Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
  » Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Sentenze
Stampa

IL SOLE 24 ORE 13/5/2009
Diritti dell'uomo. Tutela
per la libertà d'espressione.
Giornalisti mai in carcere

Per la Corte europea, il carcere, previsto nei casi di diffamazione negli ordinamenti interni, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, il diritto di ricevere informazioni.

di Marina Castellaneta


No al carcere per i giornalisti perché le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche quando, nella prassi, il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa. Lo ha affermato la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 2 aprile 2009 (ricorso n. 2444/07, Kydonis), con la quale la Corte ha condannato la Grecia per violazione dell'articolo 10 della Convenzione che garantisce la libertà di espressione, obbligandola a risarcire i danni materiali e morali al giornalista ritenuto colpevole di diffamazione. Per la Corte europea, il carcere, previsto nei casi di diffamazione negli ordinamenti interni, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, il diritto di ricevere informazioni.


La detenzione – precisa la Corte – può essere ammessa solo in casi eccezionali, quando il giornalista incita alla violenza o all'odio. Negli altri casi, fa capire Strasburgo, la previsione del carcere, seppure solo a livello legislativo, senza un'applicazione diffusa della misura detentiva, «è suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa», impedendo «la partecipazione alla discussione su questioni che hanno un interesse generale legittimo». In pratica, se nell'ordinamento interno è stabilito il carcere nei casi di diffamazione, come avviene in Grecia che ha una norma analoga all'articolo 595 del codice penale italiano, è certa la violazione della Convenzione perché la misura è sproporzionata.


Alla Corte europea si era rivolto un giornalista greco condannato per diffamazione dai tribunali nazionali a una pena di cinque mesi, poi convertita in un'ammenda, per aver scritto alcuni articoli critici su un uomo politico. Una condanna ingiustificata e contraria alla Convenzione europea. Prima di tutto – hanno osservato i giudici internazionali – perché gli articoli non contenevano insulti personali e riguardavano questioni di grande interesse per la società locale, su un uomo politico che è una persona pubblica e deve quindi tollerare articoli anche critici. Al giornalista poi deve essere concessa «una certa dose di esagerazione e di provocazione», soprattutto nei giudizi di valore.


Ma c'è di più. Per Strasburgo, i giudici nazionali hanno sbagliato perché non solo non hanno preso in considerazione l'interesse a diffondere informazioni anche scomode, ma «in modo sorprendente», hanno riversato l'onere della prova sul giornalista e sull'editore che, secondo i tribunali nazionali, dovevano dimostrare l'interesse alla pubblicazione dell'articolo incriminato e invocare espressamente la libertà di espressione.


La Corte ha anche bocciato l'operato dei colleghi greci che non hanno valutato l'assoluzione dal reato di calunnia pronunciata da altri tribunali nei confronti di una persona che aveva riferito questioni analoghe a quelle poi scritte dal giornalista considerato colpevole.


 


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com