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Stampa

L'Ordine approva
la Carta dei doveri
dei giornalisti
degli uffici stampa

Documento del Consiglio nazionale 10/11/2011


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nell’approvare la Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa


SOLLECITA


La Federazione della Stampa, i Sindacati Confederali e l’Aran a definire, dopo ben undici anni dall’approvazione dalla legge 150/2000, il profilo dei giornalisti degli uffici stampa al fine di completare l’applicazione della suddetta legge e dare maggiore dignità ed autonomia professionale all’attività giornalistica, anche attraverso un’armonizzazione dei contratti di lavoro.


SI IMPEGNA


A tal fine a promuovere incontri con la Conferenza Stato-Regioni e con le altre rappresentanze istituzionali delle Autonomie e a sollecitare iniziative parlamentari finalizzate all’aggiornamento della legge 150/2000, rendendo obbligatoria e non facoltativa l’istituzione di uffici stampa nelle amministrazioni pubbliche con la presenza di giornalisti iscritti all’Albo.


PROMUOVERA’


Iniziative comuni con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana per favorire l’accesso dei giornalisti nelle pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla definizione di un bando virtuale che fissi regole trasparenti ed omogenee per i concorsi nella P.A.


Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa


(Roma, 10 novembre 2011) - Carta doveri uffici Stampa_nov.2011_2.pdf


Si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall’attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura del “portavoce”, diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non è compresa nella definizione di Ufficio Stampa ed è quindi incompatibile con il ruolo di addetto stampa, coordinatore o capo ufficio stampa.


L'Ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l’esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine (Carta dei doveri, Carta di Treviso sui minori), Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, Carta di Roma, Carta di Firenze) ed a quelle che verranno adottate in futuro dall'Ordine.


Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale, seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia pubblicisti. In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell’ordine professionale, le norme deontologiche, e - per gli enti pubblici - la legge 150/2000, è tenuto, pur in un doveroso ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione. La qualificazione di ufficio stampa e la denominazione di addetto stampa o capo ufficio stampa sono riservate unicamente agli iscritti all’ODG.


Il giornalista dell’Ufficio Stampa accetta indiczioni e direttive soltanto dai soggetti che nell’ambito dell’ente, organizzazione o azienda, hanno titolo esplicito per fornirgliele, ovvero dal giornalista capo ufficio stampa o coordinatore e, laddove non esiste, dal responsabile dell’attività di informazione dell’Ente medesimo, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.


Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.


Il giornalista direttore responsabile di house organ, siti web, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma. Ciò comporta l’adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti dei quali risponde, oltre che in sede civile e penale, anche rispetto all’Ordine dei giornalisti.


Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o dall’interesse economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.


In particolare, nelle istituzioni di natura assembleare e nelle assemblee che svolgono attività informativa in modo associato e nelle quali operano sia la struttura di informazione dell’organo assembleare che quella dell’organo esecutivo, il capo ufficio stampa e/o coordinatore garantiscono il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, evitando ogni commistione tra l’informazione dell’assemblea e quella dell’Esecutivo.


Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un Ufficio Stampa non può ricevere né fornire doni o altre utilità che possano limitarne l’autonomia e la credibilità professionale.


Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.


La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.


 


 





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