Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualità
Stampa

La sentenza della Cassazione penale n. 15838 del 10 aprile sul caso del giornalista siciliano Francesco Viviano ex Repubblica condannato ad un anno di reclusione con la condizionale e pena sospesa.

19.4.2019 - A distanza di 9 anni dai fatti la sesta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 15838 del 10 aprile scorso ha definitivamente condannato ad un anno di reclusione con la condizionale e pena sospesa per violazione dell'art. 351 del codice penale il giornalista siciliano Francesco Viviano, che all'epoca lavorava in Puglia nel quotidiano "La Repubblica". E' stata così confermata la decisione della Corte d'appello di Lecce del 28 marzo 2018. Gli era stato contestato, in concorso con altri, di aver sottratto dall'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani Roberto Oliveri del Castillo il 16 marzo 2010 la richiesta formulata dal P.M. quattro giorni prima per mezzo della quale veniva richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione di comunicazioni e conversazioni di un parlamentare intercettate nel corso di un procedimento riguardante terzi ed in parte la distruzione di altre conversazioni ritenute irrilevanti, atto custodito a Palazzo di Giustizia nel suddetto ufficio pubblico. - TESTO DELLA SENTENZA IN http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190410/snpen@s60@a2019@n15838@tS.clean.pdf


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com