fattura (qualora una scadenza non sia concordata tra le parti), fissa interessi di mora automatici e impone ai Governi di fornire al creditore un titolo esecutivo “di norma entro 90 giorni” se la liquidazione non avviene a termine. La direttiva è già operativa a livello di singoli. La nuova normativa riguarda anche le libere professioni, ma ciò “non comporta per gli Stati membri l’obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva”. La direttiva, in attesa di essere recepita, può essere utilizzata subito sia dal singolo cittadino sia da un’impresa davanti al giudice. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con quattro sentenze (170 del 1984, 113 del 1985, 389 del 1989 e 168 del 1991). Anche la terza sezione della Cassazione penale ha ribadito questo principio con la sentenza 9983/99 “qualora le direttive siano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. In presenza di tali requisiti, le direttive possono essere fatte valere dai singoli davanti al giudice italiano”.


 


Prospettive.


Al fondo delle questioni contrattuali, che oggi agitano e scuotono le redazioni, c’è un gigante dimenticato: la professione giornalistica (con la sua dignità).


I giornalisti, valorizzando il ruolo fondamentale dell’Ordine, devono recuperare l’orgoglio di essere professionisti, imponendo alla controparte di parlare dei giornali come “opere collettive dell’ingegno” e non come “prodotti editoriali”. La differenza appare minima, invece è sostanziale. I giornalisti hanno due appuntamenti cruciali e ineludibili: l’innalzamento della qualità della professione attraverso la formazione in Università e la formazione continua una volta iscritti nell’elenco dell’Albo. Bisogna diventare insostituibili nei fatti, smentendo il convincimento errato di taluni editori di considerare i giornalisti intercambiabili, perché “la professione giornalistica non esiste”. In sostanza, questo manuale consente ai giornalisti, che vogliano studiarne ogni riga, di difendersi con possibilità di successo e di impostare le future battaglie dirette al recupero del terreno perduto. Serve anche una profonda autocritica collettiva: l’esistenza della professione giornalistica significa esistenza dell’Ordine. Un Ordine sicuramente rinnovato, ancorato all’università e guardiano inflessibile dei canoni deontologici. Il sindacato ha bisogno dell’Ordine: senza l’Ordine, il sindacato è destinato a una sconfitta catastrofica. Si legge nell’articolo 1 del Cnlg: “La legge su “Ordinamento della professione giornalistica” del 3 febbraio 1963 n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. La legge 69/1963 è il cuore del Cnlg e della professione.


 



  • Ricerca pubblicata su “www.labourlawjournal.it” (sito giuridico di diritto del lavoro, di diritto internazionale del lavoro e di diritto comparato del lavoro dell’Università di Bologna diretto dal prof. Franco Carinci) n. 3/maggio 2001.

 


 


 





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