di Franco Abruzzo
1. Premessa. Il lavoro fino a 5mila euro è occasionale ed è privo dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata Inps. Questo principio vale anche per l’Inpgi-2.
Il comma 2 dell’articolo 44 della legge n. 326/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) dice: “A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata (Inps, ndr) di cui all'articolo 2 (comma 26) della legge 8 agosto 1995 n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”. Questa legge in sostanza definisce, come la “riforma Biagi”, il concetto di “lavoro occasionale”, che è quello prefigurato da un compenso annuo fino a 5mila euro. L’Inps finora, comunque, aveva escluso che il lavoro occasionale inglobasse l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata. I confini ora tracciati sono netti. La nuova normativa è applicabile anche all’Inpgi, ente sostitutivo dell’Inps, in virtù del punto 4 dell’articolo 76 della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". L’Inpgi da poco tempo accorda un trattamento “ridotto” a coloro che percepiscono compensi complessivi fino a 1.500 euro all’anno. Non basta.
Con parere n. 881/1998, emesso su richiesta del Ministro del Lavoro, il Consiglio di Stato (adunanza II sezione) ha fissato questo principio: “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano un'attività professionale in maniera occasionale……. il requisito per la tutela previdenziale obbligatoria non è la mera iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, ma è dato dallo "svolgimento" effettivo dell' attività di libera professione senza vincolo di subordinazione". Il Ministero del Lavoro aveva posto il quesito il 13 maggio 1998, allegando l'avviso del Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) espresso con nota n. 134012 del 9 aprile 1998. Si legge nel parere: “Il Ministero (del Lavoro) esprime l'avviso, in linea con il Ministero del Tesoro, che l'attività professionale occasionale non genera l'obbligo di iscrizione”. Il Consiglio di Stato, quindi, ha accolto l’impostazione dei due Ministeri.
2. Dai contratti a progetto esclusi i giornalisti professionisti, ma non i pubblicisti. Per completezza informativa va segnalato che l’articolo 61 (comma 2) del Dlgs n. 276/2003 (”Riforma Biagi”) considera lavoro occasionale quel rapporto di lavoro la cui durata complessiva non sia superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con un medesimo committente “ salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”. Quando il compenso supera i 5mila euro “trovano applicazione le disposizioni relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”. Sul rovescio, quindi, si può dire che è occasionale il lavoro retribuito complessivamente fino a 5mila euro all’anno. Dal campo di applicazione dell’articolo 61 della “riforma Biagi”, dice il comma 3 di questo articolo, “sono escluse le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”. E’ evidente che nel nostro caso, quando si discute di professioni intellettuali, si parla soltanto dei giornalisti professionisti, cioè di coloro che hanno sostenuto l’esame di Stato “per l'abilitazione all'esercizio professionale” e che “esercitano in modo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista”. “L'esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana del professionisti” (sentenza n. 11/1968 Corte costituzionale). Dai contratti a progetto, quindi, sono esclusi i giornalisti professionisti, ma non i pubblicisti
3. Conclusioni. Non è possibile, sotto il profilo dell’articolo 3 della Costituzione, che le gestioni separate dell’Inps e dell’Inpgi abbiano regole contrastanti tali da creare disuguaglianze economiche e attentati alla pari dignità sociale dei cittadini (si veda sul punto la sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale in www.odg.mi.it/437articolo.htm). Dopo la sentenza n. 5280/2003 del Tar Lazio (in www.odg.mi.it/inpgi%2Dfieg0%2D1.htm), l’Inpgi è maggiormente tenuto a rispettare le regole che sono dell’Inps (punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000). Il Tar Lazio ha deciso che l'esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), ''richiede il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''. La sentenza del Tar Lazio riflette il principio fissato nella sentenza n. 15/1999 della Corte costituzionale: “La garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell’ente quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal legislatore, si intendesse l’autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla struttura dell’ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe un’assoluta libertà di configurare le strutture dell’ente e non escluderebbe l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia debba essere esercitata”. Il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 in effetti fissa dei paletti: l’esercizio da parte dell'Inpgi della potestà di autonomia normativa, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 388/2000, ''richiede, (come afferma il Tar Lazio, ndr), il coordinamento specifico con le norme generali che regolano il sistema contributivo e delle prestazioni previdenziali''. L’ordinamento generale statale non può trattare “in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali” perché se ciò dovesse accadere tale comportamento si tradurrebbe in una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, mentre “l’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi” (sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale). I cittadini non possono avere più diritti o meno diritti in quanto iscritti o non iscritti a un Albo professionale. Il discorso della Consulta è limpido e non crea perplessità.
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Parere n. 881 (17 giugno 1998) su richiesta del Ministro del Lavoro
Consiglio di Stato: “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano un'attività professionale in maniera occasionale”
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA DELLA SECONDA SEZIONE - 17 GIUGNO 1998 - Numero sezione 881/1998
OGGETTO/MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Quesito sull' art. 1 , commi 1 e 2 , del D.Lgs 10 febbraio 1996 , n. 103. Requisiti di iscrivibilità alle Casse
Vista la relazione ministeriale n. 3/3PS/21170 del 13 maggio 1998;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
PREMESSO:
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la relazione indicata in premessa, pone determinati quesiti relativi all'interpretazione del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione".
Il Ministero allega l'avviso del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota n. 134012 del 9 aprile 1998.
CONSIDERATO:
I. Le quaestiones iuris prospettate attengono all'interpretazione degli artt. 1 ss del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e della normativa collegata e di attuazione, costituita dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ab origine, l'istituzione di una Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, è stata prevista dall'art. 2, commi 25, e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
II. Sul piano generale, l'esame dei quesiti implica un'approfondita attività d'interpretazione dei testi normativi.
In thema, è ius receptum nella dottrina e nella giurisprudenza che il principale canone di ermeneutica giuridica è la lettera del testo normativo.
L'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale legittima la specificazione della "norma" in base al "senso… fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse …".
La "norma giuridica" discende dal testo.
I criteri ermeneutici logici, sistematici incentrati nella mens legis, sono alternativi all'interpretazione letterale, subordinati alla ponderazione sistematica della lex (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 1992, n. 558; Cons. Stato, Sez. Il, 6 novembre 1996, n. 950/96; Cass. Sez. Un., 14 marzo 1984, n. 1470; Cass. Sez. Un., 3 gennaio 1984, n. 7; Cass. 3 aprile 1986, n. 2312; in dottrina: E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949; V. Tarello,. L'interpretazione della legge, in trattato diretto da Cian e Messineo, Milano, 1980).
III. Il Ministero riferente pone il quesito in ordine ai presupposti per l'iscrizione alla Cassa. Sul punto, esprime l'avviso, condiviso del Ministero del Tesoro, che la mera iscrizione nell'Albo professionale non determina ipso iure l'obbligo di iscrizione. L'obbligo d'iscrizione scaturisce dall'effettivo esercizio della professione.
In thema, il referente normativo è dato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996.
La norma disgiunge: a) iscrizione in altri elenchi professionali; b) svolgimento dell'attività autonoma e libera professione.
L'ausilio del criterio ermeneutico letterale, enucleato supra sub Il, esplicita il principio normativo che il requisito per la tutela previdenziale obbligatoria non è la mera iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, ma è dato dallo "svolgimento" effettivo dell' "attività di libera professione senza vincolo di subordinazione".
L'iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, requisito essenziale per l'esercizio dell'attività professionale, non è per tabulas, l'elemento che determina la tutela previdenziale obbligatoria.
Ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996, l'iscrizione alla Cassa di previdenza di categorie richiede lo svolgimento in concreto dell'attività professionale.
IV. Il Ministero pone l'ulteriore quesito sulla gradazione dell'attività professionale quale presupposto per l'iscrizione.
Il problema è riferito alla distinctio tra attività professionale occasionale ed abituale non esclusiva.
Il Ministero esprime l'avviso, in linea con il Ministero del Tesoro, che l'attività professionale occasionale non genera l'obbligo di iscrizione.
In merito, i requisiti normativi derivano dagli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996 e 1, comma 1, del D.M. n. 287 del 1996.
L'interpretazione del combinato normativo esprime il principio dell'esercizio della "professione abituale" non esclusiva, quale requisito della tutela previdenziale obbligatoria.
Sub specie iuris, non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti, iscritti nell'Albo o nell'elenco professionale, che: a) non esercitano attività professionali; b) esercitano un'attività professionale in maniera occasionale.
Il criterio normativo consistente discrimen tra attività professionale abituale non esclusiva ed occasionale è desumibile dal rinvio analogico alla normativa fiscale ex art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
IV. Il Ministero espone il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina in ordine all'attività
libero-professionale nella forma di rapporto di lavoro convenzionale autonomo.
La materia risulta disciplinata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 103 del 1996.
La categoria professionale de qua rientra nell'ambito normativo della tutela previdenziale obbligatoria.
L'iscrizione alla Cassa professionale di categoria implica l'accertamento di uno svolgimento effettivo, non occasionale, della professione.
V. Il Ministero prospetta un ulteriore quesito In relazione all' "attività professionale intramuraria" ex art. 1 della legge n. 662 del 1996.
Il Ministero, presupponendo l'equiparazione dell' "attività professionale intramuraria" con l'attività libero-professionale, deduce l'integrale applicazione degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e 1 del D.Lgs. n. 103 del 1996.
In thema, l'interpretazione del combinato normativo suffraga la tesi dell'equiparazione giuridica dell' "attività professionale intramuraria", con l'attività libero-professionale.
Il diritto giurisprudenziale conferma la tesi de qua (conf. Cass., 6 marzo 1990, n. 01762 e Cass. Sez. Un., 6 dicembre 1990, n. 11720).
Ex adverso, l'assimilazione al lavoro dipendente stabilito dall'art.1, comma 7, della legge n. 662 del 1996, è limitata ai "fini fiscali".
L'attuale assetto normativo comporta: a) il diritto d'iscrizione all'Albo professionale; b) l'assoggettamento alla tutela previdenziale obbligatoria.
Sub a), l'iscrizione all'albo professionale o il "passaggio" dall'elenco speciale all'albo, deriva dal
diritto ad esercitare la professione ex art. 1 della legge n. 662 del 1996.
Sub b), l'iscrizione alla Cassa previdenziale comporta l'accertamento dell'esercizio della "professione abituale" non esclusiva, nei termini stabiliti supra sub IV.
L'Amministrazione accerta la sussistenza del requisito dello svolgimento effettivo dell'attività
professionale, avvalendosi dei dati disponibili, compresi le dichiarazioni fiscali.
P.Q.M.
esprime parere nei termini precisati in motivazione.
(da http://www.enpab.it/RifNormat/leggiQuadro/ConsStato_881_17giu98.ht)