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PROFESSIONI: ECCO COME CAMBIANO.
Le leggi 148/2011, 183/2011, 214/2011
e 27/2012: in 8 mesi, dall’agosto 2011
al marzo 2012, la rivoluzione delle
professioni intellettuali organizzate
con gli Ordini e i Collegi ha richiesto 14
mosse, che sono altrettanti
passaggi cruciali della storica svolta.
Ordini e Collegi indeboliti dalla
perdita della deontologia che passa
ai “Consigli di disciplina”.
Società tra professionisti (Stp) con
soci esterni titolari del 33% del capitale.
Negli Albi iscritto soltanto chi, laureato
(come vuole la Ue), abbia superato
l’esame di Stato. Praticantato possibile
per i primi sei mesi (sui 18) nelle
Università e, dopo la laurea, anche nelle Pa.

Entro il 12 agosto 2012 i 28 Ordini e Collegi avranno una nuova legge sotto forma di Dpr: altrimenti decadranno le parti delle vecchie leggi in contrasto con il dl 138/2011. Gli Ordini e i Collegi si occuperanno in sintesi delle iscrizioni all’Albo e al Registro dei praticanti, della formazione, della pubblicità informativa degli iscritti e dell’esame di Stato. “L’accesso alle professioni è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista”.

di Franco Abruzzo
consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e dell’Associazione lombarda dei Giornalisti.

Milano, 26 marzo 2012. La riforma delle professioni intellettuali era attesa da 30 anni. Avviata dal Governo Berlusconi/Tremonti con  le leggi  148/2011 e  183/2011 è stata conclusa dal Governo Monti/Passera con le leggi 214/2011 e 27/2012: quattro leggi complesse in otto mesi. Le ultime due leggi hanno corretto in particolare la prima e la seconda: si era stabilito inizialmente che gli Ordini andavano cambiati entro l’agosto del 2012 e che se ciò non fosse successo, gli Ordini erano automaticamente  abrogati. Poi Monti ha corretto il tiro: se le novità non maturano, decadono solo quelle parti delle leggi ordinistiche in contrasto con il comma 5 dell’articolo  3 del dl 138/2011 (convertito con la legge 148/2011). Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di  praticanti, il compenso mensile è andato perso per strada. Passo indietro di Monti, che ne ha fatto un altro gigantesco: la tariffe professionali, è vero, vengono abrogate, ma in compenso avremo i parametri ministeriali. Le tariffe professionali uscite dalla porta potrebbero rientrare dalla finestra anche se definite "parametri di riferimento". L’art. 10, comma 12, della legge n. 183 del 2011 ha espunto dal testo del decreto-legge il richiamo alle tariffe professionali quale elemento di riferimento per la determinazione del compenso spettante al professionista pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Ha inoltre espunto la disposizione che ammetteva la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.


Su questo punto, però, è avvenuto un fatto nuovo: il Consiglio di Stato proprio in questi giorni ha chiesto alla Corte europea di  Giustizia di pronunciarsi. Secondo l’Antitrust, il prezzo va determinato solo dall’accordo tra le parti e il Tar Lazio ha scritto in sentenza che  è d’accordo. Il riferimento al decoro per fissare i confini dei compensi potrebbe violare la concorrenza.  La battaglia non è finita. Ho incrociato le 4 leggi e ho enucleato i 14 passaggi centrali, i 14 principi della  rivoluzione delle professioni.


Va detto, però, che la nuova normativa ha  un punto forte, quando afferma che l’accesso alle professioni è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista”. Il richiamo all’ ”indipendenza di giudizio” del professionista assurge a un preciso diritto-dovere in relazione al concreto svolgimento dell’attività. Le professioni non tollerano da oggi in avanti vincoli che le limitino. Si pensi ai giornalisti e alla libertà di cronaca  e di critica. Sul rovescio i professionisti non possono tenere comportamenti che violano il solenne assunto. Gli Ordini, comunque, escono indeboliti dalla riforma, perché hanno perso il campo della  deontologia, che sarà gestita dai “Consigli di disciplina” a livello locale e nazionale. Gli Ordini si occuperanno in sintesi delle iscrizioni all’Albo e al Registro dei praticanti, della formazione, della pubblicità informativa degli iscritti e dell’esame di  Stato.


Questi i passaggi cruciali della riforma:


A) Gli Ordini (e i Collegi) professionali vengono riformati come si legge nel comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 (convertito con la legge 148/2011).


B) Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto 138 (13 agosto 2012, ndr). I tecnici del Ministero della Giustizia sono al lavoro dall’ottobre 2011: si tratta di scrivere i testi dei Dpr di 28 professioni. Impresa non facile;


C) L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;


D) Rimane in vigore (ovviamente) l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni intellettuali regolamentate;


E) Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali - in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 138/2011 - sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400


F) La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.  Queste disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Soppresso il principio relativo all’equo compenso.


Il possesso della laurea (almeno triennale) per l’accesso alle professioni regolamentate è imposta dalla Ue: la direttiva comunitaria n. 89/48/CE (recepita con il dlgs n. 115/1992) richiede non solo la laurea quant’anche l’esame attitudinale che è il nostro esame di Stato. La direttiva 89/48/CE è stata assorbita nella direttiva  2005/36/CE recepito a sua volta  con il dlgs 206/2007.


G) Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. (Detti organi sono noti comeConsigli di disciplina”);


H) Per l’iscritto in Albi che,  nel corso di un quinquennio, compie quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine (art.  2, comma 5, del dl 138/2011)


I) L’articolo 9 del dl 1/2012 (convertito con la legge 27/2012) abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.  Ferma restando l'abrogazione, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.


Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del dl 1/2012 continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.


Le professioni interessate (all’abrogazione delle tariffe), in quanto aventi un ordine o un collegio e un albo professionale, sono le seguenti: agenti di cambio (il Testo Unico finanziario D.Lgs. 58/1998 ha disposto lo scioglimento degli ordini professionali degli agenti di cambio, ad esclusione di quelli di Roma e Milano, e la cessazione dal ruolo al compimento del settantesimo anno di età); agronomi e dottori forestali; agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; assistenti sociali; attuari; avvocati; biologi; chimici; consulenti del lavoro; dottori commercialisti ed esperti contabili; farmacisti; geologi; geometri e geometri laureati; giornalisti; infermieri; ingegneri; medici chirurghi e odontoiatri; medici veterinari; notai; ostetriche; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; psicologi; revisori contabili; spedizionieri doganali; tecnici sanitari di radiologia medica; tecnologi alimentari.


 


L) Nascono le società tra professionisti (stp). Con l'articolo 9-bis del dl 1/2012 (convertito con la legge 27/2012) vengono apportate alcune modifiche all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183  prevedendo:



  • che se la società tra professionisti assume la forma cooperativa, la società deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre (lett. a));

  • che in ogni caso i soci professionisti per numero e partecipazione al capitale sociale devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni;

  • che il venir meno di tale requisito (senza che si ripristinino le condizioni precedenti entro 6 mesi) rappresenta causa di scioglimento della società con obbligo per i consigli dell’ordine (o collegi) di cancellare la società dall’albo (lett. b));

  • che la società deve prevedere nell’atto costitutivo la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale (lett. c));

  • che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate (lett. d));

  • che sono fatti salvi i diversi modelli societari già previsti dall’ordinamento e le associazioni professionali (lett. e)).


L’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge n. 183/2011 ha disciplinato la costituzione di società tra professionisti. In particolare, il comma 3 consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). E’ dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali. Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà “società tra professionisti” (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (società multidisciplinare).


I soci della Stp potranno essere: •professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi; •professionisti di Stati UE; •soggetti non professionisti “soltanto per prestazioni tecniche”; •soggetti non professionisti che diventano soci della Stp “per finalità di investimento”, cioè i soci di capitale.


M) Obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;


N) A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;


O) La pubblicità informativa, con ogni mezzo, - avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni -, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;


P) L’articolo 10 del dl 1/2012 (legge 27/2012) estende le norme in materia di patrimonializzazione dei confidi anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti. Il Confidi è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive;


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


NORMATIVA DI RIFERIMENTO


1. D.L. 13 agosto 2011, n. 138   (1) (2). Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.


(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.


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TITOLO II. LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO


Art. 2. Disposizioni in materia di entrate


comma 5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(sanzioni tributarie non penali), dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:


"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.


2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.".


Art. 3.  Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche


COMMA 5.  Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:


a)  l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; 


b)  previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;


c)  la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. La durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi;


d)  (abrogato)


e)  a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;


f)  gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;


g)  la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.


5-bis.  Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.


5-ter.  Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’ articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.


6.  Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.


7.  Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.


8.  Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.


9.  Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:


a)  la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;


b)  l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;


c)  il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;


d)  l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; 


e)  il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;


f)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;


g)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;


h)  l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;


i)  l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. 


10.  Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.


11.  Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:


a)  la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana; 


b)  la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;


c)  la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.


11-bis.  In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


§§§§§§§§§§§


2. Legge di stabilità n. 183 del  12/11/2011. Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)


1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:».


2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:


"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.


5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400" ».


b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi" ».


2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi".


3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.


4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:


a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;


b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;


c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;


d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definivo.


5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.


6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.


7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.


8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.


9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.


11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.


12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.


§§§§§§§§§§§§§§§§


3. Manovra Monti-dl 201 del 6/12/2011 (“SALVA ITALIA”) convertito con  la legge 214/2011.


Articolo 33. Soppressione e  limitazioni all’esercizio delle attività professionali


1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:


«2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:


"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.


5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400" ».


b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi" ».


 2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi».


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


4. Legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del dl n. 1/2012 (“Cresci Italia”) sulle liberalizzazioni: abrogate le tariffe, ricorso ai parametri ministeriali, stp dominate dai professionisti (il 33% ai soci non iscritti agli Albi), praticantato per sei mesi (sui 18) nelle Università o nella Pa.


CAPO III “SERVIZI PROFESSIONALI”


Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)


1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.


2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.


3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.


5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.


6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.


7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:


     a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;


     b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;


     c) la lettera d) è abrogata.


8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 


Articolo 9-bis (Società tra professionisti)


1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:


     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre»;


     b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;


     c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:


«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale»;


     d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate»;


     e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari ed associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari».


 


Articolo 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)


1.                 All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione elaborato dal  Servizio Studi - Dipartimento attività produttive  -  e relativo al Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 intitolato “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (il c.d. decreto sulle liberalizzazioni o  “Cresci Italia”).


 


1) Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)


Sintesi ed effetti


L’articolo 9 del testo trasmesso dal Senato riguarda le professioni regolamentate ed in particolare l’abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio.


Descrizione analitica


L’articolo 9, nel testo integralmente sostituito dal Senato riguarda le professioni regolamentate ed in particolare l’abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio. Il tema delle professioni è stato oggetto di alcuni recenti interventi legislativi. Si tratta in particolare del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani) e del decreto-legge del 2011, da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2012.


Il comma 1 dell'art. 9 abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.


Le professioni interessate, in quanto aventi un ordine o un collegio e un albo professionale, sono le seguenti: agenti di cambio (il Testo Unico finanziario D.Lgs. 58/1998 ha disposto lo scioglimento degli ordini professionali degli agenti di cambio, ad esclusione di quelli di Roma e Milano, e la cessazione dal ruolo al compimento del settantesimo anno di età); agronomi e dottori forestali; agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; assistenti sociali; attuari; avvocati; biologi; chimici; consulenti del lavoro; dottori commercialisti ed esperti contabili; farmacisti; geologi; geometri e geometri laureati; giornalisti; infermieri; ingegneri; medici chirurghi e odontoiatri; medici veterinari; notai; ostetriche; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; psicologi; revisori contabili; spedizionieri doganali; tecnici sanitari di radiologia medica; tecnologi alimentari.


Si ricorda che il tema delle tariffe è stato affrontato dall’art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, c.d. decreto Bersani, che ha abrogato le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.


Ha inoltre soppresso il divieto del patto di quota-lite (il patto concluso dagli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali) ed ha fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Ha in fine confermato che iI giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.


Il medesimo art. 2 del decreto-legge n. 223 – con riferimento al complessivo tema delle professioni - ha inoltre abrogato: il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni; il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Il decreto-legge ha inoltre disposto l’adeguamento delle disposizioni deontologiche e pattizie e dei codici di autodisciplina, le cui norme sono altrimenti nulle.


Sulle tariffe è poi intervenuto il decreto-legge n. 138 del 2011 (poi modificato sul punto dall’art. 10, comma 12, della legge n. 183 del 2011), che ha previsto (art. 3, comma 5) una riforma complessiva degli ordinamenti professionali, da realizzare con decreto di delegificazione entro dodici mesi, secondo una serie di principi (sulla riforma complessiva v. ultra commento al comma 7). Le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi individuati dal decreto 138 sono comunque abrogate con effetto dal 13 agosto 2012.


In particolare, per le tariffe il decreto-legge 138 indica all’art. 3, comma 5, lett. d), il seguente principio: il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.


L’art. 10, comma 12, della legge n. 183 del 2011 ha espunto dal testo del decreto-legge il richiamo alle tariffe professionali quale elemento di riferimento per la determinazione del compenso spettante al professionista pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Ha inoltre espunto la disposizione che ammetteva la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.


Il tema delle tariffe è stato affrontato a più riprese anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare è stato affrontato di recente dalla sentenza del 29 marzo 2011 (causa C-565/08), in ordine alle disposizioni che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime. Secondo la Commissione, la Repubblica italiana sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE.


Secondo la Corte di giustizia, “la Commissione non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. Così, è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell’avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l’importo degli onorari”.


In precedenza, i limiti alle tariffe per i compensi degli avvocati erano già stati esaminati dalla Corte di giustizia. Nella causa C-35/99 (Arduino), la Corte aveva dichiarato il 19 febbraio 2002 che le norme del Trattato CE non ostavano a che uno Stato membro adottasse una misura legislativa o regolamentare che approvasse, in base ad un progetto stabilito da un ordinamento professionale di avvocati, una tariffa che fissa minimi e massimi per gli onorari dei membri della professione. A conclusioni analoghe era giunta anche la sentenza della Corte di Giustizia sulle cause riunite C-94/04 (Cipolla) e C-202/04 (Capoparte e Macrino).


Invece, con riguardo ad una tariffa italiana obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Corte aveva considerato la normativa italiana che imponeva ad un’organizzazione professionale l’adozione di detta tariffa in contrasto con il diritto comunitario, poiché si trattava di una decisione di associazione di imprese e non di una misura statale (causa C-35/96).


Il comma 2 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.


Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il termine – prima non previsto - di centoventi giorni entro cui debbono essere adottati il decreto del Ministro vigilante e il decreto del Ministro della Giustizia. E’ stata altresì inserita la clausola di salvaguardia finanziaria delle casse previdenziali professionali. Il Senato ha inoltre soppresso l’ultimo periodo del comma 2 del decreto-legge, in base al quale l’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso secondo quanto previsto dal codice del consumo per la nullità delle clausole.


Il comma 3 reca una norma transitoria relativa alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1, che continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.


Il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.


Rispetto al testo originario del decreto-legge, il Senato: ha inserito l’espresso richiamo alle “forme previste dall’ordinamento” che debbono essere osservate nella pattuizione sul compenso per le prestazioni professionali; ha previsto che la misura del compenso sia resa preventivamente nota al cliente “con un preventivo di massima”; ha soppresso la previsione che tale misura possa essere resa nota in forma scritta, su richiesta del cliente; ha soppresso la disposizione in base a cui l’inottemperanza alle disposizioni sulla pattuizione del compenso costituisce illecito disciplinare del professionista; ha inserito la disposizione che riconosce al tirocinante un rimborso spese forfetario dopo i primi sei mesi di tirocinio.


Appare opportuno valutare il coordinamento tra l’obbligo di comunicazione al cliente dei dati della polizza assicurativa e il termine di ’efficacia della disciplina di riforma degli ordinamenti professionali recata dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge del 2011 (v. ultra il commento al comma 7).


Il comma 5 prevede l’abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe a loro volta abrogate per la determinazione del compenso del professionista.


Il comma 6 prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.


Il comma 7 reca alcune abrogazioni di coordinamento relative al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).


L’art. 3, comma 5, del decreto-legge ha stabilito che, fermo restando l’esame di Stato per l’accesso alle professioni, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.


Ha demandato poi ad un D.P.R. (regolamento di delegificazione) la riforma entro 12 mesi degli ordinamenti professionali, secondo una serie di principi che interessano i seguenti aspetti: libertà di accesso alla professione, formazione continua dei professionisti, effettività del tirocinio, pattuizione del compenso, obbligo assicurativo del professionista a tutela del cliente, organi territoriali con funzioni disciplinari, libertà della pubblicità informativa.


In particolare, l’art. 3, comma 5, del decreto-legge 138, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in commento n. 1 del 2012, individuava i seguenti principi da recepire con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:


a)  l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;


b)  previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua;


c)  la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente;


d)  il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;


e)  a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;


f)   gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina;


g)  la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.


Il comma 5-bis prevede poi che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi richiamati sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.


Le modifiche all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge, introdotte nel corso dell’esame al Senato, riguardano:


§      l’inserimento di un richiamo espresso alla riduzione e all’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari (introdotto nel corso dell’esame al Senato);


§      la soppressione del principio relativo all’equo compenso del tirocinante, alla durata e allo svolgimento del tirocinio, alla salvaguardia della normativa vigente per le professioni sanitarie (queste parti sono trattate nel testo del decreto-legge che, peraltro, prevede per il tirocinante, in luogo dell’equo compenso, il riconoscimento di un rimborso forfettario concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio);


§      la soppressione del principio della lettera d) sulla pattuizione del compenso spettante al professionista e sulla liquidazione giudiziale dei compensi (le cui parti risultano inserite rispettivamente nel comma 4 e nel comma 2 dell’art. 9 del decreto-legge n.1) e sulla mancata determinazione consensuale del compenso, sull’ipotesi di ente pubblico come committente, sulla prestazione professionale resa nell'interesse dei terzi.


Si osserva che il decreto-legge n. 1 del 2012 non modifica la lettera e) dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 138 sull’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale. Tale obbligo continua pertanto a costituire principio cui si dovrà adeguare il regolamento di riforma dell’ordinamento professionale. E’ pertanto da valutare se l’obbligo per il professionista di comunicare al cliente i dati della polizza assicurativa ex art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, possa essere fatto valere prima dell’entrata in vigore del citato regolamento.


Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.


Si ricorda che sulla riforma delle professioni la Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”. L’esame delle due parti è stato disgiunto.


Si segnala, inoltre, che la Camera sta esaminando:


§      una proposta di legge che mira a semplificare e rafforzare i rapporti tra professionisti e P.A. e a incentivarne l’attività professionale (A.C. 3480);


§      con riferimento alle singole professioni, una proposta di legge di modifica della legge n. 69/1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista; alcune proposte di legge che disciplinano: l'ordinamento della professione di statistico e istituzione dell’Ordine e dell’albo degli statistici (A.C. 1294); la professione di estetista professionale e l'attività di onicotecnico (A.C. 3951); la professione di autista di rappresentanza (A.C. 2390 e abb.);


§      un testo di riforma della professione forense, già approvato dal Senato (A.C. 3900), e altre proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia.


Si rammenta che la materia “professioni” rientra nella competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.


Al riguardo la Corte costituzionale ha ripetutamente stabilito che la “potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dare vita a nuove figure professionali” (così, da ultimo la sent. 300/2010).


In particolare, “non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), né, infine, assegnare tali compiti all’amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006). Infatti, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131)” (sent. 230/2011).


 


b) Articolo 9-bis (Società tra professionisti)


Sintesi ed effetti


L’articolo 9-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sulle società tra professionisti richiedendo che l’eventuale presenza di soci di capitale sia minoritaria rispetto ai soci professionisti. La disposizione prevede inoltre: un minimo di 3 soci per la scelta del modello cooperativo; che la società abbia una polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti; che il segreto professionale debba essere garantito anche all’interno della società.


Descrizione analitica


L’articolo 9-bis novella le disposizioni della recente legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) che prevedono la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.


Si ricorda che l’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge n. 183/2011 ha disciplinato la costituzione di società tra professionisti.


In particolare, il comma 3 consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). E’ dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali.


Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà “società tra professionisti” (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (I. società multidisciplinare).


Per poter utilizzare la denominazione “società tra professionisti”, la società deve prevedere nell’atto costitutivo i seguenti requisiti (comma 4):


-        esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;


-        possono assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell’UE in possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione; sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento;


-        definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l’utente possa scegliere all’interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista;


-        definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società.


In base al comma 6 il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine (comma 7). La società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta.


E’ rimessa ad un regolamento ministeriale, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità (e dunque entro il 1° luglio 2012), la disciplina relativa all’esecuzione dell’incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell’utente, all’incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell’ordine (comma 10) (e dunque presumibilmente la definizione di modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli ordini professionali).


Infine, il comma 9 dell’articolo 10 fa salvi i diversi modelli societari e associativi vigenti mentre il comma 11 abroga proprio la legge n. 1815 del 1939 sulle associazioni professionali.


Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1/2012 novella queste disposizioni del decreto-legge prevedendo (articolo 9-bis, comma 1):


§      che se la società tra professionisti assume la forma cooperativa, la società deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre (lett. a));


§      che in ogni caso i soci professionisti per numero e partecipazione al capitale sociale devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni;


§      che il venir meno di tale requisito (senza che si ripristinino le condizioni precedenti entro 6 mesi) rappresenta causa di scioglimento della società con obbligo per i consigli dell’ordine (o collegi) di cancellare la società dall’albo (lett. b));


§      che la società deve prevedere nell’atto costitutivo la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale (lett. c));


§      che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate (lett. d));


§      che sono fatti salvi i diversi modelli societari già previsti dall’ordinamento e le associazioni professionali (lett. e)).


In merito si osserva che la disciplina delle associazioni professionali era contenuta nella legge n. 1815 del 1939, abrogata dalla legge di stabilità (articolo 10, comma 11).


Il comma 2 tutela il segreto professionale anche all’interno della società tra professionisti, affermando che il socio può opporre agli altri soci il segreto rispetto alle attività professionali che gli sono affidate.


 


c) Articolo 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)


L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende le norme in materia di patrimonializzazione dei confidi anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti.


Descrizione analitica


La norma in commento integra l’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale disposizione ha consentito l’ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi anche alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione.


Tale ingresso, tuttavia, deve essere minoritario: le piccole e medie imprese socie devono disporre di almeno la metà più uno (maggioranza assoluta) dei voti esercitabili nell’assemblea; inoltre, deve essere riservata all’assemblea anche la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica.


L'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, definisce Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - i consorzi con attività esterna, nonché - per effetto delle modifiche operate dal D.L. 70 del 2011 - quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. Ai sensi degli articoli 112 e 112-bis del Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385/1993, come novellato dal D.Lgs. n. 141/2010 e successive modifiche) è prevista l'istituzione di un elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo.


Le banche cooperative di garanzia collettiva dei confidi, ai sensi dell’articolo 13, comma 29 del D.L. n. 269 del 2003, possono esercitare l'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata purché, in base al proprio statuto, esercitino prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni “confidi”, “garanzia collettiva dei fidi” o entrambe.


Si ricorda che, in base all’articolo 30, comma 1, del TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario). Il comma 2 dell’articolo 30 stabilisce che nessun socio può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. L’articolo 2, comma 17-quaterdecies del D.L. 225 del 2010 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.


Rispetto alla formulazione originaria della disposizione, che operava una novella all’articolo 39, comma 7 del D.L. 201/2011, le modifiche apportate al Senato aggiungono un periodo alla fine del richiamato comma 7, volto a precisare che le norme ivi contenute si applicano anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti, vale a dire che l’ingresso nel capitale sociale di imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati è consentito anche nei confidi tra liberi professionisti.


Come già ricordato, infatti, il richiamato articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003 è stato modificato dal D.L. 70 del 2011 (articolo 8, comma 12-bis), al fine di consentire la costituzione di confidi tra liberi professionisti.


(In http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/d12001s1.htm%23dossierList&back_to=http%3A//www.camera.it/465%3Farea%3D5%26tema%3D552%26DL+1%252F2012+-+Liberalizzazioni)





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