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Stampa

Cassazione: "E' diritto
di cronaca diffondere
dichiarazioni rese
in sede giudiziaria".
L'importante è poter dimostrare il pubblico
interesse della divulgazione giornalistica.


 Può considerarsi lecito divulgare, a mezzo stampa, notizie lesive dell'onore e della reputazione, senza la necessità per il cronista di previa verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni. Per la Cassazione (Sezione Terza Civile n. 12358 del 24 maggio 2006) ciò che conta, nel caso di cronaca giudiziara, è l'esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto narrato.


Perché possa parlarsi di legittimo diritto di cronaca devono sussistere, si legge nella sentenza, "le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche soltanto putativa) della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale  dell'esposizione (c.d. continenza). La verità dei fatti dev'essere controllata dal giornalista non solo con riferimento all'attendibilità della fonte della notizia, ma anche con un lavoro di accertamento e di rispetto della verità sostanziale dei fatti".


Secondo la Suprema Corte, "nell'ambito della cronaca giudiziaria il diritto-dovere del giornalista di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati, non può passare attraverso il controllo della verità del fatto dichiarato o dell'attendibilità del dichiarante. Richiedere al giornalista di controllare la verità delle dichiarazioni rilasciate in sede giudiziaria significherebbe pretendere dallo stesso l'onere di indagini analoghe a quelle giudiziarie e creare le premesse per impedire o rendere assolutamente disagevole la cronaca giudiziaria, poiché solo all'esito della sentenza definitiva potrebbe considerarsi la verità delle dichiarazioni rese.


In conclusione, con riferimento alla cronaca giudiziaria, va enunciato il principio secondo cui il criterio della verità sostanziale della notizia - condizione affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore e della reputazione possa considerarsi espressione del lecito diritto di cronaca - non riguarda il contenuto della dichiarazione e l'attendibilità del dichiarante. La "verità" va riferita al fatto rappresentato e, cioè, al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione in sede giudiziaria, con indicazione del contesto giudiziario nel quale è stata resa, se ciò è necessario per fornire completezza di informazione al lettore".


E' comunque necessario - precisa la Corte - per l'applicazione della scriminante, che i concetti e le parole riportate siano effettivamente rispondenti al reale contenuto della dichiarazione e dell'atto giudiziario, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare per il lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione, cosicché il giornalista si pone quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell'attività giudiziaria e l'opinione pubblica".


 ……………..


Quando scatta la scriminante del diritto di critica


 In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il pezzo giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica diretta a sottoporre a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte, può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica, che ha requisiti di legittimità diversi e autonomi rispetto a quelli del diritto di cronaca. I limiti scriminanti, infatti, nel caso del diritto di critica, sono sostanzialmente quelli costituiti dalla "rilevanza sociale" dell'argomento e della "correttezza" delle espressioni adoperate (il quale ultimo limite resta travalicato allorché l'agente trascenda ad attacchi personali, volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse, ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale o professionale altrui). Al contrario, proprio perché la critica si risolve nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti, piuttosto che nell'espressione di fatti oggettivi, il limite della "verità" del fatto (previsto, invece, per il diritto di cronaca) è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate: pertanto, affinché sia riconosciuta la scriminante dell'articolo 51 del c.p. non si richiede che la critica - a differenza della cronaca - sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, richiedendosi solo che il nucleo e il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisati e manipolati. (Cass. pen. Sez. V, 01-07-2005, n. 29509 ; FONTI Guida al Diritto, 2005, 38, 82).


 In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" nè assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. (Cass. civ. Sez. III, 18-10-2005, n. 20140; FONTI Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005).


 


 


        


 


 


        



 





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