L’articolo 1 (comma 19) della legge 335/1995
“Le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia»”. La libertà di cumulo è davvero ineludibile anche per l’Inpgi, Bisogna tagliare i tempi e in fretta.
NOTA DI FRANCO ABRUZZO
“Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia» “: è quanto afferma il comma 19 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 sulla “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”. I primi due commi dell’articolo 1 svelano la portata dell’intera legge nota come “riforma Dini”:
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.
Questo comma 19 finora era sfuggito ai più ed era sfuggita la portata della norma. Tutte le pensioni sono dunque pensioni di vecchiaia. La libertà di cumulo è davvero ineludibile anche per l’Inpgi. L’articolo 72 della legge 388/2000 ha riconosciuto la libertà di cumulo alla pensione di vecchiaia (la legge 133/2008 l’ha estesa alla pensione di anzianità, che è…anch’essa una pensione di vecchiaia).
Si tenga conto di quello che afferma il comma 2 dell’articolo 1 della legge 335/1995: “Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”. Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il dl 112/2008, cioè la cosiddetta “manovra Tremonti”. La legge di conversione n. 133, pubblicata il 22 agosto successivo nella “Gazzetta Ufficiale”, detta “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Il dl era stato varato il 18 giugno dal Consiglio dei ministri. I giornalisti professionisti sono interessati a uno degli articoli del dl, il 19, che prevede dal 1° gennaio 2009, sul modello di quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia, la piena cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo. Tale scenario era stato anticipato dalle sentenze 437/2002 e 137/2006 della Corte costituzionale. L’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”. L’Inpgi sin dal 1951 (con la citata legge 1564) è ente sostitutivo dell’Inps, principio ribadito dall’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". L’Inpgi, quindi, è tenuto ad adeguarsi all’Inps e a concedere la libertà di cumulo ai suoi iscritti.
Il 5 maggio una commissione Inpgi ha approvato lo schema di una delibera che revoca l’abbattimento dell’assegno per i prepensionati. L’impegno è di preparare in tempi brevi una delibera che darà la libertà di cumulo anche ai pensionati di anzianità (anche i prepensionati, per legge, sono pensionati di anzianità). Bisogna muoversi in fretta prima che le aziende applichino l’articolo 33 del Cnlg il quale consente di pensionare i giornalisti con 59 anni di età e 35 anni di contributi. A questi colleghi non si può chiedere di rimanere inattivi fino ai 65 anni. Sarebbe un fatto mostruoso.
Milano, 6 maggio 2009.
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