IN BREVE n. 035-2010 a cura di Marco Perelli Ercolini riproduzione con citazione della fonte e dell’autore MANOVRA TREMONTI e PENSIONI -Riflessioni La recente manovra Tremonti per salvare l’economia finanziaria, industriale e commerciale ha schiacciato il pubblico dipendente bloccandogli ogni miglioramento economico nel presente e nel futuro dei tre anni 2011-2013. Questo blocco si ripercuote, ovviamente, anche nel suo futuro previdenziale per i minori versamenti collegati al congelamento retributivo (alla minor retribuzione pensionabile consegue un minor assegno di pensione!), oltre ovviamente agli altri provvedimenti quale innalzamento dell’età pensionabile della donna, le finestre di uscita forma larvata che in realtà spostano l’età pensionabile di un anno, aumento ufficiale automatico con cadenza triennale dell’età pensionabile secondo le speranze di vita, revisione dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione e un Pil che va a incidere sulla rivalutazione del montante, ma non ultimo la trasformazione dell’indennità premio di servizio in Tfr, trattamento certamente più penalizzante che troverebbe giustificazione solo se venissero a cessare le trattenute per la sua costituzione come è nel privato che è a totale carico del datore di lavoro. UN PENSIERO Il finanziamento ai partiti era stato approvato come paravento alla corruzione…..ma tutto è continuato e continua come prima! Allora togliamo tutti questi soldi e deviamoli al sociale di cui in Italia siamo molto carenti! MANOVRA TREMONTI e RATEIZZAZIONE E PAGAMENTO DELL’IPS DEL PUBBLICO DIPENDENTE La manovra Tremonti all’articolo 12 comma 7 prevede la rateizzazione dell’indennità premio di servizio del pubblico dipendente in rapporto alla cifra da corrispondere. Viene un dubbio e cioè sino a che punto può incidere un provvedimento su una prestazione, pagata anche dal lavoratore, che veniva connotata di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica? IMPORTO PAGAMENTO sino a 90.000 euro unica soluzione da 90.001 euro sino a 150.000 euro due rate annuali: 1°rata 90.000 euro -2°rata importo residuo da 150.001 in su tre rate annuali: 1°rata 90.000 euro -2°rata 60.000 euro 3° rata importo residuo MOTIVO DELLA CESSAZIONE INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO ex art.3 legge 140/1997 decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi limiti d’età, decesso, limiti di servizio 105 giorni dalla cessazione destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza 270 giorni dalla cessazione LEGGE 122/2010 art.12 comma 7 7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (( ai sensi del comma 3 )) dell'articolo 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fisca li, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. LEGGE 140/1997 art.3 Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione 1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli. 2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato. ELETTRODOMESTICI: ONE TO ONE DAL 18 GIUGNO 2010 Ricordiamo che dal 18 giugno 2010 chi decide di comperare una apparecchiatura elettrica o elettronica nuova (Aee), può consegnare gratuitamente quella vecchia (Raee) al venditore che ha l’obbligo l’apparecchiatura diventata rifiuto. Il rifiuto illegittimo al ritiro prevede a carico del commerciante una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni prodotto non ritirato o ritirato a titolo oneroso. D.Lgs. 151/200 (art.6 e 16 comma1) e DM 65/2010 Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 Articolo 6 -Raccolta separata b) i distributori assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito , in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita: provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego; Articolo 16 -Sanzioni 1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. VEDI ANCHE BREVIA 25-2010 DONNE LAVORATRICI e PENSIONE La manovra Tremonti apparentemente non dovrebbe aver intaccato la possibilità prevista dall’articolo 1 comma 9 della legge 243/2004 che prevede per le lavoratrici dipendenti la possibilità di conseguire in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180; entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. Va però tenuta presente la discreta penalizzazione del calcolo della pensione col sistema contributivo, rispetto a quella del sistema retributivo….potrebbe arrivare a un 20 per cento in meno. DALLA CASSAZIONE e CONSIGLIO DI STATO Ripartizione spese condominiali Possono essere variate le ripartizione delle spese condominiali con la maggioranza di 501 millesimi e dei partecipanti all’assemblea. Corte di Cassazione sezioni unite -sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 Vedi anche Brevia 31-2010 Aumenti Tarsu solo se motivati Per aumentare le tariffe Tarsu per coprire i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, l’amministrazione comunale deve motivare la delibera. Non si può infatti invocare generiche necessità per assicurare la tendenziale copertura della spesa, senza aver dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio. Consiglio di Stato -sentenza n.5616 dell’ 11 agosto 2010 INAIL e CERTIFICATI MEDICI La delibera 42/2010 in G.U. 197 del 24 agosto 2010 dell’INAIL prevede che, per le denuncie di malattia professionale effettuate per via telematica, il certificato medico, qualora non già inviato dal lavoratore o dal medico certificatore, vada inviato solo se espressamente richiesto dall’Istituto. IN ALLEGATO A PARTE -GAZZETTA UFFICIALE n. 197 del 25 agosto 2010 (documento 175) PENSANDO ALLA PENSIONE -Spigolature Un piccola riflessione: come pensionato che per oltre 40 anni ha versato fior di contributi previdenziali a valore monetario corrente, oltre i soldi dei riscatti vari, peraltro poi inefficaci perché coll’ordinamento del retribuivo oltre i 40 anni di versamenti contributivi rimangono inefficaci agli effetti dell’anzianità contributiva altri versamenti, mi danno molto fastidio le varie illazioni di rapina alle pensioni dei figli…L’assetto pensionistico non è costruito con comode garanzie a scapito delle generazioni future dal singolo pensionato o dalla categoria dei pensionati, ma da poco accorte amministrazioni che non hanno attuato assestamenti normativi atti a garantire da un lato l’adeguatezza dell’assegno di pensione e dall’altro a curare una sostenibilità del sistema. I pensionati sono stati e tuttora sono strumentalizzati e ne sono anche i capri espiatori delle frecciate loro inferte di rapinatori previdenziali delle generazioni future! Se la lungimiranza degli amministratori è venuta meno per spinte politiche o noncuranza, perché la colpa deve essere dei pensionati che sempre hanno fatto il loro dovere dei versamenti contributivi e come pensionati continuano a essere una base indiscussa di una buona fetta del prelievo fiscale? PENSIONI -Puntualizzazioni di Elsa Fornero estratto da articolo pubblicato su Sole 24 ore di Venerdì 27 agosto 2010 Nei sistemi pensionistici capitalizzazione (con formazione di riserva e il loro utilizzo per il pagamento delle pensioni) il rischio finanziario prevale su quelli demografici ed economici, mentre nei sistemi a ripartizione (la gran parte di quelli pubblici) accade l’inverso. Secondo il metodo contributivo l’equilibrio si ottiene correlando le pensioni ai contributi versato -remunerati a un tasso di rendimento sostenibile-e all’aspettativa di vita al pensionamento. Nei sistemi capitalizzazione, invece, i rendimenti coincidono con quelli del mercato finanziario e, ovviamente, se il mercato registra perdite anche le pensioni soffrono, come è successo nei fondi pensione americani e inglesi, con la recente crisi finanziaria. La formula contributiva salva anche in questo caso la sostenibilità ma i pensionati soffrono ovviamente dei ridotti livelli pensionistici. Nei sistemi a ripartizione il tasso sostenibile coincide con quello di crescita della massa contributiva, a sua volta pari alla somma dei tassi i crescita degli iscritti e del loro reddito medio. Il problema della Casse previdenziali dei liberi professionisti: nei periodi di espansione della professione le entrate sono elevate e si possono corrispondere pensioni generose, ma quando la dinamica declina le entrate si riducono , si formano disavanzi e si riduce il patrimonio, anche a dispetto di aumenti di aliquote contributive e di riduzione dei benefici. La formula contributiva, che al cune Casse prudenzialmente hanno adottato, consente allora di ripristinare la sostenibilità, ma a scapito del livello delle prestazioni, cioè della adeguatezza. RICORDIAMO: CALIZZAZIONEPURACAPITALIZZAZIONEBILANCIATARIPARTIZIONEMODERATARIPARTIZIONEATTENUATARIPARTIZIONEPURACCAPITAPITALIZZAZIONEPURAAPIALIZZAZIONE PURA CAPITALIZZAZIONEBILANCIATACAPITALIZZAZIONE BILANCIATA RIPARTIZIONEMODERATARIPARTIZIONE MODERATA RIPARTIZIONEATTENUATARIPARTIZIONE ATTENUATA RIPARTIZIONEPURARIPARTIZIONE PURA IVARISISTEMIIVARISISTEMII VARI SISTEMI mpempe 20072007 • CAPITALIZZAZIONE (Principio della…) -Il principio della capitalizzazione configura sistemi pensionistici tali che ciascuno costituisce per sé una posizione pensionistica, versando risparmi con finalità previdenziale ad un soggetto che ne cura una gestione di lungo periodo. All’età della pensione riceverà una rendita o un capitale nelle quantità consentite dalle norme che teoricamente dovrebbero rispecchiare i risultati del portafoglio previdenziale creatosi. Opera, peraltro, un congegno di genere assicurativo e finanziario che assume l’età anziana come un rischio da sopportare. • CAPITALIZZAZIONE (Pensione a capitalizzazione) -I contributi versati sono accantonati e insieme ai loro investimenti serviranno a pagare la futura pensione del lavoratore che ha effettuato i versamenti. • RIPARTIZIONE (Pensione a ripartizione) -Tecnica basata sul trasferimento di risorse dai soggetti attivi ai pensionati, le cui prestazioni sono finanziate direttamente dai contributi versati: i versamenti effettuati dai lavoratori in attività servono a pagare le pensioni correnti di coloro che hanno lasciato l’attività lavorativa. • CONTRIBUTIVO (Sistema…..) -Modalità di calcolo del trattamento economico. Per sistema contributivo si intende il sistema che lega l’importo della pensione all’ammontare della contribuzione effettivamente o figurativamente versata nel corso della vita lavorativa. • RETRIBUTIVO (Sistema….) -Modalità di calcolo del trattamento economico. Per sistema retributivo si intende il sistema che lega l’importo della pensione all’ ultima o alle ultime retribuzioni percepite in attività di servizio. SOLUZIONE PACIFICA PER GLI OVER 65 Dopo oltre un anno va verso una soluzione pacifica la questione dei contributi degli over 65 per i professionisti iscritti all’Albo che hanno continuato a lavorare dopo l’età pensionabile senza versare i contributi previdenziali su tali redditi perché esonerati dall’ordinamento delle propria cassa. Il ministero del Lavoro, l’INPS e presidenti delle Casse dei professionisti hanno avviato un confronto: versamenti alla propria cassa dei contributi rivendicati dalla gestione separata INPS. RIVENDICAZIONI PER LE PENSIONI E’ ben noto come trattamenti di pensione adeguati a mantenere un certo decoro di vita al momento della quiescenza, nel tempo si sviliscono nel loro potere di acquisto e a stento e non sempre riescano a sopperire i bisogni della vita corrente del pensionato che in carenza di strutture sociali adeguate, per aumento della disabilità legata all’invecchiamento hanno maggiori bisogni economici . Ecco dunque uno studio per possibilità rivendicative: Studio di Marco Perelli Ercolini per una rivalutazione dell’assegno di pensione Premesso che 1. per la costituzione della pensione il lavoratore contribuisce con versamenti a valore corrente durante tutta la vita lavorativa 2. l’assegno di pensione per la svalutazione monetaria perde gradualmente, ma inesorabilmente, il suo potere di acquisto (in 10 anni più del 30-35%) divenendo un semplice debito di valuta e non di valore 3. la perequazione automatica annuale, sganciata dalla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio, non è calcolata al 100% e, inoltre, è agganciata ad un paniere di beni di consumo per lo più non pertinente ai bisogni di vita differenti della categoria dei pensionati 4. esistono serie difficoltà economiche degli enti previdenziali per adeguamenti monetari triennali o quinquennali al valore corrente delle pensioni (pur avendo incassato contributi a valore reale) pertanto, per ridare un maggior potere di acquisto al trattamento di pensione, si propone la sua defiscalizzazione che potrebbe essere così articolata tenendo presente • i bisogni connessi all’età e ingravescenti coll’aumentare degli anni per una maggior disabilità, • la quasi totale assenza di strutture sociali pubbliche per i bisogni dell’anziano tenendo inoltre presente, • come emerge da alcune elaborazioni effettuate da Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all’Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, per quanto riguarda i redditi dichiarati dalle persone fisiche nel 1993, che i dipendenti pesavano il 56,2%, i pensionati il 19,7%, gli imprenditori il 13,2% e i professionisti il 7,6 e che quindici anni dopo, nel 2007, il peso complessivo dei primi due è ulteriormente aumentato: i dipendenti pesano il 51,8%, i pensionati il 26,8%, gli imprenditori il 5% e i professionisti il 4,2. • che sono totalmente, con scarse o nulle le possibilità di detrazioni e le deduzioni sul reddito imponibile di pensione, assoggettati alla scure fiscale e conseguentemente meritevoli di maggior attenzione ad un sgravio fiscale dunque, tralasciando utopistiche proposte quale la “tassazione separata per ciascun trattamento di pensione ad aliquote sociali” oppure l’introduzione delle detrazione fissa per pensionati, poco incisiva di fronte alla graduale, ma inesorable perdita del potere di acquisto dell’assegno di pensione che non trova, per i motivi sopra detti, valida protezione colla perequazione automatica annuale si propone: 1. perequazione automatica a) revisione del paniere dei beni di consumo calibrato alle esigenze dell’anziano b) calcolo al 100% c) defiscalizzazione al 100% perché non venga tolto colla mano sinistra ciò che viene dato colla mano destra 2. defiscalizzazione parziale e graduata in scala crescente in rapporto coll’aumento dell’età (quando maggiori sono le spese connesse all’età, per la maggiore disabilità) dell’assegno di pensione sino ad arrivare alla totale defiscalizzazione dopo l’età massima della cosiddetta speranza di vita 3. abolizione dei tagli sugli indici di reversibilità connessi al reddito del coniuge superstite (provvedimento chiaramente connesso ad un reperimento di fondi, peraltro irrisori, che non trova corrispondenza nei calcoli attuariali, ma che incide pesantemente sul coniuge superstite in un momento delicato di vita col carico delle maggiori spese non suddivise su due assegni di pensione) di cui al comma 41, articolo 1, legge 335/95 proposta della defiscalizzazione parziale e graduata: pensione dai 65 ai 70 anni….....assegno di pensione defiscalizzato del 20% imponibile 80% pensione dai 70 ai 75 anni….....assegno di pensione defiscalizzato del 40% imponibile 60% pensione dai 75 agli 80 anni......assegno di pensione defiscalizzato del 60% imponibile 40% pensione dagli 80 agli 85 anni...assegno di pensione defiscalizzato dell’80% imponibile 20% oltre 85 anni……….…………..assegno di pensione totalmente defiscalizzato