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Stampa

GIORNALISTI
E DIRITTO
DI CRONACA.
Cp, Cpp, Legge 47/1948 sulla stampa, D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche così come modificati dal “ddl Alfano” sulle intercettazioni. IN CODA "ddl Alfano" in sintesi.

CODICE DI PROCEDURA PENALE (le novità sono in nero)


Art, 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini


1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [c.p.p. 329] o anche solo del loro contenuto.


2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [c.p.p. 424]. Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto


2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.


2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».


3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [c.p.p. 433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [c.p.p. 500, 501, 503, comma 3].


4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.


5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.


6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.


6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.


6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.


7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis


 


Art. 115. Violazione del divieto di pubblicazione.


1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.


2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.


 


Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni


1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.


2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.


 


CODICE PENALE (le novità sono in nero)


Art. 379-bis. - Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale


Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.


Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.


Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al


Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.


Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.


 


Art, 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.


Chiunque fraudolentemente, prende cognizione (1) di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [c.p.p. 266].


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.


I delitti sono punibili a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione


dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


 


Art. 617-septies. Accesso abusivo ad atti del procedimento penale.


Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.


 


Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.


Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.


La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti - (relativi alla pubblicazione e alla diffusione di nomi e immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, ndr) - previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.


Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni


telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.


 


LEGGE 47/1948 SULLA STAMPA (le novità sono in nero)


Art, 8. Risposte e rettifiche.


Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.


Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.


Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.


Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.


Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.


Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del


giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.


Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.


Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.


La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (9).


La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (10).


 


D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000 N. 300. (le novità sono in nero).


 


Art. 25-nonies. Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale.


1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote.


……….


NOTA. Il comma 27 dell'articolo 1 del ddl  introduce, nel contesto del Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti (in questo caso “imprese multimediali”) in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. L'importo di una quota va  258  a 1.550 euro.  Le aziende potrebbero essere costrette a versare da  un minimo di 65.500 euro fino a un massimo di  465.000 euro. Avranno un peso nella determinazione della sanzione le tirature dei giornali. “Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” (articolo 10 del dlgs 231/2001).


Il  Dlgs 231/2001 “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.


Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di  direzione dell'ente (come i direttori responsabili considerati dalla giurisprudenza dirigenti dell’azienda, ndr)  o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (è il caso delle redazioni giornalistiche rispetto al resto dell’impresa multimediale), l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:


a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;


b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.


Bisogna sottolineare che il dlgs 231/2001 già si applica alle società (e, quindi, alle  aziende multimediali), ma per una serie di reati (soprattutto societari, abusi di mercato)  ben più pesanti di quello previsto e punito dall’articolo 684 del  Cp anche nella nuova versione del ddl “Alfano”. L’estensione della punibilità all’articolo 684 obbligherà le imprese multimediali ad assumere giornalisti professionisti qualificati (da percorsi universitari specifici) e a curare la formazione  dei dipendenti giornalisti  anche attraverso l’applicazione concreta dell’articolo 45 (aggiornamento culturale-professionale) del Cnlg.


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Il ddl Alfano in sintesi


 


Roma, 9 giugno 2009. Il governo rompe ogni indugio e presenta un maxi-emendamento al ddl intercettazioni per chiedere il voto di fiducia alla Camera. La proposta di modifica, che porta la firma del Guardasigilli Angelino Alfano, recepisce di fatto il testo approvato in commissione Giustizia il 16 febbraio scorso più alcuni emendamenti presentati da governo e relatore nel comitato dei nove della commissione. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento:


EVIDENTI INDIZI COLPEVOLEZZA - Il Pm potrà chiedere di intercettare solo se ci saranno evidenti indizi di colpevolezza e solo se saranno assolutamente indispensabili. Nelle indagini di mafia e terrorismo basteranno sufficienti indizi di reato. La richiesta dovrà essere autorizzata da un Gip collegiale del capoluogo del distretto. Ma il giudice dovrà poi compiere una valutazione autonoma del caso.


VIA IL MAGISTRATO CHE PARLA TROPPO - La toga che rilascia «pubblicamente dichiarazioni» sul procedimento affidatogli ha l'obbligo di astenersi. E sarà sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d' ufficio.


OMESSO CONTROLLO - Il ddl prevede l'ammenda da 500 a 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che ometteranno di esercitare «il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni».


DIRITTO DI CRONACA - Nel testo originario i giornalisti non avrebbero potuto scrivere praticamente nulla degli atti relativi ad un procedimento penale fino all'inizio del dibattimento. Ora si prevede che per gli atti non più coperti da segreto (comprese le intercettazioni) resti il divieto di pubblicazione anche parziale fino a che non si siano concluse le indagini preliminari, ma se ne potrà comunque scrivere per riassunto o raccontandone il contenuto.  Sarà vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di chè se ne potrà pubblicare il contenuto. Fanno eccezione le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Per quelle permane il divieto di pubblicazione.


RETTIFICHE SENZA COMMENTO - Cambia anche la norma sulle rettifiche perché nel ddl si dice che dovranno essere pubblicate nella loro interezza, ma «senza commento». E si disciplinano anche quelle su internet.


NO A NOMI E IMMAGINI del PM - Stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati «relativamente ai procedimenti penali a loro affidati», salvo che l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca (chi sgarra  è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000, ndr).


CARCERE PER I GIORNALISTI - Torna il carcere per i cronisti. Il ddl  (comma 26) introduce modifiche al Cp:


a) «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».  (Il comma 7 dice: “È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis”).


b) “Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni”;


c) risulta ampliato il nuovo articolo 684 del Cp (“Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” (le novità sono in nero):


“Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.  La stessa pena si applica per la violazione dei divieti - (relativi alla pubblicazione e alla diffusione di nomi e immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, ndr) -previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.


Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000”.  


I CRONISTI INCRIMATI (per la pubblicazione di “carte” coperte dal segreto) RISCHIANO LA SOSPENSIONE DALLA PROFESSIONE FINO A 3 MESI -  Il ddl modifica il comma 2 dell’articolo 115 del Cpp: «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».


REATI INTERCETTABILI - Potranno essere intercettati tutti i reati con pene oltre i 5 anni, compresi quelli contro Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione materiale pornografico anche relativo a minori.


INTERCETTAZIONI AMBIENTALI - Si potranno usare le cimici solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un'attività criminosa. Unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi.


LIMITI DI TEMPO - Non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di mafia, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20.


VIETATA LA TRASCRIZIONE DELLE PARTI DI CONVERSAZIONI RIGUARDANTI FATTI, CIRCOSTANZE E PERSONE ESTRANEE ALLE INDAGINI - È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.


PENE PIÙ SEVERE PER I PUBBLICI UFFICIALI “GOLE PROFONDE” - I pubblici ufficiali che rivelano illecitamente il contenuto di intercettazioni, conversazioni o interrogatori di testimoni e imputati rischiano il carcere non più fino a un anno come accade oggi. Il ddl prevede una modifica al Cp per quanto riguarda l’articolo 379-bis  (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Così chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


RELAZIONE SU SPESE E TETTO - Ci sarà un tetto di spesa stabilito dal ministero della Giustizia, sentito il Csm. Entro il 31 marzo ogni procuratore trasmetterà a Via Arenula una relazione sulle spese per le intercettazioni dell'anno precedente.


PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI - Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze.


ARCHIVIO RISERVATO E DIVIETO DI ALLEGARE VERBALI A FASCICOLO Telefonate e verbali saranno custoditi in un archivio presso la Procura. E le registrazioni saranno fatte con impianti installati nei Centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di Corte d'Appello. I procuratori dovranno gestire e controllare questi Centri e avranno 5 giorni per depositare verbali e intercettazioni. Se dal loro deposito però ci sarà pregiudizio per le indagini, si potrà ritardare la consegna, ma non oltre la data dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Vietato allegare le intercettazioni al fascicolo.


NO A UTILIZZO IN PROCEDIMENTI DIVERSI - Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.


SANZIONI AMMINISTRATIVE (DA 64.500 A 465.000 EURO) ANCHE PER L’IMPRESA MULTIMEDIALE IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 684 CP - Il comma 27 dell'articolo 1 del ddl  introduce, nel contesto del Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti (in questo caso “imprese multimediali”) in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. L'importo di una quota va  258  a 1.550 euro.  Le aziende potrebbero essere costrette a versare da  un minimo di  65.500 euro fino a un massimo di  465.000 euro. Avranno un peso nella determinazione della sanzione le tirature dei giornali. “Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” (articolo 10 del dlgs 231/2001). Il  Dlgs 231/2001 “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.  Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di  direzione dell'ente (come i direttori responsabili considerati dalla giurisprudenza dirigenti dell’azienda, ndr)  o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (è il caso delle redazioni giornalistiche rispetto al resto dell’impresa multimediale), l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:


a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;


b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.


Bisogna sottolineare che il dlgs 231/2001 già si applica alle società (e, quindi, alle  aziende multimediali), ma per una serie di reati (soprattutto societari, abusi di mercato)  ben più pesanti di quello previsto e punito dall’articolo 684 del  Cp anche nella nuova versione del ddl “Alfano”. L’estensione della punibilità all’articolo 684 obbligherà le imprese multimediali ad assumere giornalisti professionisti qualificati (da percorsi universitari specifici) e a curare la formazione  dei dipendenti giornalisti  anche attraverso l’applicazione concreta dell’articolo 45 (aggiornamento culturale-professionale) del Cnlg.



STOP A INTERCETTAZIONI PER 007 - Se un Pm volesse intercettare un telefono usato da esponenti dei Servizi e quindi anche da 'body guard' dovrà informarne entro 5 giorni il presidente del Consiglio che potrà apporre il segreto di Stato. (ANSA).


 





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