Milano, 25 settembre 2013. Pubblichiamo il parere che il direttore della Fnsi, Giancarlo Tartaglia, il 5 settembre ha trasmesso a Paolo Butturini, Segretario dell’Associazione Stampa Romana (ASR). Franco Abruzzo, consigliere della “Lombarda”, ha dichiarato sul punto: “Il parere di Tartaglia ha una solida base giuridica ma soprattutto è ancorato al buon senso. Gli iscritti nel giro di un anno dovrebbero votare due volte: la prima volta per il rinnovo della dirigenza del loro sindacato regionale e una seconda volta per eleggere i delegati al Congresso federale. Un dispendio cospicuo di energie e di mezzi economici, che potrebbero, invece, servire per il sostegno a chi è senza lavoro. Condivido in toto il parere di Tartaglia: “Dallo Statuto della Fnsì discende la regola che vale anche per le Associazioni territoriali del sindacato: si voti ogni quattro anni così come ha deciso il Congresso di Bergamo del gennaio 2011”. Ed ecco qui sotto il testo del parere di Tartaglia.
Rispondiamo di seguito ai quesiti che ci sono stati sottoposti in relazione allo Statuto associativo e allo Statuto federale. In via preliminare occorre premettere che l’art. 1 dello Statuto vigente dell’Associazione della Stampa Romana prevede esplicitamente che l’Associazione costituisce l’articolazione territoriale per il Lazio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e “fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti della Fnsi, tranne per quanto è regolato dal presente Statuto”.
Dalla predetta dizione letterale dello Statuto associativo emerge con estrema chiarezza che la fonte primaria di regolamentazione del funzionamento dell’Associazione è costituita dallo Statuto e dai regolamenti della Fnsi e in via sussidiaria dalle norme dello Statuto associativo, che integrano lo Statuto federale.
Ciò premesso, l’art. 11 dello Statuto dell’ASR prevede che il congresso regionale, quale massimo organo dell’Associazione Stampa, si riunisce ordinariamente ogni tre anni e, in via straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di almeno 1/5 degli iscritti. La norma aggiunge che in caso di richiesta la Giunta Esecutiva dell’Associazione deve provvedere entro 60 giorni a convocare il congresso straordinario formulandone l’ordine del giorno sulla base della richiesta.
Null’altro aggiunge lo Statuto associativo in merito al congresso straordinario. Non vi è, pertanto, alcun dubbio che questo debba essere regolato secondo le disposizioni previste dallo Statuto federale.
Anche lo Statuto federale prevede oltre al congresso ordinario, la possibilità di un congresso straordinario, individuandone i soggetti titolari della richiesta. In base allo Statuto federale non esiste alcuna differenza, nei termini di composizione e di elezione, dei delegati al congresso ordinario e al congresso straordinario. Ciò significa che sia per lo svolgimento del congresso ordinario che per lo svolgimento di quello straordinario è sempre necessario procedere alla elezione di nuovi delegati.
E’, pertanto, da escludere che al congresso straordinario possano partecipare i delegati che hanno preso parte al precedente congresso ordinario.
In merito, si deve ricordare, per inciso, che in precedenti occasioni, è avvenuto che, qualora all’ordine del giorno del congresso nazionale fosse esplicitamente previsto l’esame e l’approvazione di modifiche statutarie, il congresso, nella pienezza dei suoi poteri, abbia deliberato di aggiornarsi per l’esame di quel punto all’ordine del giorno non discusso.
Per quanto, infine, attiene le modifiche statutarie, si rammenta che ai sensi dell’art. 4 dello Statuto federale che, come si è precisato in premessa, costituisce fonte primaria di regolamentazione dell’Associazione Stampa Romana, gli Statuti delle singole AA.RR.SS. “devono essere conformi con lo Statuto federale”. A sua volta l’art. 52 dello Statuto associativo demanda al consiglio direttivo il compito di “attuare” le norme statutarie.
E’ alla luce del predetto combinato disposto normativo che deve essere interpretato l’art. 49 dello Statuto associativo il quale prevede che lo Statuto stesso possa essere modificato “soltanto” dal congresso.
Ne consegue che, poiché la conformità dello Statuto associativo a quello federale rappresenta un atto dovuto ed è, di conseguenza, requisito essenziale per l’appartenenza dell’Ars alla Fnsi, ben si possa sostenere che gli adeguamenti statutari associativi derivanti da modifiche dello Statuto nazionale possano essere formalmente recepiti, proprio perché dovuti, dall’organismo associativo delegato all’applicazione statutaria e, quindi, nel caso di specie, dal consiglio direttivo dell’Associazione. Anche in considerazione del fatto che qualora si dovesse demandare al congresso regionale l’adeguamento (dovuto) dello Statuto associativo a quello federale si darebbe luogo ad una temporaneità, non sostenibile, di vacatio di conformità. Ad ogni buon fine si unisce il testo delle modifiche statutarie approvate dal Congresso nazionale di Bergamo che devono essere recepite dagli Statuti associativi per renderli conformi allo Statuto federale.
Cordiali saluti.
Giancarlo Tartaglia
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Si riportano di seguito i testi delle modifiche allo Statuto federale approvate al XXVI Congresso Nazionale della Stampa Italiana (Bergamo 11-14 gennaio 2011), che devono essere recepite nei singoli Statuti associativi ai sensi dell’art. 4 dello Statuto federale.
Articolo 2
Sostituire al 4° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
Sostituire al 5° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
Aggiungere tra il 4° e il 5° c.p.v. il seguente nuovo c.p.v.:
“l’iscrizione alle AA.RR.SS. è, per sua natura, incompatibile con l’appartenenza ad associazioni
segrete”
Articolo 8
Riscrivere come segue il 4° comma:
Il CN delibera la convocazione del Congresso, che si riunisce ordinariamente ogni tre quattro anni
e, in via straordinaria, su iniziativa del CN o su richiesta di almeno tre AA.RR.SS. che complessivamente rappresentino il 30 per cento degli iscritti.
Riscrivere come segue il 5° comma:
Il Congresso ordinario deve essere anticipato di un semestre rispetto alla sua naturale scadenza
negli anni in cui viene a scadere il maggiore contratto collettivo di lavoro.
Articolo 11
Aggiungere il seguente ultimo capoverso:
all’ufficio di presidenza del congresso è attribuita la competenza di dirimere eventuali
contenziosi relativi ad ogni attività congressuale. Contro le decisioni, assunte in tale veste,
dall’ufficio di presidenza è possibile ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.