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Tribunale di Marsala.
“FIGLIOCCIO DEL BOSS”:
CRONACA GIUDIZIARIA
E RESPONSABILITA' DEL
CONDUTTORE TELEVISIVO.
(In coda la sentenza)

di Sabrina PERON,
avvocato in Milano

Il contenuto di un articolo giornalistico può considerasi lecito solo se rispetta le tre basilari condizioni per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica. Secondo consolidata giurisprudenza i limiti del diritto di cronaca sono sostanzialmente: verità, continenza e interesse pubblico. E’ sufficiente che venga travalicato anche uno solo di essi perché il diritto venga meno, la scriminante non operi e il fatto assuma i caratteri dell’illiceità giuridica penale o civile (salva in punto di verità del fatto la ravvisabilità della verità putativa).


Il diritto di critica si differenzia dalla cronaca perché si esprime in un giudizio che – come tale – non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi e che può esprimersi anche attraverso l’uso di un linguaggio più pungente. Nondimeno il diritto di critica deve esercitarsi entro i limiti individuati per la cronaca.


Nel caso della cronaca giudiziaria se il giornalista si limita a dare la notizia dell’adozione di un provvedimento giudiziario relativo ad un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è quella del fatto in sé e della verità storica di tale fatto, ma quella concernente l’esistenza del provvedimento giudiziario.


Ne segue che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso.  Con conseguente esclusione dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria quando manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto.


In questo contesto giurisprudenziale (oramai consolidato) il Tribunale di Marsala (sez. civ, 11/10/2010, G.U. Quittino) ha valutato la diffamatorietà dell’accusa rivolta – durante una trasmissione televisiva - dal giornalista a parte attrice di essere il “figlioccio del boss”.


Il Tribunale osserva come l’espressione “figlioccio” sia evocativa di un noto scenario cinematografico (essendo chiaro il riferimento al film Il Padrino, ove il protagonista era un boss mafioso) certamente suscettibile di maggior presa rispetto ad un pubblico televisivo.


Secondo il Tribunale tale espressione era suscettibile di insinuare nel telespettatore la percezione che l’attore fosse accusato di essere un affiliato nell’organizzazione mafiosa e per di più in posizione apicale.


In tal modo però il giornalista avrebbe travalicato l’impianto accusatorio delineato nei confronti dell’attore nel provvedimento giudiziario che lo riguardava, così violando il canone della verità della notizia, con conseguente integrazione sia del reato diffamazione che del fatto illecito ex art. 2043 e 2059 c.c.


Quanto al danno non patrimoniale, secondo il Tribunale “compete all’attore stante l’avvenuta lesione di interessi costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 3 Cost.) nonché attesa l’astratta sussistenza del fatto reato".


Difatti l’onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c. la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale.


Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha osservato come in assenza di indici legislativamente predeterminati, lo stesso vada liquidato in via equitativa “attenendosi ai parametri di carattere generale quali la gravità dell’offesa, l’intensità del dolo o della colpa, il “bacino d’utenza”, la notorietà e la posizione sociale del soggetto leso”.


Il Tribunale di Marsala nel determinare il danno non patrimoniale nella somma di € 15.000,00 in particolare ha fatto ricorso ai seguenti indici:


a) gravità intrinseca dell’offesa, di sicuro rilievo in relazione alla tipologia del reato (considerando altresì che l’attore non era comunque del tutto estraneo a rapporti di cointeressenza con l’associazione mafiosa)


b) la non particolare ’intensità dell’elemento psicologico del giornalista (si tratta di frasi pronunciate all’interno di una narrazione relativa ai rapporti tra mafia e politica coinvolgente tutta una serie di personaggi della sfera politica siciliana)


c) il mezzo di comunicazione utilizzato e la sua diffusività sul territorio nazionale


d) il ruolo istituzionale rivestito dall’attore (parlamentare della regione Sicilia)


e) l’eco suscitata dalle frasi diffamatorie e le conseguenze sull’attività professionale e sulla vita della parte lesa (assai contenuta in relazione alla brevità delle affermazioni riguardanti l’attore).


Al pagamento dei danni, il Tribunale di Marsala ha infine disposto la condanna in solido dell'emittente televisiva ex art. 2049 c.c.


Secondo il Tribunale difatti, l'emittente "per sua scelta aveva affidato al giornalista uno spazio fisso all'interno della trasmissione, così integrando quel rapporto di preposizione che l'art. 2049 c.c., secondo costante orientamento giurisprudenziale, considera bastevole per l'integrazione della responsabilità".


E' stata invece rigettata la richiesta di condanna in solido del conduttore della trasmissione. Al riguardo il Tribunale ha osservato come esclusa "l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. al conduttore (diversamente dall'emittente televisiva, tra il conduttore e l'ospite della trasmissione non intercorre alcun rapporto di preposizione), l'eventuale responsabilità deve accertarsi ai sensi dell'art. 2043 c.c., con il criterio della prevedibilità ed evitabilità della condotta illecita dell'autore delle affermazioni ritenute lesive". Considerato quindi che nella fattispecie in esame, il conduttore non aveva "assunto una posizione attiva in relazione alle specifiche dichiarazioni" del giornalista e non aveva "aggiunto un proprio personale commento in proposito", lo stesso è stato mandato esente da responsabilità considerato altresì che non si trattava neppure di un'intervista, bensì di una "autonoma trattazione a tema da parte di un giornalista (...) specializato in cronaca giudiziaria" (e dunque "fonte particolarmente attendibile ed autorevole in tale ambito" e sufficiente ad attuare l'obbligo di "controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dal conduttore")


 


» Trib. Marsala 765 2010 Parte I.pdf


» Trib. Marsala 765 2010 Parte II.pdf


 


 


 





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