Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
  » TV-Radio
Unione europea - Professioni
  TV-Radio
Stampa

SENTENZA STORICA.
La Corte di giustizia UE
rivoluziona i diritti tv:
possibile seguire gli eventi
calcistici con una scheda
di decodificazione di altri Stati
membri e a basso prezzo.
Decoder senza frontiere.

La proprietaria di un piccolo pub di Portsmouth, in Gran Bretagna, ha vinto una battaglia legale che rivoluziona il sistema dei diritti per la diffusione delle partite di calcio in Europa. È anche la fine del «contrabbando» delle schede tra appassionati di calcio: i privati infatti hanno diritto a comprare l'abbonamento di una qualunque emittente satellitare indipendentemente dal loro luogo di residenza in Europa. Per i giudici europei, il sistema che vieta ai telespettatori di seguire le partite con una scheda di decodificazione di altri Stati membri è contrario alla “libera prestazione dei servizi” e alla concorrenza nell’Unione. CAMIGLIERI: A RISCHIO la VENDITA di DIRITTI all’ESTERO. GUERRA dei DECODER: POTREBBERO MANCARE 80 MLN. RICADUTE anche sulle OLIMPIADI di Londra.


di Fulvio Sarzana di S. Ippolito

Roma, 4 ottobre 2011. Con una sentenza che è possibile definire storica, la Corte di giustizia dell’Ue ha accolto il ricorso di Karen Murphy, condannata a una multa di 8mila sterline (9.300 euro) per aver trasmesso nel suo locale gli incontri del campionato inglese con una scheda e un decoder di una pay-tv greca. Per i giudici europei, il sistema che vieta ai telespettatori di seguire le partite con una scheda di decodificazione in altri Stati membri è contrario alla “libera prestazione dei servizi” e alla concorrenza nell’Unione.


Tanto piu’ che, ha aggiunto la Corte, la Premier League non puo’ reclamare alcun diritto d’autore sugli incontri calcistici, che non possono essere considerati alla stregua di “creazioni intellettuali”.


Il principio potrebbe essere  “devastante” per il sistema di esclusive territoriali messo in piedi dalla maggiore  emittente televisiva satellitare italiana a suon di milioni di euro  e appare in grado di mettere in crisi il florido mercato dei diritti tv sulle partite di calcio nostrane.


Ma la sentenza appare in grado di avere ricadute anche nella trasmissioni di partite via internet per vari ordini di motivi:


1)       la sentenza dichiara espressamente che gli eventi sportivi non costituiscono creazione intellettuale e, laddove invece  inquadrati dalla normativa nazionale nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale,  non possono essere oggetto  di  limitazioni di utilizzo da parte del titolare di diritti ( sia esso la Lega Calcio ovvero l’emittente satellitare)   su base territoriale, con il pretesto della giusta remunerazione dei titolari dei diritti.


Il dictum della Corte porta come conseguenza  a mio modesto avviso, che se io acquisto su internet una partita ad un prezzo di dieci volte inferiore da una piattaforma greca (analogamente a quanto previsto dalla Corte in relazione alle schede da inserire nel decoder) posso tranquillamente godermi lo spettacolo in lingua greca e ad un prezzo molto più basso.


Il principio della libera circolazione dei servizi deve valere infatti in un pub inglese come sulla rete.


2)       Il  provvedimento dovrebbe portare con sé anche le conseguenze che i diritti tv delle partite (su internet come nel mondo tradizionale)  si potranno diversificare a seconda della lingua e dell’audience, rispettando però i principi di libera circolazione dei servizi e i principi della libera concorrenza tra emittenti non più solo nazionali ma anche transnazionali.


 Ci sarà probabilmente una parcellizzazione dei diritti di trasmissione degli eventi con un calo del valore dell’esclusiva nazionale che probabilmente non sarà più praticabile.


L’emittente satellitare quasi-monopolista avrà sicuramente qualche problema in più rispetto al passato.


3)      I procedimenti penali pendenti in Italia nei confronti dei portali che ritrasmettono partite di calcio provenienti  da portali europei che le hanno legittimante acquistate (se le partite vengono acquistate dagli utenti  dallo stesso portale che le ha legittimante acquisite)  dovrebbero tenere conto dei principi della sentenza europea ( tra l’altro uno dei procedimenti intentati era proprio di natura penale). Il comportamento di chi consente ai cittadini dell’Unione di avvalersi su internet di un evento sportivo a minor prezzo rispetto a quanto venduto dall’emittente satellitare nazionale non dovrebbe essere più  considerato un illecito, come invece ( in relazione ad eventi sportivi trasmessi da canali televisivi cinesi su internet) è accaduto –e accade ancora- al giorno d’oggi in diversi procedimenti penali sparsi all’interno del territorio  italiano.


4)      La sentenza, a mio avviso, avrà le stesse ricadute in tema di libera circolazione dei servizi del famoso caso Bosman.


 


www.fulviosarzana.it


Studio Legale Roma Sarzana & Associati


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


CALCIO: DECODER SENZA FRONTIERE, UE RIVOLUZIONA MERCATO. SENTENZA CORTE SU DIRITTI TV: ILLEGITTIMI I LIMITI TERRITORIALI


Bruxelles, 4 ottobre 2011. Le leghe calcio europee non possono più vendere i diritti televisivi su base territoriale. La Corte di giustizia della Ue ha pubblicato una sentenza che stabilisce come il principio su cui si è fondato finora tutto il sistema di vendita dei diritti sportivi è «contrario al diritto della concorrenza» nell'Unione europea. Di fatto è l'avvio di una rivoluzione del mercato televisivo simile a quella innescata a suo tempo dalla sentenza Bosman sui trasferimenti dei calciatori. È anche la fine del «contrabbando» delle schede tra appassionati di calcio: i privati infatti hanno diritto a comprare l'abbonamento di una qualunque emittente satellitare indipendentemente dal loro luogo di residenza in Europa. Qualche limite invece è stato riconosciuto per lo sfruttamento commerciale delle schede nei locali pubblici. A portare alla sentenza della Corte è stata la richiesta di una interpretazione del diritto dell'Unione da parte della High Court britannica prima di decidere sulle cause - civili e penali - intentate dalla Premier League contro i proprietari di alcuni pub inglesi (in particolare contro la signora Karen Murphy) che avevano trovato il modo di spendere molto meno di quanto chiedeva Sky (titolare dei diritti sul campionato inglese) comprando schede e decoder di una pay-tv greca. Il commento era in greco, ma per il pubblico dei bar quello che contava erano le immagini. La Corte di Lussemburgo ha rilevato che «una normativa che vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi» e non può essere giustificata nè per «tutelare i diritti di proprietà intellettuale» nè «per incoraggiare l'affluenza del pubblico negli stadi». In particolare, la Corte ha sentenziato che gli incontri sportivi «non possono essere considerati creazioni intellettuali proprie di un autore» aggiungendo che se anche «la normativa nazionale riconoscesse agli incontri sportivi» una tutela analoga a quella sul diritto d'autore, il divieto di utilizzare schede televisive straniere va «al di là di quanto necessario per garantire un'adeguata remunerazione dei titolari di tali diritti». Nello specifico i giudici europei, che hanno accolto l'impostazione dell'avvocato generale, rilevano che «è possibile prendere in considerazione l'audience effettiva e potenziale» di un campionato in tutto il territorio della Ue. Quindi, osservano, «non è necessario limitare la libera circolazione dei servizi». Ed anche «il versamento di un supplemento da parte delle emittenti televisive per assicurarsi un esclusiva assoluta» è contrario ai principi del mercato unico europeo perchè «tale pratica può condurre a differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati». In pratica la sentenza della Corte induce alla concorrenza diretta fra le emittenti televisive satellitari europee, che avranno tutte un bacino d'utenza molto più ampio di quello finora definito su base nazionale. E le Leghe potranno eventualmente vendere più volte i diritti sui loro campionati in base alle lingue parlate dai commentatori delle tv. Unico punto sul quale le Leghe hanno avuto ragione nel difendere lo 'status quò attuale è nel riconoscimento del diritto d'autore sui loro 'logò, inni e sigle di apertura/chiusura. La Corte quindi ha stabilito che «la trasmissione in bar-ristoranti» di tali sequenze «costituisce una 'comunicazione al pubblicò ai sensi della direttiva sul diritto d'autore per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'autore delle opere stesse». (ANSA).


 


CALCIO: KAREN VINCE GUERRA DECODER, E ORA MI UBRIACO. DIRITTI TV: CAUSA A CORTE UE PARTÌ DA MULTA A SUO PUB INGLESE.


Londra, 4 ottobre 2011. È stata una battaglia di «Karen contro Golia», ma alla fine è stata lei a spuntarla. Karen Murphy, la proprietaria del pub The Red White and Blue di Portsmouth, sei anni fa era stata multata di 8.000 sterline per aver usato un decoder greco per trasmettere le partite della Premier League evitando così di pagare le cifre esorbitanti per l'abbonamento a Sky, titolare dei diritti sul campionato inglese. Lei però non si era arresa, e aveva portato la sua causa dall'Alta Corte di Londra fino alla Corte di giustizia dell'Ue a Lussemburgo, che oggi le ha dato ragione. Per i suoi clienti commerciali, Sky inglese calcola l'ammontare dell'abbonamento mensile in base alla metratura del locale: sebbene piccolo, il Red White and Blue avrebbe dovuto sborsare 700 sterline al mese, una cifra che il pub non si sarebbe mai potuto permettere, contro le 800 all'anno che la Murphy aveva invece pagato per il decoder con scheda greca. Ma la sentenza europea ha dato ragione a lei: il sistema di vendita dei diritti sportivi è in sostanza contrario al principio della concorrenza nell'Ue. E alla Murphy non resta che festeggiare. «La mia reazione è stata sollievo, emozione, sono elettrizzata», ha detto la proprietaria del pub, aggiungendo: «La scorsa notte ero molto preoccupata, non ho dormito molto bene e ora sto assimilando lentamente il sollievo. La causa ha preso una buona porzione della mia vita, ma sono felice di averla affrontata». La Murphy ha poi detto di aver appreso della sentenza da uno dei suoi clienti abituali, che da quando è iniziata la causa si sono abituati alle telecamere. E adesso? «Sono sicura che la Fa (la federcalcio inglese, ndr) e Sky faranno di tutto per proteggere i loro interessi. Non so ancora come andrà a finire, spero solo che non torni ad essere come prima, perché non è giusto nei confronti degli utenti, non è un mercato libero. E loro non sarebbero dovuti essere così avidi fin dall'inizio». Ora la sentenza tornerà all'Alta Corte di Londra, che l'aveva deferita al tribunale europeo per avere chiarimenti, ma l'odissea della Murphy dovrebbe essere quasi finita. «È fatta per il 90%. Credo che oggi pomeriggio mi ubriacherò un pò, berrò qualche bicchiere di vino credo», ha detto. E uno dei suoi clienti, Nicholas Whyley, ha detto: «Sono felicissimo per Karen e per tutti i fan del calcio del Paese, Il calcio ora dovrà diventare realista come tutti noi. Le squadre dovranno abbassare i prezzi per competere con i pub perché ci saranno così tanti canali satellitari che trasmetteranno le partite». (Ansa)


 


CALCIO. UE. CAMIGLIERI: A RISCHIO la VENDITA di DIRITTI all’ESTERO. GUERRA di DECODER: POTREBBERO MANCARE 80 MLN. RICADUTE anche sulle OLIMPIADI di Londra.


Roma, 4 ottobre 2011. «Con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il rischio è che la Lega italiana non possa più vendere i diritti al'estero che riguardano le piattaforme satellitari. Dalla vendita dei diritti esteri vengono gli introiti più consistenti. Con questo provvedimento potrebbero venire a mancare 80 milioni all'anno». Tullio Camiglieri, presidente della Open Gate Italia (società che si occupa, tra l'altro della comunicazione della As Roma), commenta il provvedimento preso oggi a Bruxelles che rileva che un sistema di licenze televisive frammentato su base nazionale, come è quello attuale del calcio, è contrario al diritto della concorrenza della Ue. «Al momento questa decisione non cambia nulla, per ora è soltanto un parere, non è immediatamente esecutivo. Saranno poi i giudici nazionali a doverlo recepire» spiega Camiglieri, secondo il quale «si va verso una situazione in cui sarà praticamente impossibile vendere i diritti esteri». Lo sfruttamento di schede «pirata» è un escamotage vecchio da quanto esistono le pay tv. «Da sempre si è creato un mercato illegale parallelo - dice Camiglieri -. La legge dice che chi si vuole abbonare a una piattaforma italiana deve essere residenti in Italia. In città come Bruxelles o Londra vivono numerose comunità straniere che non potrebbero avere la pay-tv del loro paese. Vivono quindi nell'illegalità». Un problema questo «molto complicato, anche perchè in un futuro molto prossimo sarà possibile vendere le piattaforme via web senza card ma solo con un codice di accesso o abbonamento». Questa sentenza «rischia di creare problemi alla Lega e alle secietà che vendono i diritti. Dall'estero deriva la parte più cospicua dei ricavi, rischiano di venire a mancare circa 80 milioni di euro. C'è il rischio di farsi male da soli...». Ma i danni non riguardano soltanto il calcio. «Ci potrebbero essere ricadute per altri eventi sportivi, comprese le Olimpiadi di Londra 2012. Nel calcio - l'invito di Camiglieri - bisogna adesso riflettere sulla vendita dei diritti esteri. Si corre il rischio di non riuscire a tutelare il prodotto nazionale. È una sentenza che mette in discussione il valore stesso dei diritti internazionali. Si potrebbe arrivare al punto in cui la Lega, che vende collettivamente all'estero i diritti delle squadre italiane alle televisioni satellitari, non possa più farlo». (Ansa)





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com