Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
  » Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Deontologia e privacy
Stampa

Comunicato stampa/Ordine Giornalisti Lombardia
Lettera del presidente dell’OgL ai direttori dei giornali.
“Queste le regole deontologiche
sulla commistione pubblicità/informazione”


Milano, 28 gennaio 2004. Franco Abruzzo, presidente dell’OgL, ha scritto ai direttori delle testate giornalistiche (nonché ai capi delle strutture delle singole testate)  sul tema della commistione pubblicità/informazione: Cari colleghi, vi trasmetto un documento sul tema della commistione pubblicità/informazione. E’ la delibera 19 novembre 1997 di questo Consiglio, che mantiene inalterata la sua attualità. Vi chiedo di difendere, come è vostro dovere e vostro obbligo (articolo 44 del Cnlg), la qualità dell’informazione oggi infiltrata in moltissimi casi dalla pubblicità.  Siamo soliti ripetere che i veri padroni dei giornali sono i lettori. Rispettiamoli”.


 ------------------------------


 Pressante appello dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ai direttori responsabili di quotidiani, periodici, Tg e radiotg


La pubblicità mascherata uccide l’informazione


 Milano, 19 novembre 1997. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha deliberato (nella seduta del 10 novembre 1997) di richiamare, con una lettera, l’attenzione dei direttori responsabili, dei vicedirettori, dei capiredattori centrali e dei capicronisti dei giornali (scritti, parlati e televisivi) editi nella regione sul problema della commistione pubblicità-informazione. Questo il testo dell’appello:


E’ dilagante su quotidiani e periodici la presenza di un'informazione inquinata da interferenze della pubblicità. (n. 4/1997) ha ospitato una sintesi dei 29 provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con i quali ha giudicato ingannevoli alcuni messaggi pubblicitari apparsi su noti periodici delle maggiori case editrici. In realtà, ha stabilito l’Antitrust, . Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha pertanto deciso, nella seduta del 27 ottobre 1997, di rivolgere un pressante appello ai direttori responsabili, ai vicedirettori, ai capiredattori, aia capicronisti di quotidiani e periodici nonché ai Cdr perché sia rispettato l'articolo 44 del vigente Contratto nazionale di lavoro (che ha forza di legge con il Dpr n. 153/1961), articolo che impone la separazione tra informazione e pubblicità. L'articolo 44, introdotto nel 1988, traduce una "delibera di indirizzo" (del 20 novembre 1986) di questo Consiglio che, richiamandosi ai principi etici della professione (articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69), invita i giornalisti a rafforzare soprattutto il rapporto di "fiducia tra la stampa e i lettori" e a osservare sempre "i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".


Considerato che il malessere è avvertito nei quotidiani ma soprattutto in molti periodici dove ha raggiunto, in talune testate definite "di servizio", aspetti che eliminano di fatto qualsiasi margine di demarcazione fra notizia e messaggio pubblicitario, l'Ordine della Lombardia richiama tutti i giornalisti, direttori soprattutto, al dovere di esercitare la professione al di fuori di possibili condizionamenti, in piena libertà di giudizio e di scelta, nel solo intento di informare onestamente il lettore, secondo coscienza.


Di fronte all'affiorare di un asserito nuovo sistema in base al quale si vorrebbe contrabbandare per informazione giornalistica il messaggio pubblicitario, giustificandolo con un'esigenza della società dei consumi e del sistema economico, l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia respinge i tentativi di snaturare il giornalismo con cortine fumogene entro le quali si annidano propaganda di prodotti e interessi aziendali. Il potere soverchiante della pubblicità ha raggiunto in taluni casi livelli aberranti influenzando la politica editoriale fino a rendere le testate deteriori veicoli di propaganda commerciale oppure veri e propri cataloghi.


La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile: deve esserlo soprattutto la pubblicità chiamata, con espressione impropria, "redazionale". Il giornalista incaricato di redigere i servizi cosiddetti redazionali può legittimamente opporre il suo rifiuto: qualora aderisca a tale incarico deve esigere che il testo risulti presentato con caratteristiche grafiche che lo distinguano dai normali servizi e notiziari, salvaguardando così la dignità dell'intero corpo redazionale. Da parte sua il direttore deve astenersi dall'esigere che il giornalista rediga testi destinati a finalità pubblicitarie o, peggio ancora, mascheranti l'intento mercantile perché si verrebbe in tal modo ad istituzionalizzare un rapporto inquinato fra messaggio e notizia. Deve essere osteggiato e vanificato ogni degenerato uso dei canali informativi. Il giornalista ha diritto di difendere la propria identità professionale esposta a insidie equivoche e ad ambigue e talvolta grossolane forme di pressione.


E' interesse di tutti che questi limiti non vengano superati e che eventuali cedimenti siano comprovati e denunciati. La lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili. I tentativi di travestimenti, di mistificazioni, di mescolanze diventano un inganno per il lettore come pure ingannevole deve considerarsi qualsiasi forma di pubblicità occulta che più di tutto va combattuta e respinta perché è degenerativa della qualità dell'informazione. L'Ordine regionale dei giornalisti respinge tuttavia fermamente le infiltrazioni, anche consapevoli, dell'industria dei consumi nella stampa e sollecita l'Ordine nazionale, la Federazione della Stampa Italiana e la stessa Federazione Editori ad affrontare il problema in modo che i criteri qualitativi del lavoro giornalistico non possano essere sopraffatti dalla logica commerciale, per il prestigio della funzione della stampa e per evitare il collasso dei consumatori-lettori frastornati dall'euforia trionfalistica del messaggio pubblicitario selvaggio.


L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nel rilanciare e nel ribadire l'attualità dei contenuti delle "delibere di indirizzo" del 20 novembre 1986 e del 1° aprile 1996, si ripromette di operare perché la categoria giornalistica rovesci l'attuale condizione mortificante e consideri il presente documento un appello a tutti gli appartenenti all'Albo. I casi emergenti di inquinamento continueranno ad essere presi in considerazione, in sede disciplinare, sotto il profilo dell'articolo 2 e dell'articolo 48 della legge professionale. L'articolo 2 prescrive il rispetto della persona umana e quello della verità sostanziale dei fatti, l'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede e la promozione della fiducia fra la stampa e i lettori. L'articolo 48, invece, tutela il decoro professionale e la dignità dell'Ordine e prevede l'apertura di procedimento disciplinare quando gli iscritti si rendono colpevoli di fatti che compromettono la reputazione e il prestigio dell'Ordine stesso.


La distinzione tra messaggi pubblicitari e testi giornalistici è una regola che figura adesso anche nella firmata l’8 luglio 1993 dall’Ordine nazionale e dalla Fnsi con la precisazione che . Anche la legge n. 223/1990 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato dice all’articolo 8 che .


La responsabilità del direttore emerge anche dalla legge 633/1941: il direttore è, infatti, che è il giornale o il periodico. Il Consiglio osserva che un giornalista, sia redattore o direttore, non può ignorare le norme sancite dal legislatore a tutela dei consumatori (e dei lettori) e soprattutto il principio che (articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74). Il direttore è da considerare responsabile della correttezza del messaggio pubblicitario in quanto, come ha stabilito questo Consiglio, <è tenuto per legge a controllare (anche) i testi pubblicitari> che appaiono sul giornale al fine, come nei casi condannati dall’Antitrust, di evitare che i lettori siano ingannati dai messaggi pubblicitari spacciati in maniera truffaldine per articoli. Questo comportamento è un tradimento della professione giornalistica. Il Consiglio agirà con la massima fermezza per fare rispettare le leggi della Repubblica.


 


 


 


  





Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
Già editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)