Bloccata anche per il 2014 dal Governo Monti la perequazione della quasi totalità delle pensioni INPGI (leggere il testo del comma 140 della riforma delle pensioni 2013 messa a punto dal ministro Fornero inserita nella cosiddetta legge di stabilità approvata con modifiche il 20/12/12 al Senato).
Pierluigi Roesler Franz - Presidente del Gruppo romano Giornalisti Pensionati
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Pensioni 2013: aumenti bloccati dalla Riforma Fornero
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per la perequazione automatica delle pensioni 2012 e 2013, che per due anni taglia fuori tutti gli assegni tre volte oltre il minimo per effetto della Riforma Fornero.
di Francesca Vinciarelli - 4 dicembre 2012
Bloccati gli aumenti delle pensioni 2012-2013 superiori a 1.443 euro
Aumento con filtri per le pensioni 2013: il decreto congiunto del Ministero dell’Economia e del Lavoro del 16 novembre 2012 “Perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2012 e valore definitivo per l’anno 2011” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2012 n. 277 – ha infatti stabilito per chi scatta l’aumento delle pensione dal prossimo anno (pari a +3%) per effetto della cosiddetta perequazione automatica, ossia dell’adeguamento al costo della vita causato dall’inflazione.
Gli assegni aumenteranno solo per una parte dei contribuenti e l’effetto della perequazione automatica non ci sarà per tutti: restano fuori tutti gli assegni previdenziali superiori ai 1.443 euro.
Perché questa differenza di trattamento? Perché si applicano le misure della Riforma delle Pensioni, messa a punto dal ministro del Welfare Elsa Fornero e e dal governo Monti con il decreto Salva Italia.
Ad aumentare, in sostanza, saranno le pensioni più basse (es.: le pensioni minime passeranno da 481 a 495,43 euro al mese).
Gli aumenti sono stabiliti nella misura del +2,7% dal 1° gennaio 2012 e +3% dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.
Queste percentuali sono determinate separatamente, sulla pensione e sull’indennità integrativa speciale (legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni) dove competa.
L’obiettivo della perequazione automatica delle pensioni sarebbe quello di adeguarle tutte al costo della vita, ovvero all’inflazione, usando come valore di riferimento viene preso l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La perequazione automatica, tuttavia, per effetto della Riforma Monti-Fornero sarà applicato solo agli assegni pensionistici dei contribuenti che ricevono una pensione non superiore a 1.443 euro: la Riforma delle Pensioni ha infatti imposto un blocco degli aumenti per il biennio 2012-2013, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (inizialmente nel Decreto Salva Italia si parlava di due volte la pensione minima), per consentire al Governo di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 novembre 2012
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011. (12A12528) (GU n. 277 del 27-11-2012 )
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 18 gennaio 2012 (Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 18 del 23 gennaio 2012) concernente: "Determinazione
del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il
calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per
l'anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonché valore
definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno
2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011";
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 23 ottobre 2012, prot. n. 31798 , dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2010 ed il periodo gennaio - dicembre
2011 è risultata pari a + 2,7;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2011 ed il periodo gennaio - dicembre
2012 e' risultata pari a + 3,0, ipotizzando, in via provvisoria, per
i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 la ripetizione
dell'indice del mese di settembre 2012;
Considerata la necessità:
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2012;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2013, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012;
di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2011 é determinata in misura pari a +2,7
dal 1° gennaio 2012.
Art. 2. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2012 é determinata in misura pari a +3,0
dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3. Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 16 novembre 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero