Sentenza (Dupuis c. Francia) del 07/06/2007
del Tribunale di Strasburgo dei diritti dell’Uomo
Pubblicazione di atti processuali
(intercettazioni illegali)
coperti dal segreto istruttorio:
preminente la libertà di stampa.
Due giornalisti erano stati condannati in Francia per la pubblicazione nel 1996 di un libro intitolato “Les Oreilles du Président”, nel quale si raccontava di un sistema illegale di intercettazione orchestrato dagli alti vertici dell’Eliseo contro numerosi personaggi della società francese tra il 1983 e il 1986. Tale caso era stato oggetto dell’attenzione dei media allorquando negli anni ’90 venne pubblicata sulla stampa una lista di 2000 persone che erano state sottoposte a illecita sorveglianza. Nel 1993 venne poi aperto nei confronti di G.M., un collaboratore del Presidente Mitterrand, un procedimento penale. Con l’uscita del suddetto libro, costui denunciò in sede penale i suoi autori, accusandoli di aver utilizzato – addirittura allegandolo in appendice - materiale sottratto illegalmente dagli atti giudiziari (dichiarazioni rese al giudice istruttore e brogliacci di intercettazioni). Il Tribunale di Parigi decretò che il materiale utilizzato era in effetti documentazione agli atti del processo penale coperto dal segreto istruttorio e condannò i due giornalisti ad una pena pecuniaria.
Investita del caso, la Corte europea ha ritenuto sproporzionata la condanna. In particolare, la Corte ha ritenuto preminente l’interesse pubblico a conosce di quello che era stato un affare di stato, acquisendo certe informazioni – anche riguardanti il processo penale - sulle illegali intercettazioni subite da noti personaggi. La Corte, pur ritenendo legittima la protezione della segretezza delle indagini, ha rilevato che al momento dell’uscita del libro, era già noto che G.M. era stato inquisito e il governo francese non aveva dimostrato come la discovery delle informazioni riservate avesse arrecato a costui una lesione al suo diritto alla presunzione di innocenza, posto che la condanna era seguita 10 anni dopo.
SENTENZA DEL 31/01/2006
(GINIEWSKI C. FRANCIA) LIBERTA' DI ESPRESSIONE - STAMPA - DIFFAMAZIONE - DIRITTO DI CRITICA
Ancora una condanna della Corte europea in tema di libertà di stampa. In particolare, la Corte non ha ritenuto giustificata, alla luce del diritto di espressione come garantito dalla Convenzione, la condanna per diffamazione pronunciata dalle autorità francesi nei confronti di un giornalista. L’articolo incriminato aveva ad oggetto un’analisi critica delle possibili ragioni dell’Olocausto, non da ultimo citando il collegamento con talune posizioni dottrinarie della Chiesa cattolica. Secondo la Corte, il tema dell’articolo, in quanto di particolare rilievo in una società democratica, doveva essere svolto liberamente e, benché l’articolo contenesse frasi e conclusioni che potevano offendere, disturbare o turbare taluno, queste non si presentavano “gratuitamente “ offensive, né incitavano al disprezzo e all’odio.
(STÂNGU E SCUTELNICU C. ROMANIA) LIBERTA' DI ESPRESSIONE - STAMPA - CRONACA GIORNALISTICA RIGUARDANTE FATTI ILLECITI COMMESSI DA PUBBLICI FUNZIONARI - LIMITI
La Corte ha ribadito quali siano i limiti per un esercizio corretto della cronaca giornalistica riguardante illeciti commessi da pubblici funzionari. Nel caso di specie, erano stati addebitati ad un alto funzionario di polizia, sulla base di fonti provenienti dal suo stesso ufficio, fatti di corruzione. La Corte ha ritenuto la notizia priva della necessaria base fattuale e ha rammentato che il giornalista non può giustificare tale mancanza, trincerandosi dietro la confidenzialità della fonte informativa.
(PAKDEMIRLI C. TURCHIA) - LIBERTA' DI ESPRESSIONE - DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI SECONDO I CRITERI LEGALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 10 PAR. DELLA CONVENZIONE EUROPEA
Si configura come violazione dell’art. 10 della Convenzione una condanna al risarcimento danni ed interessi per diffamazione di un uomo politico quando la determinazione della somma, da effettuare in base allo status, alla funzione e alla situazione economica delle parti, sia eccessivamente ampia e cioè priva di un rapporto ragionevole di proporzionalità con il fine perseguito nella legislazione nazionale. (Nella specie, il richiedente che era stato accusato e condannato per diffamazione nei confronti del Presidente della Repubblica, era stato condannato a versare a titolo di risarcimento danni e interessi cinque miliardi di lire turche e cioè circa 55 mila euro, privando lo stesso, a suo dire, della metà del suo patrimonio).