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Il testo dell'articolo 16/bis del decreto legge n. 34/2019 "salva INPGI" del 17 giugno 2019

ALLEGATO 2


DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.


PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE a pagg. 61 - 62


http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2019/06/17/leg.18.bol0205.data20190617.pdf


ART. 16.


Al capo I, dopo l’articolo 16 aggiungere il seguente:


« Art. 16-bis. (Disposizioni in materia previdenziale)



  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. a) dopo il comma 185 è inserito il seguente:


«185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata »;



  1. b) al comma 192, dopo le parole: « e 188 » sono inserite le seguenti: « o l’esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis ».

  2. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), nell’esercizio dell’autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull’incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell’informazione e di riequilibrare la sostenibilità economicofinanziaria della gestione previdenziale dell’INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare le modalità di ampliamento della platea contributiva dell’INPGI. Per il predetto Istituto l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 dicembre 2019».

  3. 061. (Nuova formulazione). I Relatori


*Nota. I Relatori sono Raphael Raduzzi (M5S) e Giulio CENTEMERO (Lega).


 





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