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GIORNALISTI. Il CONSIGLIO
nazionale dell’Ordine
approva la CARTA DI FIRENZE
(che ha forza normativa).
Tutela più forte per i precari.

Gli iscritti all'Ordine con ruoli di coordinamento nelle testate non potranno utilizzare colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati o far finta di non vedere che un giornalista pensionato sia di nuovo impiegato come autonomo per fare il lavoro che faceva prima. In caso di violazione di queste regole, dal 1° gennaio 2012 scatterà l'avvio di un procedimento disciplinare. Le “Carte” deontologiche, SENTENZIA LA CASSAZIONE, sono “norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare”.

Roma, 8 novembre 2011. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha approvato la 'Carta di Firenze’, il documento deontologico sul precariato giornalistico. Il testo è quello elaborato da free lance e collaboratori durante gli stati generali sul precariato di Firenze del 7-8 ottobre scorso senza alcuna modifica, sarà diffuso tra gli ordini regionali ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012. La carta funzionerà da strumento per disciplinare modelli virtuosi di collaborazione tra giornalisti e normerà condotte e comportamenti che potranno diventare anche oggetto di procedimento disciplinare ordinistico o sindacale in caso di violazione. Secondo il presidente dell'Odg Enzo Iacopino si tratta di «un passo importante che rappresenta uno dei cardini dell'azione a tutela dei colleghi in difficoltà. Un dovere morale da parte di chi per troppi anni è stato a guardare e ha accettato senza muovere un dito lo sfruttamento indiscriminato ai danni di colleghi». La carta è scaricabile dal sito precariato.odg.it. (ANSA). 


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La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III citata legge.


CARTA DI FIRENZE. DELLA DEONTOLOGIA SULLA PRECARIETÀ NEL LAVORO GIORNALISTICO approvata dal Consiglio nazionale l’8 novembre 2011 in memoria di Pierpaolo Faggiano


PREMESSA - Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi,vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:


Art. 3, comma 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d’informazione e di critica posto alla base dell’ordinamento professionale. Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l’ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.


La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).


La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.


Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.


In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.


È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.


Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.


Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l’informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:


- Art. 1, comma 1 : L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.


- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.


- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.


- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.


- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a


fini sociali.


Nell’enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:


- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti: Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;


- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):


Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.


Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:


-sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;


- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.


- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000):


I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;


- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma: […] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...]


si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale del diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di


informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.


Art. 1– Politiche attive contro la precarietà


L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell’ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:


• sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;


• venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;


• vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;


• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;


• siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;


• vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impego di stagisti o tirocinanti;


• sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.


Il direttore responsabile deve promuove il rispetto di questi principi.


Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti


Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.). Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.


La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.


Ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.


Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.


In conformità all’articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.


Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.


Tutti gli iscritti all’ordine devo vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile


operatore dell'informazione.


Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:


a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;


b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;


c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;


d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;


e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore.


f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;


g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.


Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale


Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti” legato alle presenti e future dinamiche dell’informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.


L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell’opinione pubblica.


Art. 4 – Sanzioni


 


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Le “Carte” deontologiche sono “norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare”.


Le norme deontologiche fissate nella legge professionale  inglobano le regole fissate nelle  Carte approvate dalla Fnsi e dall’Ordine nazionale dei giornalisti. “Le prescrizioni contenute nelle carte di autoregolamentazione (Carta di Treviso e Carta dei doveri del giornalista) devono essere ritenute idonee a costituire un'esemplificazione del contenuto "in bianco" delle norme regolamentari di cui agli articoli 2 e 48  della legge n.. 69/19633”. (Trib. Milano 12-07-2001; FONTI Giur. milanese, 2002, 33):


La  Cassazione ha riconosciuto che le regole deontologiche  hanno “natura giuridica” (Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225), allargando successivamente la sua visione sulla materia: “Secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei Codici deontologici degli Ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare”  (cass., sez.un., 23 marzo 2004 n. 5776). In precedenza la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile  aveva riconosciuto che .


 


 





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