Accolte le tesi di Franco Abruzzo. Consigli dell’Ordine dei giornalisti: il Ministero della Giustizia “boccia” la presenza dei revisori dei conti alle “sedute estranee alle attività inerenti il controllo della contabilità dell’ente”
Milano, 28 ottobre 2005. Il ministero della Giustizia, nella persona del direttore generale della Giustizia civile (il consigliere di Cassazione Francesco Mele), ha accolto le tesi del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo, sulla presenza “limitata”dei revisori dei conti nelle sedute del Consiglio dell'Ordine. Mele, esprimendo il parere richiesto, scrive:
“Con riferimento alla richiesta di parere indicata in oggetto, pervenuta il 20 ottobre 2005, si rappresenta quanto segue. Questo Ministero ha compiti di alta vigilanza sul funzionamento degli Ordini, nel cui ambito non rientra il controllo della regolarità delle sedute dei singoli Consigli, affidate alla direzione del Presidente. Sembra comunque a quest’Ufficio che, in assenza di specifiche norme che lo consentano, il Collegio dei revisori dei conti non avrebbe titolo per prendere parte alle riunioni del Consiglio regionale estranee alle attività inerenti il controllo della contabilità dell'ente”.
Franco Abruzzo nella richiesta di parere ha scritto: “E’ noto che l’ordinamento configura i consiglieri degli Ordini come giudici disciplinari amministrativi e come giudici amministrativi delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo (art. 1, V comma, della legge 69/1963 e art. 2229 Cc; sentenza 505/1995 della Corte costituzionale). Il Collegio, quindi, deve lavorare senza la presenza di estranei anche quando affronta problemi legati alle sue attività disciplinate da altre leggi (n. 47/1948 sulla stampa; 241/1990 sulla trasparenza amministrativa; 626/1994 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; articolo 331 Cpp - obbligo di denuncia alla Procura di eventuali fatti-reato; dlgs 196/2003 sulla privacy; dlgs 165/2001 sulle pubbliche amministrazioni-affari del personale; Dpr 445/2000 sull’ammodernamento dell’organizzazione degli uffici; etc)....Va osservato che le regole dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale, in tema di revisori, sono divergenti per una scelta del legislatore (parlamentare per la legge 69 e amministrativo per il Dpr 115). La legge non si può adeguare alla norma amministrativa. Una diversa interpretazione è, infatti, priva di fondamenti dogmatici e contraria alla esplicita volontà del legislatore parlamentare, quale desumibile dalla positiva disciplina codicistica alla luce del canone ermeneutico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". L’interpretazione dell’ordinamento non può prescindere dal ricorso al criterio ermeneutico dell'"ubi lex voluit dixit"”.
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