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Guida al Diritto n. 48/2005 -

Il Testo unico della radiotelevisione rafforza
le regole deontologiche del giornalismo professionale
e ispira un’informazione improntata a verità -

di Franco Abruzzo*

1.     Premessa. Sistema radiotelevisivo, cittadini-utenti, giornalisti e principi della Costituzione (nella rielaborazione della Corte costituzionale) in tema di libertà di manifestazione del pensiero.


Il Testo unico della radiotelevisione  mette ordine a 30 anni di interventi legislativi (dalla legge 103/1975 in poi), di giurisprudenza costituzionale e di delibere dell'Autorità per le Comunicazioni che spesso hanno svolto un ruolo di supplenza nonché contiene “le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle Comunità europee” (art. 1 Dlgs 177/2005). E’ doverosa una premessa che inquadri il retroterra giuridico dell’importante provvedimento di razionalizzazione della legislazione radiotelevisiva.


L’articolo 21 della Costituzione italiana afferma solennemente che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». L’unico limite esplicito è posto nelle manifestazioni (a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie al buon costume» rispetto alle quali «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». La libertà di manifestazione del pensiero - in uno sforzo interpretativo dell’articolo 21 -  abbraccia oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa; la libertà e il diritto di cronaca e di critica  nonché il diritto dei cittadini all’informazione. Nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri”.


La Corte Costituzionale e, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi:


a) la natura "coessenziale" dell'articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di "cardine" che tale norma riveste rispetto alla forma di "Repubblica democratica" fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5/1965; n. 11 e  98/1968; n. 105/1972; n. 94/ 1977);


b) l'esistenza di un vero e proprio "diritto all'informazione", come risvolto passivo della libertà di ­espressione (sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993).


c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un'attività d'informazione giornalistica (sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/ 1971).


La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata. Valori, questi, trasfusi dal legislatore nell’articolo 1 della legge 103/1975 e soprattutto  nell’articolo 1 (II comma) della legge n. 223/1990. Tali valori, pertanto, guidano oggi l’informazione televisiva pubblica e privata: la legge 223 (“Mammì”) governa, infatti, il sistema radiotelevisivo misto. La legge 103 afferma  che “l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo”. La legge 223 pone a base del sistema radiotelevisivo pubblico e privato “il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e  religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione”.


Le linee-cardine fissate dalle sentenze della Consulta emesse dal 1960 in poi hanno trovato un’ampia conferma nella fondamentale sentenza 24 marzo 1993 n. 112, che dice: “.....la libertà di manifestare il proprio pensiero ...ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto ad essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L’art. 21....colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto. Tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte ha da tempo affermato che il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il “diritto all'informazione” garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato:


 a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;


b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;


c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata;


d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.


Il “diritto all'informazione”  dei cittadini-utenti del sistema radiotelevisivo pubblico e privato garantito dall'art. 21 Cost., è qualificato e caratterizzato:


 a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;


b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;


c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata;


d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.


I punti b, c e d riguardano sul rovescio i giornalisti,  vincolati dalla Corte costituzionale


b) all'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;


c) alla completezza,dalla correttezza e alla continuità dell'attività di informazione erogata;


d) al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.


 


2.  L’articolo 3  del Testo unico della radiotelevisione (Dlgs 177/2005) amplia i diritti dei cittadini-utenti e dei giornalisti, recuperando principi elaborati dalla Corte costituzionale e presenti nelle Convenzioni internazionali.


E’  indubbio che l’articolo 3 (Principi fondamentali)  del Dlgs 177/2005, che recupera l’articolo 3  della legge 112/2004 nota come “legge Gasparri”, allarghi i diritti dei cittadini-utenti e dei giornalisti, recuperando principi elaborati dalla Corte costituzionale e presenti nelle Convenzioni internazionali. Dice l’articolo 3 (Principi fondamentali) del Dlgs 177/2005: “Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali)”.


Questo articolo assorbe sia il testo dell’articolo 1 della legge 103/1975 sia l’articolo 1 (II comma) della legge 223/1990  di cui abbiamo parlato sopra. Le novità sono presenti in questi passaggi, che affermano:


a)  Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo …la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche”. Tale affermazione recupera il primo comma dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere  interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità”) e   la sentenza n. 1/1981 della Corte costituzionale secondo la quale il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà, che è, a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione”.


b)la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale”. Il riferimento è agli articoli 3 (uguaglianza), 6 (La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche) e 9  (La Repubblica …..tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) della Costituzione.


c) “rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”. Valori, questi, presenti negli articoli 2, 3, 31 e  32 della Costituzione.


Pur dovendosi riconoscere (con la sentenza 1/1981 Corte Cost.) “il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà, l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non può dirsi in astratto superiore a quello parimenti fondamentale  e inviolabile della dignità della persona  (tutelato dall’articolo 2 Cost.). Anche l’articolo 2 della legge professionale dei giornalisti (n. 69/1963) afferma che la dignità della persona (“cuore della Costituzione”, sentenza 293/2000 Corte cost.) è un limite all’esercizio del diritto “insopprimibile” di cronaca e di critica. Secondo la Corte costituzionale (che sul punto si è pronunciata con chiarezza con la sentenza n. 86/1974) l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione) è tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, “in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana”.


 


3.  La disciplina dell'informazione radiotelevisiva orientata a garantire “la presentazione veritiera dei fatti”.


L’articolo 7 del Testo unico (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo) afferma in via preliminare che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo”. 


La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, deve garantire:


“a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;


b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in àmbito nazionale o locale su frequenze terrestri;


c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;


d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;


e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni”.


L'Autorità per le garanzie nelle comunicazione (Agcom) ha il potere di stabilire “ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in àmbito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda”.


Nell’articolo 7 sono presenti non soltanto le regole deontologiche della professione giornalistica (“la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti”) quant’anche i principi della legge 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e quelli fissati al riguardo, con la sentenza 155/2002, dalla Corte costituzionale (che ha giudicato legittima la legge 28/2000) secondo la quale la libertà di espressione…  (esige)… il dovere di osservanza di un comportamento neutrale ed imparziale. Si tratta peraltro di doveri che discendono dal prospettato regime di concessione, ordinato appunto alla regolazione di facoltà e doveri a tutela di un interesse costituzionale generale - quale é appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino/utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private…. In considerazione di tutto ciò, non é condivisibile l'affermazione del giudice a quo, secondo cui "l'esigenza di tutela del processo di formazione della consapevolezza politica dell'elettore" sarebbe soddisfatta più agevolmente, anziché da una rigida disciplina di settore, dal "libero concorso di differenti voci informative". Questa tesi evidentemente evoca il c.d. pluralismo "esterno", che certamente costituisce uno degli "imperativi" elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia; in proposito, peraltro, va ricordato che esso non può dirsi realizzato per il solo fatto che vi sia concorso fra un polo pubblico e un polo privato, il quale detenga una posizione dominante nel settore dell’emittenza privata (sentenza n. 826 del 1988), giacché in questo modo non si verifica l’accesso al sistema radiotelevisivo del "massimo numero possibile di voci diverse" (sentenza n. 112 del 1993). Ma in ogni caso il pluralismo esterno può risultare insufficiente – in una situazione in cui perdura la sostanziale limitazione delle emittenti - a garantire la possibilità di espressione delle opinioni politiche attraverso il mezzo televisivo. Proprio a questo fine le norme censurate, imponendo un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, richiedono, nel caso di trasmissioni di comunicazione politica, modalità che assicurino il pluralismo sostanziale mediante la garanzia della parità di chances offerta ai soggetti intervenienti”.


 


4. Il richiamo alle convenzioni e ai patti internazionali, che  rafforzano i diritti fondamentali della  persona anche nel campo della libertà di manifestazione del pensiero. La tutela dei minori. Trasmissioni transfrontaliere a rischio.


L’articolo 3 del Dlgs 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione), come l’articolo 3 della legge 112/2004 (“Gasparri”),  richiama “il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”.


Le convenzioni e  i patti internazionali, richiamati nell’articolo 3,  rafforzano la tutela dei diritti fondamentali della  persona anche nel campo della libertà di manifestazione del pensiero.


La Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite (assemblea di cui l’Italia fa parte dal 1954), all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo  ha diritto alla libertà di opinione  e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni  mezzo e senza riguardo a frontiere».


La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848) all’articolo 10 (Libertà di espressione) afferma: «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere  interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.


L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».


Il Patto internazionale di New York  sui diritti civili e politici (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende  la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica».


La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 27 maggio 1991 n. 176) all’articolo 13 afferma: «Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere  o di  divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale scritta, stampata od artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo». L’articolo 16 della Convenzione afferma inoltre  che “nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie  o illegali nella sua vita privata” (sono le parole precise dell’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).


L’articolo 3 del Dlgs 177/2005, quindi, tutela i minori in linea con la sentenza 112/1993 della Corte costituzionale, che ha vincolato i giornalisti “al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”. Dei minori parla esplicitamente il  comma 3 dell’articolo 34 (Disposizioni a tutela dei minori) del Testo unico (che riprende l’argomento dall’articolo 10 della legge 112/2004). Questo articolo (inserito nel “Capo II - Tutela dei minori nella programmazione televisiva”) impegna “1e emittenti televisive a osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002” .


L’articolo 36 del Testo unico  (Trasmissioni transfrontaliere) aggiunge una nota drastica nell’attività di tutela dei minori:  “l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)  può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei  casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti” . I casi sono due:


“a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;


b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”.


Negli anni 2003/2004 la tutela dei minori è stata al centro dell’attività del Parlamento. L’articolo 50 del Dlgs 196/2003 (Testo unico sui dati personali), richiamato l’articolo 13 del Dpr n. 448/1988, contiene “il divieto di  pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”. Questa norma si aggiunge all’articolo 7 del  “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy). L’articolo 7 del  Codice – che assorbe le Carte di Treviso - specifica che “la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati”. Oggi il Codice è l’Allegato A del Dlgs n. 196/2003 o Testo unico sulla privacy (che ne parla all’articolo 139).  In sostanza vince l’articolo 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quando afferma che “nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie  o illegali nella sua vita privata” (sono le parole precise dell’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). Il comma 8 dell’articolo 10 della legge 112/2004 (“Gasparri”) aggiunge un nuovo principio all’articolo 114 (comma 6) del Codice di procedura penale: "È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni". Il diritto di cronaca, quindi, non abbraccia la pubblicazione di notizie  e immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore.


 


5. L’obbligo della rettifica delle “notizie contrarie a verità” esteso ai mezzi radiotelevisivi.


La rettifica è, per il giornalista, un dovere (articolo 2, comma 2, della legge n. 69/19639 e un obbligo giuridico (articolo 8 della legge n. 47/1948). “Il  diritto  alla  rettifica  delle  notizie  pubblicate  costituisce fondamentale  diritto  della persona a tutelare la propria immagine e dignità.  Pertanto  la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto,  senza  che    il  direttore  del giornale né il giudice abbiano  facoltà  di  modificarne  il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità” (Trib. S. Maria Capua V., 22 gennaio 1999; Parti in causa Corriere Caserta c. Credito it.; Riviste Foro Napol., 1999, 37). L’articolo 2 della legge n. 69/1963 impone di “rettificare le notizie che risultino inesatte e di riparare gli eventuali errori”. L’articolo 4 del Codice sulla privacy arricchisce il quadro di doveri del giornalista, che è chiamato a rettificare errori ed inesattezze “senza ritardo” : “Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge”.


L’articolo 32 del Testo unico (assorbendo vincoli presenti nella legge 223/1990 nota come  “legge Mammì”) prevede che “ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili”. Conseguentemente questo articolo detta vincoli anche in tema di rettifica. L’articolo 32 detta al riguardo  tre clausole di grande valore:


“a) Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.


b) La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che provvede.


c) Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima”.


Nell’articolo 32 la tutela dei cittadini-utenti dei servizi radiotelevisivi pubblici e  privati trova un punto forte improntato a civiltà. Il principio del rispetto della “verità sostanziale dei fatti”, presente nella legge professionale dei giornalisti,  opera a livello radiotelevisivo in maniera qualificante e rigorosa. Sul rovescio  della tutela dei cittadini-utenti  scattano i “doveri” dei giornalisti.


*presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano


 


 


 





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