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La diffusione con Facebook fa i conti con l’aggravante (il giudice è il tribunale poiché la fattispecie di reato in astratto configurabile è la diffamazione aggravata da un mezzo di pubblicità).

di Carlo Melzi d'Eril - Il Sole 24 Ore/11.6.2015


Con sentenza n. 24431 del 2015 (il relativo articolo è pubblicato qui sotto, ndr), la Prima sezione penale della Cassazione ha deciso che delle offese via Facebook si deve occupare il tribunale e non il giudice di pace, poiché la fattispecie di reato in astratto configurabile è la diffamazione aggravata da un mezzo di pubblicità. Una simile affermazione, così tranchante, merita forse qualche riflessione. Infatti, le modalità di utilizzo della rete come strumento di diffusione del pensiero sono molte e trovare la disciplina corretta non è facile. Ad esempio, nel caso in esame, l’offesa era avvenuta attraverso l’inserimento di un commento nella pagina Facebook del querelante.


Per capire quale reato si può configurare, sintetizziamo le disposizioni oggi vigenti e la logica sottostante al sistema così congegnato. Il codice ritiene l’ingiuria meno grave della diffamazione poiché l’offeso, presente, si può difendere. La diffamazione, a sua volta, è aggravata se compiuta con un qualunque mezzo di pubblicità, con ciò intendendosi uno strumento che consente di raggiungere un numero tendenzialmente indeterminato di persone. La maggiore entità della pena è giustificata dalla capacità di estensione dell'offesa.


In questo contesto normativo, la sentenza in questione si limita a sottolineare come l’attività di scrivere sulla bacheca di un utente integri in ogni occasione la fattispecie di diffamazione aggravata. La Corte sembra cogliere nella diffusione, meramente potenziale, a un numero ampio di soggetti, la circostanza che determina l’applicazione dell’aggravante. E, dunque, ai principali mezzi di comunicazione, viene equiparato il comizio, le e-mail inviate in copia a molte persone, e anche la diffusione di un testo tramite inserimento del medesimo sulla pagina di Facebook.


In verità, una simile soluzione sembra peccare di un certo “semplicismo” e una maggiore attenzione al caso concreto, forse, suggerirebbe di operare qualche distinzione. Anzitutto una ipotesi come quella in esame, in cui il messaggio offensivo è diretto anche alla persona offesa dovrebbe configurare il reato di ingiuria oltre a quello di diffamazione. Così come è stato stabilito dalla Cassazione nell'ipotesi in cui il messaggio lesivo per il destinatario è contenuto in una lettera “aperta”, inviata per conoscenza anche a diversi altri soggetti.


Per quanto riguarda la tipologia di diffamazione astrattamente configurabile, una giurisprudenza non troppo recente ma che ci pare colga nel segno, collega la sussistenza dell’aggravante del mezzo di pubblicità all’utilizzo di una modalità di diffusione che consentisse di raggiungere un numero alto e imprecisato di persone. Seguendo questo indirizzo, la diffusione tramite una pagina del social network sembra poter essere ricondotta alla fattispecie di cui all’articolo 595 comma 3 Codice penale solo se coloro che hanno accesso a tali contenuti sono in numero assai cospicuo oppure se si tratta di una pagina “aperta”, senza barriere a protezione della privacy. Diversamente, qualora il messaggio possa essere visionato solo da pochi soggetti, ferma restando la sussistenza della diffamazione (per cui bastano due persone) non pare però potersi applicare la circostanza aggravante.


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Cassazione. Il mezzo può raggiungere una pluralità di persone (25 milioni gli utenti)- Rischio carcere fino a 3 anni - L’offesa su Fb è «a mezzo stampa».


di Alessandro Galimberti – Il Sole 24 Ore 9.6.2015


MILANO. Offendere una persona scrivendo un “post” sulla sua bacheca di Facebook integra il reato di diffamazione aggravata, esattamente come se l’offesa venisse portata dalle colonne di un giornale. Con una decisione in realtà attivata su un caso di conflitto negativo di competenza, la Prima penale della Cassazione (sentenza 24431/15, depositata ieri) torna sul tema caldissimo della natura “penalistica” dei social network. La controversia nasceva dalla denuncia/querela di un privato che aveva trovato un intervento poco cortese sul proprio profilo di Facebook, ovviamente tracciato con il nome, il cognome e la foto del denigratore. Il giudice di pace di Roma, nel luglio di due anni fa, si era però dichiarato incompetente ipotizzando - pur se ancora non contestata in atti - la fattispecie aggravata della diffamazione (articolo 595 terzo comma del Codice penale). Poco dopo però anche il Tribunale capitolino aveva escluso la propria competenza a giudicare, contestando l’applicabilità dell’aggravante “giornalistica” sulla base, in sostanza, del mancato comportamento difensivo della parte offesa nella gestione dei meccanismi di privacy sul proprio profilo di Facebook. Da qui l’intervento della Corte suprema che, nel restituire il fascicolo al tribunale monocratico, accredita di fatto la similitudine tra l’offesa via internet 2.0 e la vecchia diffamazione su colonna piombata. Dopo aver dato atto della «lezione di legittimità secondo cui i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi via internet» (tra le più celebri decisioni: 35511/10 e 44126/11), la Prima spiega perchè è lecita l’estensione “giornalistica” alla responsabilità da social network, circostanza peraltro esclusa dalle sentenze citate in materia di responsabilità del direttore di siti di informazione. A giudizio dell’estensore, il fondamento dell’aggravante è «nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone (...) con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa». E se lo «strumento principe della fattispecie in esame» (diffamazione) è la stampa quotidiana e periodica, è anche vero che la norma prevede «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» per poter applicare l’aggravante che porta la pena fino a 3 anni di carcere. Il meccanismo delle amicizie “a catena” di Facebook, in sostanza, «ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici. Paradossalmente, mentre il Parlamento sta faticosamente cercando di eliminare il carcere per la diffamazione a mezzo stampa, la Cassazione equipara 25 milioni di blogger e social media follower a...giornalisti.



 






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