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Sempre più numerosi e gravi i tentativi di sfruttamento del lavoro dei free-lance.
Avventurosi editori condannati
a pagare dall’azione del
servizio legale dell’Ordine
dei Giornalisti della Lombardia

di Annamaria Delle Torri


Anche il 2006 – come è accaduto negli anni precedenti a partire dal 1999 - si è chiuso con un bilancio positivo per il servizio di assistenza legale a favore dei giornalisti free-lance, attivato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Centinaia di colleghi che operano come collaboratori esterni di numerose testate giornalistiche (dai quotidiani nazionali a quelli locali, dai periodici alle radio e alle televisioni, dagli uffici stampa alle pubblicazioni editate nella Rete) si sono rivolti allo “sportello” dell’Ordine per ottenere il riconoscimento e la tutela dei propri diritti, troppo spesso violati da editori grandi e piccoli che si sono avvalsi – senza rispettare la normativa di legge e talvolta pretendendo, addirittura, di non retribuire le prestazioni richieste - del loro prezioso contributo di lavoro. Gli interventi dell’avvocato Luisella Nicosia, che gestisce il servizio legale, sono stati come sempre puntuali ed efficaci. E va detto che il contenzioso, anche per l’anno appena trascorso, ha registrato una crescita costante , facendo tuttavia riscontrare soddisfacenti risultati per chi si è trovato nella necessità di rivolgersi al giudice. Sono state molte le pronunce favorevoli che si sommano a quelle già descritte in precedenti articoli su “Tabloid”.



Gli negano il compenso per la testata on line


E poi pretendono anche… la rifusione del danno


Tra le più significative, la sentenza n. 13919/05 del 28.12.2005, resa dal Tribunale di Milano, Sez. V, Dott. Malaspina, a favore del giornalista G.G., che si era indirizzato al servizio legale dell’Ordine, per rivendicare un credito professionale maturato nei confronti di un editore operante nel settore dell’informazione medico-scientifica. Al giornalista era stato affidato l’incarico di direttore responsabile della testata on line www.naturalismedicina.it pubblicata dallo stesso editore, con il compito aggiuntivo di provvedere al restyling dell’impostazione grafica e alla completa redazione dei testi. Il pubblicista aveva agito in giudizio rivendicando il pagamento – mai ottenuto - di alcune note relative a prestazioni pregresse e di altre somme a lui spettanti quali rimborsi per spese anticipate. Lo stesso giornalista aveva chiesto altresì la condanna dell’editore al risarcimento danni per un uso indebito del suo nome nella gerenza della testata (dopo l’intervenuta conclusione del rapporto professionale) per oltre 9 mesi, sino all’effettiva cancellazione del nome dello stesso dal colophon della pubblicazione. L’editore, che in data 27 marzo 2002, aveva sollevato GG dall’incarico direttivo già conferitogli, aveva infatti continuato (fino alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio avvenuta in data 15 gennaio 2003) ad utilizzare il nome del giornalista in veste di direttore responsabile con tutte le conseguenze di legge che ne discendono, proseguendo nella pubblicazione on line della testata. Prima di agire in giudizio, G.G. aveva sottoposto al competente parere dell’Ordine le note delle proprie competenze, ritenute congrue e allineate al tariffario giornalistico.


Il convenuto, ovvero l’editore, costituendosi in giudizio, aveva contestato integralmente in fatto e in diritto la domanda proposta dal giornalista, chiedendone il rigetto e sollevando, a tal fine, una serie di eccezioni, tra cui quella relativa a una pretesa impossibilità di dimostrare l’esatta configurazione on line di quanto apparso all’interno della rivista telematica e degli effettivi tempi di pubblicazione; non solo, svolgeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo lui stesso, in sostanza, la condanna di chi aveva promosso il giudizio, per asseriti danni subiti a causa di una presunta lesione prodotta alla propria immagine di editore e per una pretesa assenza di professionalità da parte del giornalista stesso.


La particolarità della causa, relativa alla realtà delle ormai numerose testate telematiche, è stata superata grazie a un’abbondante produzione documentale dei contenuti del sito internet, oltrechè dall’escussione dei testimoni, che hanno confermato il reiterato successivo utilizzo del nome del giornalista in qualità di direttore responsabile anche in data successiva alla conclusione del rapporto professionale.


Il Tribunale di Milano, all’esito di una ampia istruttoria, si pronunciava - riconoscendo pienamente il credito del giornalista e respingendo le domande riconvenzionali dell’editore convenuto - precisando che “emerge evidente l’esatta esecuzione da parte dell’attore dell’incarico ricevuto e della legittimità delle notule azionate in giudizio, mai saldate”. Peraltro, aggiunge la sentenza, “gli importi fatturati sono stati sottoposti all’esame del competente Ordine professionale al quale G.G. risulta iscritto, e devono ritenersi congrui e conformi alle tariffe vigenti”. Il Tribunale ha altresì condannato l’editore della testata telematica al pagamento richiesto dal giornalista per l’utilizzo del suo nome come direttore responsabile indebitamente effettuato (con implicito coinvolgimento di responsabilità) dopo la conclusione di ogni rapporto professionale, posto che “G.G. ha provato documentalmente che fino al 15.01.2003 il nome dell’attore ha continuato a figurare nella gerenza della rivista, così come prodotta in atti, nonostante l’espresso divieto e la formale diffida inviata da G.G. all’editore, affinché rimuovesse tempestivamente il suo nome. Non pare revocabile in dubbio che il convenuto ha continuato, di fatto, a utilizzare il nome professionale dell’attore. Conseguentemente, va affermato il diritto dell’attore al pagamento di tutti i successivi trimestri di utilizzo della direzione responsabile del giornalista G.G., alla cifra già inizialmente concordata tra le parti”. La sentenza rigetta poi, completamente, la pretesa risarcitoria svolta in via riconvenzionale, svolta dal convenuto “essendo la stessa assolutamente generica e non essendo neppure chiaramente individuati, e soprattutto all’esito del giudizio, non provati i danni siccome richiesti, per violazione di obblighi professionali, rimasti privi di qualsivoglia supporto probatorio”.



Bella la veste grafica della nuova rivista,


ma a chi l’ha ideata non il becco di un quattrino


Di altro genere - seppure sempre annoverata tra le sentenze rese in forza di un giudizio radicato grazie al patrocinio fornito ai propri iscritti dall’Ordine della Lombardia e con l'assistenza dell'avvocato Luisella Nicosia - è la pronuncia, n. 9133/05, di condanna del Tribunale di Milano, sezione V civile, dottor Roberto Pertile, a carico della convenuta Società A…srl, chiamata in causa dal giornalista F.T. che rivendicava il mancato pagamento di quanto dovutogli per la ideazione ed esecuzione di un progetto grafico relativo a una nuova testata, “Luxury”, data alle stampe con una ricca versione patinata. Il giornalista esponeva in proposito che le parti si errano incontrate nel novembre del 2000 ed avevano raggiunto accordi che prevedevano, per quella prestazione, il compenso di 5 milioni di lire. L’editore avrebbe poi dovuto corrispondere, nella fase di realizzazione della rivista, una ulteriore somma di 45 mila lire per l’impaginazione di ogni singola pagina. E la congruità della richiesta e della relativa parcella, veniva documentata, in giudizio, da un esplicito parere reso dall’Ordine professionale dei giornalisti. L’editore si costituiva in giudizio affermando che gli accordi intercorsi prevedevano un compenso di 3 milioni e cinquecentomila lire e non di 5 milioni come invece affermato dal giornalista. Ed ammetteva l’accordo per la retribuzione di ogni singolo impaginato nella misura indicata da F.T. Ma aggiungeva che in fase di realizzazione del primo numero della pubblicazione aveva rilevato “alcune carenze” che l’avevano costretto a correggere “il tutto” con costi non preventivati e non preventivabili “che si sono conosciuti nel loro ammontare solo a giugno2001” . E, ancora, l’editore lamentava che il giornalista aveva improvvisamente posto in atto il suo recesso unilaterale dal contratto, nel marzo 2001, mentre era in fase di preparazione il secondo numero della rivista costringendolo anche in questo caso a dover correre ai ripari con conseguente esborso di altro denaro. Perciò chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del giornalista al pagamento di 4.957,37 euro (somma spesa per ovviare alle “carenze” già descritte) più 3 mila euro per l’inopinata risoluzione del contratto. E chiedeva che tali importi fossero compensati con quelli rivendicati dall’attore. Il giudice, considerata la genericità delle istanze esposte dall’editore e la mancanza di documentazione probante delle stesse, a fronte di una accertata consistenza delle richieste del giornalista, confermate del resto dalla ammissioni implicite rese dalla società convenuta, oltre che dalla pubblicazione sulla rivista del suo nome come realizzatore del progetto grafico, ha respinto la domanda riconvenzionale e ha riconosciuto al giornalista il compenso di 7.200.000 lire (€ 3718,49), condannando la convenuta al relativo pagamento, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre alla propria parte delle spese di lite.



… e lo stesso trattamento per chi collabora


E’ sempre lo stesso editore a dovere dare conto, davanti al Giudice (che lo ha condannato), di altre gravi inadempienze retributive nei confronti di altre due giornalisti, che lo hanno trascinato in giudizio – entrambe con l’assistenza dell’avvocato Luisella Nicosia - in successive e distinte cause. La prima è stata promossa dalla collega V.B. che rivendicava il mancato pagamento di compensi per un totale di 2000 euro, dovuti per la collaborazione alla rivista “Luxury”. Al decreto ingiuntivo che gli imponeva di corrispondere la cifra richiesta, l’editore proponeva opposizione. Pur riconoscendo l’incarico professionale conferito alla ricorrente, nonché l’effettiva esecuzione da parte della stessa delle prestazione giornalistiche assicurate, eccepiva un preteso intervenuto accordo su un quantum inferiore da corrispondere come compenso, ammettendo di essere debitore di soli 1000 euro, somma mai corrisposta alla giornalista a distanza di due anni dalla pubblicazione dei suoi articoli. E si dichiarava disponibile ad onorare in quella misura il proprio debito. Ma anche questa volta veniva meno all’impegno rivelando la natura pretestuosa ed infondata dell’opposizione svolta con evidente intento dilatorio. La condanna (Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 20639/06 pubblicata in data 4 luglio 2006) è stata inevitabile: pagamento della somma richiesta in prima istanza più, ovviamente, il carico delle spese legali.


La seconda chiamata in giudizio è stata promossa dall’iniziativa di un’altra collega, L.F., che rivendicava a sua volta il mancato pagamento di prestazioni giornalistiche effettuate per la stessa rivista Luxury. Con la stessa tattica dilatoria, già descritta per il caso precedente, l’editore riconosceva un debito inferiore, dichiarandosi disposto a regolare la pendenza, senza poi provvedervi. Il giudice di Pace di Milano (sentenza 21464/06 pubblicata in data 10 luglio 2006) ha condannato la società debitrice al pagamento di quanto rivendicato dalla giornalista, con l’aggravio delle spese processuali.


Bisogna notare, per concludere, che l’editore neppure in presenza delle sentenze dei magistrati ha provveduto a liquidare le somme dovute, rendendo indispensabile, da parte dei creditori, ulteriori iniziative giudiziarie, con la notifica di atto di precetto e successivi atti esecutivi.








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