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Stampa

Decreto sull'editoria n. 63/2012
convertito con la legge 103/2012.
Per i piccoli giornali web,
diminuisce la burocrazia:
niente testata registrata
se hanno ricavi inferiori
ai 100mila euro l'anno

La pubblicità online verrà inclusa nel calcolo del SIC. E le concessionarie dovranno registrarsi al ROC.

di Claudio Tamburrino
http://punto-informatico.it


Roma - Il Parlamento ha approvato in via definitiva la conversione in legge (legge 103/2012, ndr) del decreto sull'editoria (n. 63/2012, ndr) che limita i vincoli burocratici a carico dei piccoli periodici online e che prevede diverse gestioni della pubblicità online per gli operatori del settore. Con la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale" dunque, come già visto, diminuiscono, dice l'articolo 3/bis, per le piccole testate online "realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro" gli obblighi burocratici, dal momento che non dovranno registrarsi al tribunale e al registro degli operatori di comunicazione (ROC), né a quelli sulla titolarità dell'impresa previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n.47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 nonché dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08 del 26 novembre 2008.



Accanto a queste misure di agevolazione, la legge prevede che i ricavi derivanti dalla pubblicità online rientreranno nel paniere di quelli del SIC, il Sistema Integrato di Comunicazione, sul quale si calcola il tetto "anti-posizione dominante" del 20 per cento introdotto dalla Legge Gasparri: tale estensione era stata invocata da Agcm per meglio vigilare sull'eventuale presenza di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.


Inoltre, la legge prevede l'iscrizione nel ROC delle concessionarie di pubblicità sul Web: questa misura è vista anche nell'ottica anti-pirateria, per scoraggiare cioè la possibilità di utilizzare piattaforme illegali per la diffusione di inserzioni pubblicitarie legittime.


Infine, a partire dal 1 gennaio 2013 il decreto impone a edicole e rivenditori l'obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e dei periodici attraverso strumenti informatici e telematici basati sulla lettura dei codici a barre, per il cui acquisto godranno di un credito di imposta per il 2012 nel limite di 10 milioni di euro da finanziare attraverso risparmi. Queste misure appaiono particolarmente rilevanti per valutare le quote di vendita dei giornali e in particolare di quelli che godono di contributi pubblici: questi ultimi dal 2013 dovranno vendere almeno il 25 per cento del totale di tiratura in edicola per vedersi riconosciuti i contributi.


Claudio Tamburrino


in http://punto-informatico.it/3564491/PI/News/testate-online-advertising-novita-legislative.aspx


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EDITORIA: CAMERA APPROVA DL SUI CONTRIBUTI PUBBLICI. Per avere sovvenzioni bisognerà vendere almeno il 25% delle copie. Pubblicità online entra nel Sic per calcolo posizione dominante. MISURE IN PILLOLE. Siddi (Fnsi): "In Dl buone regole, ora coerenza. Occorre adeguata copertura dei fondi".


Roma, 12 luglio 2012. Nuovi requisiti di accesso ai contributi pubblici, in modo da renderli più selettivi, per stampa di partito, società cooperative, e nuove norme sulla rete di distribuzione della stampa quotidiana e periodica: sono queste le linee guida a cui si ispira il decreto legge sull'editoria messo a punto dal sottosegretario Paolo Peluffo che è stato definitivamente approvato dall'Aula della Camera a stragrande maggioranza. L'unico gruppo parlamentare a votare contro il testo è stato quello dell'Idv, ma contro si sono espressi anche due deputati delle Minoranze linguistiche. La correlazione tra contributi e vendite effettive delle testate, con un determinante salto di qualità rispetto al requisito della legislazione precedente, ed ai livelli di occupazione professionale è il principio alla base del provvedimento. Ecco, in pillole, le principali innovazioni:


CORRELAZIONE TRA COPIE VENDUTE E DISTRIBUITE - Passa al 25% (attualmente è al 15%, al 30% nel testo base ) la percentuale relativa al rapporto tra le copie vendute e quelle distribuite necessaria per accedere ai contributi. Per le testate locali la quota è del 35%. Vengono considerate testate nazionali quelle che vengono distribuite in almeno tre regioni.


ABBONAMENTI AD AGENZIE - Nell'ambito del computo del contributo alle testate, il 50% è calcolato in base ai costi per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, della stampa ma anche per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa.


AIUTI A ONLUS - Sconti sulle tariffe postali per l'editoria non profit.


GIORNALI PUBBLICATI ALL'ESTERO - Arriva un contributo di 2 milioni di euro annui per i periodici italiani pubblicati all'estero.


WEB - Le piccole testate online (che abbiano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro) non sono obbligate alla registrazione. La pubblicità online viene fatta rientrare nel paniere dei ricavi del Sic, su cui si applica il tetto 'anti posizioni dominanti' del 20%.


RADIO RADICALE - L'emittente mantiene, salvo verifiche, per intero il contributi relativi all'anno 2010.


NORMA SALVA-MANIFESTO - Le cooperative editoriali non dovranno rispettare il requisito di 5 anni dalla loro costituzione nel caso di subentro o acquisto di una testata e dunque per accedere ai contributi per l'editoria. (ANSA).


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Editoria/ La riforma dei finanziamenti è legge, giro di vite. Per avere sovvenzioni bisognerà vendere almeno il 25% delle copie. Pubblicità online entra nel Sic per calcolo posizione dominante. Siddi (Fnsi): "In Dl buone regole, ora coerenza. Occorre adeguata copertura dei fondi"


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9557


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DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63. Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. Convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012  n. 103


 


Art. 3-bis. (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni


 1.  Le  testate  periodiche  realizzate  unicamente  su  supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di  provvidenze,  contributi  o agevolazioni pubbliche e che conseguano  ricavi  annui  da  attivita'


editoriale non superiori a  100.000  euro,  non  sono  soggette  agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8  febbraio  1948,  n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62,  e ad esse non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.   2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale  si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e  vendita  in  qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti  a  pagamento,  da pubblicita'  e  sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con soggetti pubblici e privati.


 


 


 


 


 


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
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Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
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