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  Unione europea - Professioni
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CORTE COSTITUZIONALE
(sentenze 423 e 424/2006):
“Profili professionali e abilitazioni
rimangono prerogativa dello Stato”.


Roma, 20 dicembre 2006. L'individuazione di nuove figure professionali è una prerogativa esclusiva dello Stato centrale. Un orientamento già noto ma confermato da due sentenze della Corte costituzionale - 423 e 424 del 19 dicembre 2006 (per entrambe, presidente Bile, redattore Mazzella) - con cui i giudici hanno dichiarato illegittime una legge della Provincia autonoma di Bolzano, che disciplinava la figura del «maestro odontotecnico», e una della Regione Campania, che disciplinava requisiti e registro dei musicoterapisti.


Nel primo caso, la sentenza 423/2006 ha infatti "cassato" l'articolo 5, comma 2 della legge provinciale 8/2005 con cui Bolzano, disciplinando l'attività del "maestro odontotecnico" e le condizioni per l'acquisizione della relativa qualifica, definisce una nuova professione, ambito che rientra nella competenza legislativa dello Stato. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 settembre 2005, n. 2005/36 – che stabilisce le regole in base alle quali ciascuno Stato membro riconosce, per l'accesso ad una professione ed al suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri – nell'Allegato II include quella dell'odontotecnico tra le attività per il cui esercizio in Italia è richiesta una «formazione con struttura particolare», riconducendo quindi l'odontotecnico medesimo tra le qualifiche professionali di cui all'art. 11, lettera c), punto ii).  Si deve dunque concludere nel senso della riconduzione dell'odontotecnico nell'ambito delle professioni invece che in quello dell'artigianato. “Lo statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano non contempla una competenza legislativa della Provincia nella materia delle professioni, materia che invece l'art. 117, terzo comma, Cost. inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale competenza concorrente si deve quindi intendere estesa alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Rispetto alla menzionata previsione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha già affermato che sono riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005; n. 353 del 2003), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).  Dai rilievi svolti discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005, perché esso, disciplinando l'attività del maestro odontotecnico e le condizioni per l'acquisizione della relativa qualifica, definisce una nuova figura professionale ed incide così su di un ambito che rientra nella competenza legislativa dello Stato”.


Analoga ratio guida la sentenza 424/2006, con cui i giudici hanno dichiarato illegittimi gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge della Campania 18/2005, che disciplina l'attività di musicoterapista. La legge regionale impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri definisce la musicoterapia come «attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse», avente quale scopo «lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita» (art. 1). Essa, inoltre, qualifica il musicoterapista come «un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 2); dispone che il musicoterapista svolge funzioni di prevenzione, di riabilitazione e socio-sanitarie (art. 3); istituisce, presso l'assessorato alla sanità della Regione Campania, «il registro professionale regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno trecento ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 5). E' evidente, pertanto, che la legge impugnata definisce un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici. Si legge nella sentenza:  “L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente e questa Corte ha più volte affermato che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).     Da simili principi - enunciati anche in giudizi aventi ad oggetto, come quello presente, leggi regionali disciplinanti pratiche terapeutiche non convenzionali (sentenza n. 353 del 2003) - discende l'illegittimità delle disposizioni della legge Regione Campania n. 18 del 2005 impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri. In quanto ricadono tutte nel campo che, come si è detto, deve intendersi riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione….Resta così confermata l'illegittimità delle norme regionali impugnate, poiché il musicoterapista svolge funzioni che la stessa legge della Regione Campania n. 18 del 2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano i caratteri che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono propri delle attività espletate da coloro che esercitano professioni sanitarie”.


Per la Regione il dispositivo si limitava a promuoverne l'applicazione nel campo sociale e sanitario. Per la Corte, invece, la legge qualifica il musicoterapista, la sua formazione e ne istituisce un registro cui possono iscriversi quanti soddisfano i requisiti di legge. Come tale, la legge regionale impugnata «definisce un nuovo profilo professionale», prerogativa che è di pertinenza solo dello Stato, ed è da considerarsi illegittima. (Fonte: Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2006).


 


 





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