Gianluca G., praticante giornalista, è stato inserito, dal febbraio 2005, nella redazione sportiva del telegiornale dell'emittente televisiva La7, in base a una convenzione di "stage" ovvero "tirocinio di formazione e orientamento" con l'Università di Perugia. Al rapporto di "stage" sono seguite tre assunzioni a tempo determinato. Scaduto il terzo di tali contratti nel settembre del 2008, il giornalista ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare che nel periodo dal febbraio 2005 al settembre 2009 si era svolto con l'emittente televisiva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di disporre la sua riammissione in servizio. Egli ha sostenuto, tra l'altro, di avere lavorato a tempo pieno come redattore anche nell'iniziale periodo di "stage" con le seguenti modalità:
a) era presente in redazione cinque giorni per settimana, dalle 10 alle 18;
b) tutti i giorni riceveva le disposizioni sul lavoro da svolgere dal capo redattore, dai capi servizio, nonché dal vice direttore e dal direttore, che gli indicavano gli argomenti da trattare, la durata e il "taglio" dei servizi;
c) redigeva i testi dei servizi che venivano letti dai conduttori dei notiziari, utilizzando come fonti le notizie di agenzia e degli altri organi di informazione, che riadattava e rielaborava in base alle disposizioni ricevute; i testi erano poi sottoposti al controllo dei capi servizio;
d) provvedeva altresì alla scelta e selezione delle immagini (c.d. "tappeto" di immagini) che venivano trasmesse durante la lettura dei testi da lui redatti;
e) utilizzava tutte le dotazioni redazionali.
L'azienda si è difesa sostenendo che nel periodo di "stage" il ricorrente era stato adibito esclusivamente ad attività di ricerca bibliografica ed archivio sotto il "tutoraggio" di una giornalista.
Il Giudice, dopo aver sentito alcuni testimoni, con sentenza n. 18154 del 10 novembre 2011 (Est. Dott.ssa Maria Lucia Frate) ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto che anche nel periodo iniziale di "stage" il giovane abbia svolto mansioni giornalistiche in condizioni di subordinazione. Tra le deposizioni testimoniali citate nella motivazione della decisione vi sono le seguenti.
Il teste di parte ricorrente F., all'epoca dei fatti era redattore ordinario, ha dichiarato: "Preciso che il ricorrente scriveva testi e usava immagini per "coprire"i testi che scriveva. Tali testi venivano letti da un altro giornalista che andava in video. Tali testi venivano visionati e se del caso corretti dal vice capo servizio, dal capo servizio, dal vice capo redattore o dal redattore a seconda delle presenze in redazione ..... ciò non esclude che il ricorrente possa aver fatto anche ricerche bibliografiche e di archivio. Voglio precisare che i testi predisposti dal ricorrente nelle modalità da me già riferite venivano poi effettivamente utilizzate da un giornalista che li leggeva in video ..... preciso che presso la nostra azienda è prassi che sia il giornalista a scegliere le immagini e a chiederne il montaggio al tecnico preposto".
Il teste S., sempre di parte ricorrente, capo redattore centrale della redazione sportiva della convenuta, ha dichiarato: "Egli scriveva articoli controllati dai superiori in scala gerarchica. Preciso che egli predisponeva il testo che però veniva letto da un giornalista in video. Egli predisponeva anche le immagini del servizio che dovevano essere in sintonia col testo da lui predisposto".
Nella motivazione il Giudice ha rilevato che senza ombra di dubbio durante lo stage Gianluca G. ha scritto articoli giornalistici, che in tale qualità venivano a tutti gli effetti utilizzati dalla convenuta nell'ordinario svolgimento della sua attività; non è cioè emerso che gli stessi rimanessero una mera "esercitazione" nell'ambito del periodo formativo. Di contro, è rimasto sfornito di prova l'assunto contrario dedotto dalla resistente e cioè che durante il periodo di stage il ricorrente abbia svolto esclusivamente attività di ricerca bibliografica e d'archivio sotto il "tutoraggio" aziendale una giornalista presso la convenuta.
In base alle risultanze istruttorie - ha concluso il Giudice - deve ritenersi instaurato un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sin dal 17-2-2005 e dunque prima della data di formale assunzione mediante contratto a tempo determinato come praticante; tenuto conto del fatto che il contratto a termine deve essere stipulato per iscritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa, non può che essere accertata la nullità del termine del contratto a tempo determinato stipulato in data 20-6-2005 con decorrenza dal 22-6-2005.