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Spedizione
di email
e normativa
sulla privacy

Dlgs 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). 


Articolo 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.


1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:


c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;


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UN CASO CONCRETO.


APPELLO DI FRANCO ABRUZZO.


VOGLIO ESSERE UTILE FACENDO CIRCOLARE LE NOTIZIE SUL MONDO DEI MEDIA. HO BISOGNO  DI  NUOVE  EMAIL. MI DATE UNA MANO?


L’obiettivo è quello di raggiungere una platea sempre più vasta di  operatori dell'informazione e della comunicazione. Voglio essere utile, fornendo notizie (anche in controtendenza) sul mondo dei media in modo da sviluppare il senso critico e il dibattito.  Ho bisogno di altre email di giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti o di persone interessate al dibattito sui temi dei media. Mi date una mano? Scrivetemi SOLO all'indirizzo fabruzzo39@yahoo.it   - Anche una sola email nuova è utile!


Gli indirizzi e-mail presenti nel mio archivio provengono  da elenchi di pubblico dominio e anche da contatti personali: Il consenso non è richiesto quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque” (art. 24, lettera c, del dlgs 196/2003 sulla privacy). A ogni destinatario  è assicurato il diritto di  “opposizione” (art. 7, punto 4, del dlgs 196/2003) e di  essere pertanto cancellato dalla mailing list: in tal caso basta segnalare tale volontà, scrivendo CANCELLAMI, a fabruzzo39@yahoo.it e precisando l'indirizzo da rimuovere con procedura immediata. Per non ricevere alcuna comunicazione è necessario cliccare qui: http://www.francoabruzzo.com/public/newsletter/unsubscribe.asp?UID=19828&UID2=1317253352


I dati sono trattati nel rispetto delle vigenti norme sulla riservatezza. Tutti i destinatari delle mail sono in copia nascosta.


FRANCO ABRUZZO (email: fabruzzo39@yahoo.it  direttore/editore di  www.francoabruzzo.it)


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Vietato inviare e-mail pubblicitarie senza il preventivo consenso - Garante Privacy/provvedimento 20.04.2006


Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante con il provvedimento del 20 aprile 2006 con il quale ha accolto un ricorso presentato da un persona che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società di prodotti informatici che opera in Internet. L’interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere, tra l’altro, la cancellazione dei propri dati dall’archivio della società e di adottare misure affinché non si ripetessero in futuro altri invii. L’Autorità ha inoltre sottolineato che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato. (Altalex, 31 maggio 2006)


Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento del 20 aprile 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;


 


VISTA l'istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da L. B. a Xt Store di L. L.B. e c. s.a.s. con la quale l'interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo all'attività svolta dal sito Internet "www.xtstore.it"), ha chiesto la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l'interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;


VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 gennaio 2006 (nonché la successiva nota inviata via fax il 21 febbraio 2006) da L. B. nei confronti di Xt Store di L. L.B. e c. s.a.s., con il quale l'interessato, nel lamentare il mancato riscontro della resistente, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di quest'ultima le spese del procedimento;


VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 28 febbraio 2006 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;


VISTA la nota anticipata via fax il 20 febbraio 2006, con la quale la resistente, nel fornire i propri estremi identificativi ed un generico riscontro in ordine a finalità, modalità e logica del trattamento effettuato, ha sostenuto che l'invio della contestata comunicazione elettronica all'indirizzo e-mail del ricorrente era lecito, dal momento che tale comunicazione –volta esclusivamente a richiedere "il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali"– non rientrerebbe, a suo avviso, nella previsione di cui all'art. 130 del Codice;


VISTE le note inviate via fax il 26 febbraio e il 30 marzo 2006 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e la liceità del trattamento effettuato;


RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ai sensi dell'art. 130 del Codice anche un'unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata che comprendeva un messaggio volto ad illustrare l'attività svolta dalla resistente) necessita comunque del preventivo consenso dell'interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l'eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;


RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, le finalità, le modalità e la logica dello stesso nonché di avere conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile alla luce del sufficiente riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;


RITENUTO, invece, di dover accogliere il ricorso del ricorrente in ordine alle restanti richieste (conoscere l'origine dei dati, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché ad ottenere riscontro all'opposizione al trattamento dei dati dell'interessato, tramite la cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica e l'adozione di idonee misure volte ad evitare l'eventuale inoltro in futuro di ulteriori comunicazioni e-mail allo stesso), dal momento che la resistente non ha fornito al riguardo alcun riscontro, ritenuto, quindi, di dover ordinare a Xt Store di L. L.B. e c. s.a.s. di aderire a tali richieste, fornendo riscontro al ricorrente entro il 30 maggio 2006 e dando anche comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;


VISTA la documentazione in atti;


VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Xt Store di L. L.B. e c. s.a.s. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;


VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);


VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;


RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;


 


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE


a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere l'origine dei dati, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché in ordine all'opposizione al trattamento dei dati dell'interessato, e ordina alla società resistente di fornire riscontro al riguardo all'interessato entro il 30 maggio 2006, dando anche conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;


b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;


c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Xt Store di L. L.B. e c. s.a.s., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


 


Roma, 20 aprile 2006


IL PRESIDENTE Pizzetti


IL RELATORE Fortunato


IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli


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Spam, legale l'email


di richiesta consenso?


Sempre più spesso capita di ricevere un messaggio che chiede all'utente di accettare successivi invii. Ecco perché molti di questi messaggi non sono illegali e non si possono considerare spam


 


di Giuseppe Briganti  


 


Roma - *Il testo che segue è un estratto dall'e-book "Privacy, codice comunicazioni e commercio elettronico: quando si hanno le idee chiare" di Giuseppe Briganti disponibile nella sezione "Internet" degli e-book di www.iusondemand.com (© 2004 IusOnDemand).


 


La comunicazione commerciale, di natura promozionale o imprenditoriale, è garantita costituzionalmente dalla libertà d'impresa. Essa è infatti direttamente connessa al principio di cui all'art. 41 della Costituzione italiana. Il vigente Codice della privacy - così come la direttiva 2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche da esso recepita - non contiene una definizione di comunicazione commerciale, contrariamente al D.L.vo 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.


L'art. 130 del testo unico sulla privacy dispone che le comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sono consentite solo con il consenso dell'interessato, salva l'eccezione di cui al comma 4 della medesima disposizione. .Secondo l'art. 4 del Codice della privacy, per comunicazione elettronica deve intendersi "ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico", come ivi definito.


Il Codice di autodisciplina pubblicitaria afferma che per pubblicità deve intendersi ogni comunicazione diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati. La raccolta di usi pubblicitari della Camera di Commercio di Milano definisce la pubblicità come qualsiasi forma di comunicazione che sia diffusa nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi.


L'art. 2 del D.L.vo 74/1992, recante l'attuazione della direttiva 84/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, definisce, ai fini del provvedimento, la pubblicità come qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi.


"Nel dare applicazione alla disposizione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta, in genere, il criterio in base al quale la natura pubblicitaria di una comunicazione d'impresa è rinvenibile ogniqualvolta la promozione di beni o servizi si presenti come lo scopo "primario e diretto" della comunicazione stessa.


Tale accertamento, concernente lo scopo diretto o mediato, primario o secondario, della promozione, viene preliminarmente eseguito sul contenuto della comunicazione, tenendo conto sia delle caratteristiche espressive della comunicazione sia del contesto primario in cui la diffusione risulta essere avvenuta.


Nessun rilievo determinante assume, invece, la qualificazione data alla comunicazione da parte dell'operatore pubblicitario.


La giurisprudenza individua la corretta nozione di pubblicità commerciale sulla base dei connotati essenziali dell'oggetto (la comunicazione sociale) e dello scopo (un incremento dei profitti attraverso la sollecitazione della domanda e dei consumi) in relazione ad un determinato prodotto o servizio dell'industria o del commercio" (E. Caruso).


Il trattamento di dati personali consistente nell'invio di una e-mail senza previo consenso del destinatario, bensì al solo fine di ottenere da costui il consenso per la successiva spedizione di comunicazioni commerciali via posta elettronica, risulta sanzionabile alla luce della disciplina di cui al vigente testo unico (art. 167)?


Occorre innanzitutto stabilire se un siffatto messaggio possa essere fatto rientrare nel campo di applicazione del regime di opt-in configurato, quale regola generale per le comunicazioni commerciali, dal sopra citato art. 130 del Codice della privacy, collocato nel titolo X della parte II del testo unico, recante la disciplina delle comunicazioni elettroniche.


A parere di chi scrive, non possono ritenersi - di per sé - comunicazioni commerciali le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica. In ordine, in particolare, all'indirizzo di posta elettronica l'aspetto identificativo deve infatti considerarsi prevalente su quello distintivo. Ciò in linea con la definizione di "comunicazioni commerciali" accolta - sebbene ai soli fini del provvedimento - dal D.L.vo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico.


Secondo il provvedimento da ultimo citato, infatti, per "comunicazioni commerciali" devono intendersi "tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.


Non sono di per sé comunicazioni commerciali:


1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;


2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo".


Una e-mail con la quale l'operatore si limiti a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali, indicando, a tal fine, esclusivamente i propri dati identificativi - e, ragionevolmente, entro limiti rigorosi, anche il proprio settore di attività - non pare dunque possa essere fatta rientrare nella previsione di cui all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice della privacy, il quale, come sopra visto, si riferisce esclusivamente all'uso dell'e-mail:


- per l'invio di materiale pubblicitario o


- di vendita diretta o


- per il compimento di ricerche di mercato o


- di comunicazione commerciale.


Il genere di messaggio in discorso si pone infatti in una fase antecedente a quella della promozione propriamente intesa, che avrà invece eventualmente inizio solo con l'invio della prima comunicazione commerciale autorizzata dal destinatario.


Conseguentemente, per stabilire la liceità dell'invio di dette comunicazioni a prescindere dal previo consenso informato dell'interessato occorrerà rifarsi alle norme generali di cui agli odierni artt. 23 e 24 del testo unico sulla privacy.


Tra le ipotesi di esclusione del consenso contemplate dall'art. 24, vi è, come già rilevato, anche quella, riformulata dal testo unico, dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche (art. 24, lett. d).


La corrispondente disposizione dell'abrogata L. 675/1996 (art. 12, lett. f) contemplava espressamente i dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.


Nonostante tale ultimo inciso sia stato eliminato dal vigente art. 24 del Codice della privacy, deve comunque ritenersi che la nozione di "dati relativi allo svolgimento di attività economiche" ivi contenuta sia in grado di ricomprendere oggi anche l'ipotesi dell'indirizzo di posta elettronica - ad uso non esclusivamente privato - trattato ai soli fini dell'invio di una richiesta di consenso per la spedizione di future comunicazioni commerciali.


Come sopra visto, infatti, tale genere di messaggi neppure può definirsi, in sé, "comunicazione commerciale", mentre i dati personali trattati ai fini della comunicazione certamente attengono "allo svolgimento di attività economiche".


Ove ne ricorrano i presupposti, potrà inoltre trovare applicazione anche l'ipotesi di esclusione del consenso di cui all'odierno art. 24 lett. c), concernente i dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.Naturalmente, l'interessato, al quale deve comunque essere fornita un'adeguata informativa ex art. 13 del Codice della privacy, potrà - e dovrà essere messo in condizioni di - esercitare nei confronti del suddetto trattamento del suo indirizzo di posta elettronica tutti i diritti che gli sono riconosciuti dall'art. 7 del testo unico; in particolare, il diritto di opposizione per motivi legittimi di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).


Alla luce di quanto sopra, almeno con riferimento al B2B (65), la tipologia di messaggio in discorso dovrebbe dunque intendersi soggetta ad un regime di opt-out, con le dovute conseguenze sia sul piano della responsabilità penale sia sul piano della responsabilità civile (66).


in http://punto-informatico.it/570700/PI/Commenti/spam-legale-email-richiesta-consenso.aspx


 


 





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