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  Deontologia e privacy
Stampa

Privacy e diritto di cronaca
con riguardo a particolari
categorie di soggetti:
le persone pubbliche e i minori
di FRANCESCA RAIA

Sommario: 1. Il diritto di cronaca e i suoi limiti. – 2. Il difficile contemperamento tra diritto di cronaca e tutela della privacy. – 2.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione. – 2.2. Le previsioni normative. – 3. Alcune categorie di soggetti particolari. – 3.1. a) I soggetti pubblici. – 3.2. (segue)… gli interventi del Garante per la privacy – 3.3. (segue)… spunti di riflessione – 3.4. b) I minori. – 3.5. (segue)… gli interventi del Garante per la privacy – 3.6. (segue)… spunti di riflessione – 4. Considerazioni finali.


In: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/raia.html


 


1. Il diritto di cronaca e i suoi limiti


 


Il diritto di cronaca costituisce una specificazione della libertà di manifestazione del pensiero, sancita all’art. 21 Cost., il cui oggetto, come è noto, non è il diritto di comunicare liberamente con un destinatario determinato (situazione soggettiva tutelata all’art. 15 Cost.), ma il diritto di comunicare il proprio pensiero ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari: in altre parole “il diritto di comunicare al pubblico”. Le garanzie disposte al riguardo dall’art. 21 coprono tutte le possibili comunicazioni, non solo quelle orali o scritte, ma anche quelle espresse attraverso un qualunque altro mezzo (radio, televisione, cinema, teatro, etc.). Nonostante la formula particolarmente ampia usata dal primo comma per definire l’oggetto della libertà in esame, il costituente si è preoccupato di disciplinare, nei commi successivi, soprattutto la libertà di stampa, considerandola allora come l’espressione principale della libera manifestazione del pensiero[1].


 


Pertanto, il diritto di cronaca, quale diritto, applicabile, in primis, ai giornalisti, di raccontare i fatti per come accadono, con ogni mezzo ritenuto idoneo, comporta che l’attività del giornalista non sia mai neutrale, dato che i fatti che vengono riferiti sono sempre in qualche modo influenzati dalle opinioni del cronista, rappresentando il risultato dell’elaborazione del suo pensiero. Occorre, infatti, tenere presente che ormai anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di un diritto speculare a quello di cronaca che è il “diritto ad essere informati”[2], dal quale derivano alcuni particolari limiti (c.d. interni), individuabili nella rilevanza pubblico-sociale e nella verità obiettiva dei fatti riferiti, nonché nella forma utilizzata per la narrazione che non deve concretarsi in un linguaggio di per sé offensivo[3].


 


Esistono, inoltre, alcuni limiti (c.d. esterni) al diritto di cronaca che sono finalizzati alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, come l’onore e la reputazione (radicati nel principio personalistico), l’interesse ad un’efficace amministrazione della giustizia (segreto di determinati atti o fasi processuali) e l’interesse alla difesa nazionale (segreto di Stato).


 


Per quanto più precipuamente ci interessa, ulteriore limite al diritto di cronaca deriva dal rispetto dell’altrui diritto alla riservatezza, il quale, pur in mancanza di una norma che lo preveda espressamente e che ne definisca contenuto e limiti, è entrato, grazie all’elaborazione giurisprudenziale, nel novero dei diritti della personalità, come diritto soggettivo assoluto, costituzionalmente garantito[4]. In questo caso, l’interesse specifico protetto è da ravvisarsi «nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi al di fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile»[5]. Il criterio dell’interesse sociale alla conoscibilità di una certa notizia è, dunque, da considerarsi anche in questo caso quale scriminante all’applicazione della disciplina penalistica che punisce la divulgazione di fatti in violazione della riservatezza delle persone e, come vedremo, si ritiene applicabile anche in relazione a quelle ipotesi nelle quali la notorietà del soggetto potrebbe far presumere una sorta di “rinuncia implicita”.


 


In questo quadro il difficile contemperamento tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca assume un connotato particolare, soprattutto ove si tenga presente l’evoluzione dei mezzi di trasmissione delle notizie, per cui la garanzia della personalità – tanto nel suo profilo di salvaguardia dell’identità e dell’integrità personale, quanto in relazione alla tutela dell’intimità e della vita privata – costituisce, in questo momento storico, la frontiera più esposta della persona dinanzi alle innovazioni tecnologiche e scientifiche ed alle trasformazioni sociali[6].


 


2. Il difficile contemperamento tra diritto di cronaca e tutela della privacy


 


2.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione


 


Il bilanciamento tra diritto di informazione e diritto alla riservatezza, inizialmente, è stato approfondito ad opera della giurisprudenza.


 


La ricerca di un fondamento normativo a tale diritto è stato affrontato in via giurisprudenziale da parte della Corte costituzionale che ha rinvenuto il riconoscimento esplicito di un diritto inviolabile alla riservatezza, traendolo, dapprima, dalla tutela dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost. (sentenza n. 38/1973), per poi appellarsi successivamente alla pari dignità sociale garantita dall’art. 3 Cost. (sentt. nn. 366/1991 e 63/1994)[7].


 


L’assenza di una precisa portata del concetto nelle iniziali affermazioni del Giudice costituzionale, è stata successivamente “riempita” da alcune rilevanti pronunce della Corte di cassazione[8]. In particolare, in questo ambito, si ricorda la sentenza del 27 maggio 1975, n. 2129 dove, per la prima volta, si fa riferimento, in particolare, all’art. 2 Cost. e al riconoscimento ivi previsto del valore della «persona umana», quale fondamento per una “costituzionalizzazione” del diritto alla riservatezza. Nel caso di specie, un noto personaggio delle cronache mondane dell’epoca aveva presentato ricorso contro un fotografo che aveva fotografato e diffuso a mezzo stampa momenti intimi della sua vita privata all’interno di una villa di sua proprietà. Nel motivare l’accoglimento del ricorso, la Corte suprema aveva richiamato, non soltanto la legislazione ordinaria in materia, ma anche due articoli della Costituzione: l’art. 2 che riconosce i diritti inviolabili della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e l’art. 14 che afferma l’inviolabilità del domicilio.


 


Il giudice di legittimità, inoltre, con la medesima pronuncia ha affermato un principio fondamentale: la tutela non deve essere accordata solo ai fatti e comportamenti che si svolgono in un domicilio fisico, ma anche a quelli che si svolgono al di fuori di esso, in quello che è stato definito come il «domicilio ideale», purché riguardanti situazioni e vicende strettamente personali e familiari, rispetto alle quali i terzi non possono vantare alcun interesse meritevole di tutela


 


Possono, inoltre, essere ricordate anche altre due sentenze della Corte di cassazione, una civile, del 18 ottobre 1984, la n. 5259 (nota anche come il c.d. “decalogo del giornalista”) e l’altra penale del 30 giugno 1984, la n. 8959 che hanno sollevato molte polemiche, soprattutto, come è ovvio, da parte dei giornalisti che si sono chiesti se in esse si potesse intravedere la trama di un disegno volto ad “imbavagliare” la libertà di cronaca. In realtà, è possibile sostenere che tali decisioni della Suprema Corte, lungi dal voler insegnare ai giornalisti il loro mestiere, costituiscono un tentativo di prevenire un eventuale conflitto tra il potere dei mass-media e il singolo individuo o gruppo, le cui idee, la cui privacy, la cui personalità devono essere tutelate: esse indicano il punto di equilibrio tra la doverosa tutela del diritto di cronaca e l’ancor più doverosa tutela della persona. Tuttavia, le due sentenze citate non sono innovative, non facendo altro che accogliere orientamenti giurisprudenziali già da tempo consolidati.


 


È in particolare la sentenza n. 5259 ad affermare che l’esercizio della libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, cioè il diritto di stampa, sancito in linea di principio nell’art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948, n. 47 (recante “Disposizioni sulla stampa”), è legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni: 1) l’utilità sociale dell’informazione (ossia la necessità dell’esistenza di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi), 2) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) la forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, anche detta continenza formale. Non ricorre quest’ultima condizione quando la critica[9] è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, difetta di serenità e di obiettività, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ed infine non è improntata a leale chiarezza.


 


Principi ribaditi e riaffermati in altre pronunce della Suprema Corte, come la sentenza 23 gennaio 1997, n. 6018, dove si impone al giornalista «l’inderogabile necessità di un “assoluto” rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono»[10] e la sentenza 9 giugno 1998, n. 5658, nella quale si sancisce il principio della prevalenza del diritto di cronaca sul diritto alla privacy se i fatti sono veri, di interesse pubblico e se sono esposti in forma civile e corretta[11].


 


2.2. Le previsioni normative


 


Dal punto di vista dell’evoluzione normativa, con la legge 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”) si è provveduto a disciplinare le modalità relative all’esercizio della professione giornalistica e, in particolare, alla definizione di una nuova disciplina delle modalità di accesso alla professione stessa, riformando completamente la precedente legislazione fascista relativa all’Ordine e all’Albo dei giornalisti.


 


Tale legge tocca, seppur con disposizioni scarne e assai generiche, anche alcuni fondamentali aspetti strettamente legati all’esercizio dell’attività giornalistica, quelli che la stessa legge definisce «diritti e doveri» dei giornalisti. Mentre, per quanto concerne i diritti, questi consistono essenzialmente nella insopprimibile libertà di informazione e di critica «limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui», i doveri si riferiscono all’obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti «osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede», all’obbligo di rettificare le notizie che risultino inesatte e di riparare agli eventuali errori, all’obbligo di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie.


 


Nuovi profili degli obblighi che incombono su chi esercita l’attività giornalistica sono stati introdotti con la disciplina delle attività di raccolta e di trattamento dei dati personali. Si tratta della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) con la quale il nostro ordinamento, dopo circa dieci anni, si è adeguato agli altri Paesi europei, secondo gli accordi internazionali, in primo luogo, la Convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981, n. 108 (sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale), gli Accordi di Schengen del 1985 ed alcuni atti normativi comunitari (in particolare, la direttiva 95/46/CE, riguardante il trattamento e la libera circolazione dei dati personali), nonché varie raccomandazioni del Consiglio d’Europa.


 


L’art. 25 della legge in questione è espressamente dedicato al «trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista», dove si stabilisce che ai giornalisti e, più in generale, a tutti coloro che esercitano l’attività di informazione, si consente di raccogliere e diffondere dati personali (che possono consistere anche in fotografie, riprese televisive o registrazioni), ivi compresi i dati sensibili, senza incontrare tutte le limitazioni previste dalla legge in via generale (come gli obblighi relativi al consenso degli interessati e dell’Autorità garante), nel rispetto del limite «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico».


 


Successivamente, tale disciplina è stata integrata e modificata dal d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (“Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) e dal d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171 (“Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica”).


 


Ulteriore tappa fondamentale di tale evoluzione normativa è rappresentata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice di protezione dei dati personali”), che ha riordinato la normativa in materia[12] e nel quale è presente un’apposita sezione, il Titolo XII, dedicata al «giornalismo ed espressione letteraria ed artistica», che prevede norme ad hoc proprio per questa attività e nella quale, inoltre, viene promossa l’adozione di un Codice di deontologia da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.


 


Detto Codice (già approvato con decisione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 29 luglio 1998)[13] disciplina puntualmente quale sia la tutela da accordare ai dati personali, spesso in contrapposizione con l’esercizio della professione giornalistica e il diritto di cronaca. Esso è composto da 13 articoli, nei quali si inserisce la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origini etniche, il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati, garantendo, altresì, l’uguaglianza giuridica anche in merito al diritto di cronaca. Punto chiave del codice è la distinzione fra la sfera privata e interesse pubblico, nonché il principio (peraltro sancito anche all’art. 137 d.lgs. 196/2003) dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di pubblico interesse, dato che si prevede che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti» (art. 6)[14].


 


L’entrata in vigore del Codice non ha evitato il crescere delle polemiche, anche a causa di perplessità interpretative relative ad alcune disposizioni in esso contenute. La stessa formula dell’«essenzialità dell’informazione», volta ad impedire la pubblicazione di notizie estranee o marginali rispetto all’evento, è apparsa, infatti, molto elastica e capace, quindi, di favorire una molteplicità di letture. Tuttavia, pare che l’intento sia stato quello di attribuire un ruolo fondamentale alla figura del giornalista, cui spetta la ricerca dell’equilibrio fra interessi contrastanti e, quindi, l’assunzione della relativa responsabilità. Il Codice ha lasciato, dunque, molto spazio ai professionisti che saranno chiamati a valutare quando l’incidenza della sfera privata possa essere giustificata dalla necessità d’informazione, così garantendo, al contempo, la protezione dei dati personali e la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto sul versante del “diritto di informare”.


 


Ciononostante, il contemperamento della disciplina relativa alla riservatezza con la garanzia costituzionale della libertà di stampa, ha richiesto, come si vedrà nelle pagine che seguono, l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali al fine di tutelare le parti coinvolte in eventi particolarmente drammatici, la cui sofferenza non risultava essere rispettata dai mezzi di informazione.


 


Tra i provvedimenti del Garante, quello che ha suscitato particolare attenzione è il provvedimento adottato il 2 luglio 1997, nel quale l’Autorità ha ritenuto opportuno inibire, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/71996 qualsiasi ulteriore trattamento dei dati relativi a soggetti coinvolti nel suicidio di un bambino. Tale intervento era diretto a tutelare due coniugi, che avevano segnalato la diffusione in articoli di stampa della notizia del suicidio del figlio minorenne. In tali articoli, peraltro, venivano riportati svariati elementi che identificavano le persone coinvolte, senza il loro consenso e senza che ciò fosse essenziale ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, rendendo, così, illecita la diffusione delle informazioni medesime.


 


Si deve, inoltre, segnalare che, a distanza di sei anni dall’entrata in vigore del codice deontologico, è stato costituito un gruppo di lavoro tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti che si è occupato di analizzarne i principali profili applicativi. Per rispondere ai quesiti posti in quella sede, il 6 maggio 2004 il Garante ha approvato un documento («Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti») con il quale sono state fornite ulteriori precisazioni in merito al corretto utilizzo dei dati personali da parte dei giornalisti, specie in riferimento ad aspetti di particolare problematicità, quali la diffusione di fotografie, la pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte in vicende giudiziarie, la diffusione di dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, i margini di accessibilità da parte dei giornalisti alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni.


 


Non si può, infine, non menzionare la Carta dei doveri del giornalista, sottoscritta l’8 luglio del 1993 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana. Il documento è significativo in quanto si propone di tutelare la libertà di informazione intesa anche come diritto passivo della collettività. La Carta è suddivisa in quattro punti fondamentali: i diritti della persona, il dovere di rettifica, la presunzione di innocenza e le incompatibilità professionali. La parte concernente i diritti della persona, oltre a vietare qualsiasi tipo di discriminazione per razza, religione, sesso ecc., afferma che non si possono pubblicare notizie sulla vita privata delle persone. Tale documento, inoltre, introduce un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell’informazione, una sorta di “sportello” al quale l’individuo potenzialmente danneggiato possa rivolgersi per segnalare episodi, a suo dire, lesivi della sua sfera personale attuati a mezzo mass-media; un organismo che, vagliato l’episodio sottoposto alla sua attenzione dall’eventuale danneggiato, possa, assunte approfondite informazioni, soltanto segnalare il caso all’Ordine di appartenenza per possibili provvedimenti disciplinari verso il giornalista che ha diffuso notizie ritenute dannose per chi ha esposto il fatto al Comitato.


 


3. Alcune categorie di soggetti particolari


 


 A questo punto sembra interessante prendere in considerazione le problematiche relative al trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio dell’attività giornalistica, nel momento in cui essa ha ad oggetto notizie riguardanti particolari categorie di soggetti: i personaggi pubblici e i minori. Ci si chiederà, pertanto, come in tali situazioni si atteggia il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca.


 


L’analisi partirà dal dato normativo per poi considerare alcuni interventi del Garante per la protezione dei dati personali resi in occasione di particolari vicende.


 


3.1. a) I soggetti pubblici


 


Si ritiene che il criterio dell’«essenzialità dell’informazione», come abbiamo visto elemento cardine della disciplina contenuta nel Codice deontologico, debba essere rispettato dal giornalista anche nel caso in cui la notizia che intende diffondere coinvolga un personaggio noto. A tal proposito, al secondo comma dell’art. 6 del Codice si precisa che «La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica». In stretta correlazione con detto criterio si pone, inoltre, la previsione contenuta nell’art. 8 del Codice che, nel prevedere che «Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine», introduce un principio generale, sicuramente valevole anche nei confronti dei soggetti pubblici. Infine, l’art. 11 dispone che, a proposito della tutela della sfera sessuale della persona, il giornalista si astenga dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile e che, invece, la pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona, se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.


 


Lo stesso Garante per la privacy ha sottolineato nella Relazione annuale al Parlamento del 2005 che «Rispetto alle persone note o che esercitano funzioni pubbliche, il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell’attività dei soggetti interessati (cfr. anche Relazione 2004, p. 55). Il principio è stato ribadito dall’Ufficio del Garante nel rispondere a diverse segnalazioni pervenute nel corso dello stesso anno e inoltrate da esponenti del mondo politico, di quello giornalistico e dello spettacolo (Provvedimenti 7 luglio 2005)».


 


Inoltre il Garante nella stessa occasione ha precisato che il rilievo pubblico di una persona non può affievolire la tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, ai minori, con ciò riconoscendo la fondatezza di una segnalazione e di un reclamo con cui si lamentava l’illiceità della pubblicazione delle generalità di minori e di altri soggetti nel contesto di articoli incentrati su vicende riguardanti esponenti politici locali[15].


 


I principi richiamati dal Garante sono stati sanciti anche nella Dichiarazione del Consiglio d’Europa sulla libertà del dibattito politico nell’ambito dei mezzi di comunicazione, approvata a Strasburgo il 12 febbraio 2004[16], nella quale viene precisato, fra l’altro, che i media hanno il diritto di pubblicare informazioni negative o critiche sui politici e sui rappresentanti delle istituzioni, anche ricorrendo alla satira, al fine di garantire il pluralismo democratico e la libertà di discussione politica, ma devono però evitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare, a meno che siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante istituzionale in questione.


 


Nella Dichiarazione, il Comitato dei Ministri ricorda che la libertà di espressione è un diritto fondamentale tutelato dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ma sottolinea anche che l’esercizio di tale diritto comporta doveri e responsabilità attinenti, in particolare, al rispetto di altri diritti fondamentali, come il diritto alla privacy (sancito dall’art. 8 della Convenzione).


 


Pertanto, l’esigenza di bilanciare libertà di espressione e diritto al rispetto per la vita privata, entrambi principi fondamentali della Cedu, impone di non rivelare particolari della vita privata delle figure pubbliche e dei loro familiari, a meno che tali informazioni siano direttamente pertinenti, in quanto gettano luce sulle modalità con cui tali figure pubbliche svolgono le funzioni alle quali sono state chiamate; è sempre necessario, ad ogni modo, evitare di causare un vulnus a soggetti terzi.


 


La Dichiarazione si conclude ribadendo che i rimedi giuridici esperibili dai politici o dai rappresentanti delle istituzioni per tutelare la propria reputazione, rispetto alle notizie comparse sui media, non devono essere diversi da quelli di cui disporrebbe qualunque cittadino in analoghe circostanze.


 


In tale ambito, un rilievo di non poco conto è, altresì, assegnato alla giurisprudenza della Corte europea e all’evoluzione della stessa in tema di soluzioni al conflitto tra vita privata e libertà di espressione. Se, infatti, in un momento iniziale la Corte di Strasburgo aveva assegnato alla libertà di stampa una funzione fondamentale di «cane da guardia» (watch dog) di ogni ordinamento democratico, come si legge in alcun sentenze degli anni ’90[17], successivamente essa ha restrinto in maniera significativa la prevalenza fino a quel momento accordata alla libertà di espressione, interpretando, al contempo, in maniera fortemente riduttiva il criterio dell’“interesse generale”, come dimostra la sentenza 24 giugno 2004 sul caso Von Hannover, riguardante la pubblicazione di foto della vita privata della principessa Carolina di Monaco da parte di alcuni periodici tedeschi[18]. Nella pronuncia si legge che « la Corte riconosce come detta libertà [di stampa] prevalga sul diritto al rispetto della vita privata solo nel caso in cui le informazioni riguardano personaggi politici nell’esercizio di loro funzioni ufficiali, e non anche quando contengono dettagli “della vita privata di una persona che, per di più, come nel caso di specie, non riveste tali funzioni” (punto 63). In secondo luogo, la Corte respinge anche l’opinione avanzata dalla Corte federale di Giustizia – e confermata dal Tribunale costituzionale federale – secondo cui la fama del personaggio fotografato determina una limitazione dei luoghi in cui egli può beneficiare del diritto alla protezione della personalità: rivelandosi infatti vago e arbitrario il citato criterio dell’isolamento spaziale, è necessario ad avviso dei giudici di Strasburgo fare riferimento ad un criterio di “speranza legittima” (“espérance légitime”) di protezione e rispetto della vita privata, secondo cui ogni persona – sia essa celebre o meno – beneficia comunque della tutela apprestata dall’art. 8 della Cedu in tutti quei casi in cui poteva legittimamente credere al carattere privato del luogo in cui si trovava al momento del fatto lesivo». La Corte afferma, dunque, un rilevante principio, quello per cui la pubblicazione di foto o di notizie su una persona non viola la sua vita privata, a condizione che queste notizie comunque contribuiscano alla promozione di un dibattito su “temi di interesse generale”, ma ciò accade solo in riferimento alle tematiche relative a persone coinvolte nella vita politica e che rivestono cariche pubbliche[19].


 


Per quanto concerne la giurisprudenza italiana, essa al pari di quella di Strasburgo, disconosce il principio della rinuncia implicita delle persone notorie alla difesa della propria riservatezza, ma tuttavia non considera “personalità pubbliche” solo quelle politiche, comprendendovi, invece, anche esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’arte e dello sport.


 


Infine, non si può dimenticare che, nella nota vicenda relativa all’On. Bettino Craxi, l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del diritto al rispetto della vita privata, sancito, come detto, dall’art. 8 della Cedu (decisione 17 luglio 2003). La vicenda, come è noto, concerneva la diffusione di contenuti di intercettazioni telefoniche a carattere personale relative a conversazioni intrattenute dal leader del Partito socialista italiano nell’ambito di un procedimento penale a suo carico presso il Tribunale di Milano. I contenuti delle intercettazioni e i nomi degli interlocutori, infatti, erano stati letti in udienza dal Pubblico ministero e successivamente diffusi dai giornali. La Corte europea ha osservato che, nel caso in esame, le autorità italiane non hanno tutelato la riservatezza delle intercettazioni, né hanno svolto indagini efficaci sulle modalità con cui le conversazioni telefoniche private sono divenute di pubblico dominio. Secondo la Corte, inoltre, nell’ambito del processo, si sarebbe dovuto provvedere, in sede di udienza preliminare, ad escludere i passaggi delle conversazioni non necessari ai fini del procedimento. La pubblicazione degli stralci di intercettazioni a contenuto strettamente personale è apparsa, dunque, proprio in relazione al canone della «essenzialità dell’informazione», non necessaria rispetto alla legittima finalità di informare il pubblico.


 


3.2. (segue)… gli interventi del Garante per la privacy


 


La crescente attenzione nei confronti delle tematiche relative al trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio dell’attività giornalistica, ha comportato in parallelo anche un crescente aumento degli interventi dell’Autorità garante, grazie ai quali è possibile ricavare un quadro di indicazioni circa la liceità e la correttezza dell’utilizzo delle informazioni.


 


Come si noterà, è il criterio dell’«essenzialità dell’informazione» quello che viene più frequentemente disatteso nell’esercizio del diritto di cronaca; tale eventualità si produce, ad esempio, quando a proposito di personaggi noti, vengono diffuse notizie non aventi una diretta rilevanza sul loro ruolo o la loro vita pubblica.


 


Per limitarci a richiamare alcuni provvedimenti più significativi emanati dal Garante con riferimento a vicende coinvolgenti soggetti pubblici, si ricorda:


a)            Provvedimento 23 novembre 2005[20] con il quale l’Autorità ha disposto il divieto nei confronti di una società editrice (la Arnoldo Mondadori S.p.a., in qualità di titolare del trattamento) di diffondere illecitamente dati personali relativi ai congiunti, tra cui i figli minori, di un noto personaggio pubblico (Flavio Cattaneo, ex direttore della Rai-Radiotelevisione S.p.a.) protagonista di una vicenda a cui i mezzi di informazione avevano dato ampio risalto.


Difatti, il settimanale “Chi” (edizione n. 46 del 23 novembre 2005), nel dare notizia di un presunto legame sentimentale di Cattaneo, aveva pubblicato un articolato servizio fotografico in cui comparivano componenti della sua famiglia ritratti in alcuni momenti di vita privata. In particolare, oltre alle immagini della moglie, della suocera e dei figli, dei quali almeno uno risultava riconoscibile, poiché il suo volto era stato solo parzialmente oscurato, il settimanale aveva pubblicato diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo di residenza e della palazzina di famiglia. Il provvedimento con cui il Garante ha vietato la pubblicazione di tali fotografie è stato impugnato di fronte al Tribunale di Milano, il quale, con sentenza n. 9941 del 22 giugno 2006, ha respinto l’opposizione. La società, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione.


b)            Provvedimento del 12 gennaio 2006[21] con il quale, in relazione ai ripetuti servizi giornalistici dedicati al grave malore e al ricovero di un noto imprenditore per cause legate all’abuso di sostanze stupefacenti (Lapo Elkann), il Garante ha ricordato che, anche quando si tratti di figure pubbliche, stampa (nel caso di specie, il quotidiano Il Mattino) e media (nel caso specifico, Canale 5-“Striscia la notizia”) devono rispettare la dignità delle persone e la loro sfera più intima, «astenendosi dal diffondere dettagli non indispensabili ed evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi». Il Garante ha, quindi, ritenuto illecita – e vietato – la pubblicazione di alcuni dettagli eccedenti, idonei a rivelare possibili abitudini sessuali dell’interessato. Anche questo provvedimento è stato impugnato da una delle testate interessate.


c)            Provvedimento del 15 luglio 2006[22] con il quale il Garante ha vietato all’editore del settimanale “Chi” di diffondere ulteriormente dati personali di carattere sanitario riguardanti la principessa Diana Spencer, contenuti in un servizio giornalistico in “esclusiva mondiale” dedicato all’incidente mortale occorso a quest’ultima nel 1997. Il servizio riportava, oltre a fotografie della principessa ritratta al momento della prestazione dei primi soccorsi, anche dettagli analitici relativi alla sfera sessuale di una delle vittime, utilizzati per commentare la dinamica dell’incidente. L’articolo recava anche diverse informazioni su aspetti clinici emersi dai risultati dell’autopsia effettuata sulla principessa, riproducendo i relativi documenti sanitari. Era riprodotto anche un prestampato su cui il medico legale aveva indicato le ferite riscontrate sul corpo della donna. Il Garante ha rilevato che siffatta pubblicazione, oltre a caratterizzarsi nel suo insieme per un «accanimento informativo rispetto ad un fatto ormai risalente nel tempo», non era giustificata sul piano dell’essenzialità dell’informazione e aveva concretizzato una manifesta lesione della dignità dell’interessata; ha quindi ricordato che le garanzie in materia operano anche a tutela di persone decedute.


È opportuno, inoltre, ricordare che in questo ambito rivestono una importanza non secondaria i provvedimenti adottati dal Garante riguardanti la pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche.


d)           nella Relazione annuale del 2006, presentata il 12 luglio 2007, si rendono noti i provvedimenti più significativi adottati dal Garante in tema di misure di sicurezza per le attività di intercettazione legale. Con riferimento alle attività che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica svolgono per dare esecuzione alle intercettazioni disposte dalla magistratura, il Garante ha prescritto ai medesimi fornitori, con provvedimento del 20 settembre 2006, di ultimare l’adozione delle misure di sicurezza già prescritte con il provvedimento del 15 dicembre 2005 con il quale, dopo una complessa serie di accertamenti, l’Autorità aveva previsto l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative al fine di garantire un livello più elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra fornitori e uffici giudiziari, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del nuovo provvedimento. La decisione dell’Autorità di concedere una breve ed ultima dilazione ha tenuto conto della necessità di non pregiudicare le attività di legale intercettazione in corso, nonché dell’attestazione da parte dei fornitori di essere in procinto di ultimare le procedure per adempiere a quanto richiesto.


e)            Provvedimento del 30 novembre 2005[23] con il quale l’Autorità ha prescritto il rispetto del principio di “essenzialità dell’informazione” in ordine ad un reclamo presentato da Anna Falchi e Stefano Riccucci che lamentavano la diffusione, da parte di organi di stampa, di dati personali contenuti nelle trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano concernente l’acquisizione di azioni della Banca Antonveneta e che vedevano coinvolto anche lo stesso Ricucci. Il Garante ha ritenuto che l’interesse pubblico connesso alle vicende per le quali era stato instaurato il procedimento penale giustificasse, in termini generali, la possibile diffusione di alcuni dati personali contenuti in atti di indagine depositati ed acquisiti dai giornalisti secondo modalità non risultate allo stato degli atti illecite (in relazione ad atti processuali conoscibili dalle parti). Tuttavia, non tutte le informazioni diffuse sono risultate necessarie a soddisfare essenziali esigenze di cronaca. È stata perciò ritenuta illecita la diffusione del contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra i reclamanti le quali, diversamente da altre, non presentavano un collegamento, neanche indiretto, con le vicende economico-finanziarie oggetto di cronaca, come pure la pubblicazione del testo di due messaggi sms a contenuto esclusivamente privato e del tutto personale, relativi al rapporto affettivo tra i reclamanti medesimi e che non assumevano alcun rilievo in base al ruolo e alla dimensione pubblica di questi ultimi


f)          A seguito della ripetuta pubblicazione del contenuto di conversazioni telefoniche intercettate nell’ambito di procedimenti penali, con provvedimento di carattere generale del 21 giugno 2006[24] il Garante ha riassunto i principi da seguire in materia di diritto di cronaca, rispetto alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, sottolineando l’importanza della valutazione responsabile del giornalista nel verificare l’effettiva essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di reale interesse pubblico. L’Autorità ha richiamato le precedenti pronunce nelle quali aveva già rilevato l’inosservanza da parte di testate giornalistiche delle garanzie in tema di diritto di cronaca e rispetto dei diritti della personalità, che in alcuni casi avevano anche comportato il blocco o il divieto di pubblicazione di brani strettamente privati di conversazioni telefoniche e di messaggi sms. È stata segnalata a tutti gli operatori la necessità di garantire i diritti delle persone coinvolte, anche indirettamente, nelle conversazioni legalmente intercettate, a maggior ragione quando queste ultime riguardano terzi non indagati, persone lese dal reato o del tutto estranee ai fatti oggetto di indagine penale, ovvero relazioni o comportamenti personali o familiari.


 


 


 


g)            In un comunicato stampa del 21 settembre 2006, in occasione della pubblicazione dei c.d. “dossier illegali” legati all’inchiesta Telecom, il Garante ha evidenziato come da tale inchiesta emerga il fatto che molti cittadini siano stati controllati e spiati illegalmente. L’Autorità ha rilevato che in questi fatti trova purtroppo conferma l’allarme più volte lanciato dal Garante, soprattutto negli ultimi tempi. Dalle indagini penali emergono spesso delicati atti, documenti ed informazioni riguardanti numerose persone, anche note o che esercitano funzioni pubbliche, che possono subire una grave lesione della propria dignità e dei propri diritti alla riservatezza, all’identità personale, all’immagine, all’onore e alla reputazione.


Il Governo ha adottato, in ragione della gravità dei fatti, un provvedimento d’urgenza (decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche”, convertito in legge 20 novembre 2006, n. 281) che, tra i vari aspetti, ha vietato l’eventuale diffusione con mezzi radiofonici, televisivi o elettronici di dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico illegalmente acquisiti. Per tale ipotesi è stata prevista una sanzione pecuniaria e una responsabilità in solido dell’autore della pubblicazione, del direttore responsabile e dell’editore, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza del Garante (art. 3).


h)         Più recentemente e con riferimento alla nota vicenda “vallettopoli”, si segnala il discusso provvedimento del Garante del 15 marzo 2007[25] riguardo la diffusione di dati personali concernenti una attività di indagine presso gli uffici giudiziari di Potenza (ovvero, la pubblicazione da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell’indagine per condotte estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione), con il quale si vieta con «urgenza ed effetto immediato» a tutti gli organi di informazione di diffondere notizie quando:


1.         si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico;


2.            riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione;


3.            attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale.


Il provvedimento ha suscitato molte polemiche perché da più parti è stato sostenuto che in tal modo si corre il rischio che questa misura possa essere interpretata come una “persecuzione dei giornalisti” e che sia, in realtà, volta a tutelare personaggi politici coinvolti nella vicenda.


 


i)          Il Garante ha replicato alle accuse mosse con la Precisazione del 21 marzo 2007[26] dove si legge che «la portata generale del provvedimento e la sua coerenza con altre decisioni in precedenza adottate dall’Autorità esclude e rende risibile l’ipotesi che esso possa riguardare la tutela di un singolo cittadino. Esso è infatti chiaramente finalizzato a proteggere la sfera privata di tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nell’inchiesta di Potenza, come più volte ribadito dallo stesso Garante fin dalla prima diffusione del provvedimento. Il Collegio evidenzia che in alcun modo né il Presidente né il relatore del provvedimento né altri componenti hanno mai collegato, né dato alcun motivo per collegare il provvedimento adottato direttamente ed unicamente alle vicende che hanno visto coinvolto l’On. Sircana».


l)          Si ricordano, infine, le polemiche seguite all’approvazione, nel mese di aprile 2007, da parte della Camera dei deputati (praticamente all’unanimità: 447 voti favorevoli, 7 astensioni e nessun voto contrario) del disegno di legge del Ministro Mastella sulle intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (attualmente in esame al Senato) e lo sciopero dei giornalisti, proclamato dalla Federazione nazionale della stampa, al fine di respingere tale disegno di legge, considerato un pesante attacco all’autonomia del giornalismo e al diritto di cronaca.


 


3.3. (segue)… spunti di riflessione


 


Con riferimento al recente provvedimento del Garante del 15 marzo 2007 occorre dare atto delle questioni da esso sollevate[27]. Difatti, detto intervento ha generato la reazione della stampa, nonché vivaci dibattiti fra i giuristi sui quali conviene soffermarci brevemente.


 


Gli aspetti sui quali si è maggiormente appuntata l’attenzione di parte della dottrina sono quelli relativi, da un lato, al possibile contrasto tra il potere di vietare il trattamento (illecito o non corretto e pregiudizievole) del dato, di cui all’art. 143, primo comma, lett. c) del Codice di protezione dei dati personali, e il dettato costituzionale, nello specifico il secondo comma dell’art. 21 Cost. e, dall’altro lato, la previsione di una sanzione penale, a presidio dell’osservanza del provvedimento medesimo.


 


Sotto il primo profilo, ai sensi del primo comma dell’art. 143, il Garante può esercitare il potere di vietare il trattamento «una volta esaurita l’istruttoria preliminare […] qualora il reclamo non sia manifestamente infondato e sussist[ano] i presupposti per adottare un provvedimento», anche prima della definizione del procedimento stesso. La citata norma è poi richiamata dall’art. 139, il quale dispone, per il caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di deontologia dei giornalisti – quindi, si deve supporre, successivamente alla violazione stessa – che il Garante possa vietare il trattamento ai sensi del citato art. 143, primo comma, lett. c) del d.lgs. n. 196/2003.


 


Non si è mancato di osservare come il potere del Garante di «“blocco” anche preventivo»[28] della diffusione di dati, ancorché trattati in modo non corretto, oltre che in pregiudizio di uno o più interessati, ovvero della collettività, sembri creare effettivi problemi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 21 Cost.


 


Sotto il secondo profilo, invece, la previsione di un meccanismo sanzionatorio (ex art. 170 del Codice di protezione dei dati personali) a presidio dell’osservanza del provvedimento del Garante, appare criticabile, essendo la sanzione prevista in quel medesimo articolo posta a presidio, non di “qualunque” provvedimento dell’Autorità[29], bensì della sola inosservanza di particolari provvedimenti[30], adottati a conclusione di specifici procedimenti contenziosi, svolti in contraddittorio e destinati a risolvere conflitti attuali o, almeno, potenziali[31]. Il provvedimento de quo sembrerebbe, invece, presentare le caratteristiche di un provvedimento amministrativo generale e “preventivo”, ancorché concreto, che individua le condotte vietate le quali incorrerebbero nell’indicata sanzione penale.


 


È proprio nel voler “prevenire”, piuttosto che “reprimere”, gli eccessi della stampa che l’operato del Garante non appare essere pienamente assistito dal favore d’una pacifica legittimità sul piano costituzionale, né tanto meno pacifica appare la copertura di un provvedimento (generale) di divieto da parte dell’art. 170 del Codice della privacy[32].


 


A conferma delle evidenti perplessità suscitate dal provvedimento in esame, Alessandro Pace ha affermato che quello che il Garante non può fare è, in concreto, vietare il trattamento di un dato personale ancorché lo ritenga illecito; egli, invece, «potrà ricordare, in un suo comunicato, gli obblighi professionali e i divieti, anche penalmente sanzionati, che i giornalisti incontrano nella loro quotidiana attività […]. Non può invece porre in essere direttamente – e cioè in prima persona (come appunto ha fatto il 15 marzo) – dei divieti di diffusione di informazioni, ancorché attinenti a date persone». Spetta, infatti, ai giornalisti, nella loro autonomia e responsabilità evitare, nei loro servizi, di riferirsi a fatti e a condotte che non abbiano interesse pubblico e a non riportare notizie eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione (tra le quali non necessariamente rientrano quelle attinenti alla sfera sessuale, se il rilievo sociale della notizia è dato proprio da quel particolare).


 


Pace, inoltre, aggiunge che resta comunque fermo, come ha ricordato anche l’ex Garante della privacy, Stefano Rodotà, che i politici hanno «una più ridotta aspettativa di privacy» e ciò per una semplice ragione: in uno Stato democratico il diritto dei cittadini ad essere informati si amplia con riferimento alle notizie concernenti i soggetti politici, proprio perché i cittadini possano decidere, con cognizione di causa, se votarli o meno, nella prossima competizione elettorale[33].


 


Tuttavia, tale ultima affermazione andrebbe correttamente valutata, sembrando pervenire ad una conclusione eccessivamente semplicistica e troppo generica, ponendosi, per di più, in contrasto con l’orientamento sopra accennato che disconosce il principio della rinuncia implicita alla difesa della propria riservatezza da parte delle persone pubbliche.


 


3.4. b) I minori


 


Occorre evidenziare come inizialmente il problema della ricerca di un equilibrio tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza è stato affrontato esclusivamente nei confronti del mondo degli adulti; il disinteresse verso i minori può essere ricondotto ad una concezione che vedeva nel minore, non un «soggetto a tutto tondo», ma un «soggetto debole» per il nostro ordinamento giuridico. Vi era, dunque, la convinzione per cui si riteneva che il minore non avesse una sfera pubblica e che, pertanto, la conoscenza delle sue vicende personali non potesse adempiere ad alcuna funzione di utilità generale, non soddisfacendo interessi socialmente rilevanti. Ecco, quindi, che si afferma che la necessità di tutelare la sua riservatezza prevale su tutti gli altri interessi. Tale scelta del nostro ordinamento corrisponde ai principi internazionalmente riconosciuti, come l’art. 8 delle Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile, c.d. Regole di Pechino del 1985.


 


Ciò trova conferma anche in alcune disposizioni del codice di procedura penale (artt. 13, 114, 472 c.p.p.) dalle quali emerge il fatto che nessuna influenza ha sul diritto alla riservatezza la particolare notorietà del fatto commesso dal minore o di cui esso sia vittima, questo vale a maggior ragione per quegli accadimenti che riguardano vicende personali del minore che non hanno interesse per la collettività.


 


Una maggiore attenzione nei confronti dei soggetti minori è maturata dapprima sul piano soprannazionale (es. Convenzione sui diritti del fanciullo dell’Onu approvata il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176[34]), poi sul piano interno. Il processo di implementazione del diritto internazionale e sovranazionale ha favorito l’affermarsi di una concezione del minore come «soggetto a tutto tondo» anche nel diritto nazionale[35].


 


Dalle poche disposizioni che la nostra Costituzione dedica al minore, è possibile ricavare un “catalogo speciale” di diritti fondamentali a lui riferibili in via esclusiva, misure asimmetriche, ignote al patrimonio della persona adulta, in quanto finalizzate a ricevere prestazioni educative, di mantenimento, nonché di istruzione funzionali alla crescita psico-fisica del minore (art. 31, comma 2, Cost). È pertanto evidente che la Costituzione riconosca come valore prioritario l’interesse preminente del minore, bene che nel conflitto con gli altri valori costituzionali, e tra questi anche il diritto alla manifestazione del pensiero, è destinato a prevalere. Gli altri valori assumono, dunque, una posizione recessiva, per cui l’art. 21 Cost. è sottoposto a limiti addizionali impliciti, in ragione dell’età del destinatari. Ne consegue che ciò che è lecito quanto a forma e contenuto, se indirizzato ad un pubblico adulto, può non esserlo più se rivolto a un pubblico minorile, particolarmente vulnerabile di fronte alle aggressioni provenienti dall’esterno[36].


 


Analizzando la normativa interna, innanzitutto, si deve richiamare le previsioni contenute nel Codice della privacy agli articoli 50 e 52, comma 5. La prima disposizione estende il divieto di cui all’articolo 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”), di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore, anche al caso di coinvolgimento del minore stesso in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La seconda disposizione, invece, prevede che, chiunque diffonda sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, è tenuto ad omettere in ogni caso, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l’identità di minori.


 


Si evidenzia, altresì, come il Codice deontologico contenga importanti disposizioni relative al minore cui, giustamente, si accorda una tutela privilegiata. L’art. 7 conferma la necessità, già espressa nella Carta dei doveri del giornalista[37], di una tutela rafforzata per questi particolari soggetti, al fine di prevenire intrusioni ingiustificate nella loro vita privata e di tutelare lo sviluppo armonico della loro personalità; infatti si afferma espressamente che «Il diritto del minore alla riservatezza [debba] essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca». Di conseguenza, si sottolinea la particolare responsabilità degli operatori dell’informazione nella valutazione degli interessi del minore alla diffusione di notizie che lo riguardano. Si prevede, infatti, che qualora per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, egli si faccia carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990.


 


Quest’ultimo documento è un protocollo firmato dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall’organizzazione “Telefono azzurro” con l’intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia[38]. Al centro di questo documento, poi approfondito e integrato dal Vademecum del 25 novembre 1995, c’è il principio di difendere l’identità, la personalità e i diritti del minore vittima, o colpevole di reati, o comunque coinvolto in situazioni che potrebbero compromettere la sua psiche. Stesse garanzie sono assicurate anche ai soggetti marginali nella società.


 


Ulteriore aggiornamento della Carta di Treviso si è avuto di recente con delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 30 marzo 2006[39], anche alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate dal Garante, in particolare con riferimento al mondo di Internet e dei nuovi media. Le nuove norme andranno applicate, dunque, anche al giornalismo on-line, a quello multimediale e alle altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzano strumenti tecnologici[40].


 


3.5. (segue)… gli interventi del Garante per la privacy


 


Nonostante il quadro normativo appena analizzato, dove trovano collocazione puntuali disposizioni a tutela della riservatezza dei soggetti minori, non sono stati privi di rilievo gli interventi del Garante. L’Autorità è intervenuta soprattutto al fine di proteggere i diritti dei minori coinvolti in fatti di cronaca o in vicende collegate a procedimenti di adozione.


 


I)         Con il provvedimento del 10 aprile 2002[41], facendo seguito a precedenti comunicati-stampa concernenti il c.d. “caso Cogne”, nei quali ha invitato gli organi di informazione ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, un bambino di sette anni, il Garante richiama ulteriormente l’attenzione degli operatori del settore, pubblici e privati, sulla necessità di conformare il trattamento dei dati relativi alle persone coinvolte nella tragica vicenda al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per le norme dettate a protezione dei minori. Tali vincoli sono giustificati, soprattutto, dall’esigenza di garantire la maturazione del minore, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni del suo caso di vita ne compromettano l’equilibrato sviluppo.


 


In relazione al fatto accaduto a Cogne, la necessità di sottrarre il fratello della vittima all’attenzione degli organi di informazione e del pubblico trova, inoltre, un valido motivo nell’esigenza di limitare altri gravi condizionamenti sulla sua personalità, già fortemente turbata dai terribili eventi che hanno investito la sua famiglia.


 


II)           Provvedimento del 6 aprile 2004[42], con il quale il Garante per la tutela dei dati personali è dovuto intervenire per ribadire la necessità di una tutela rafforzata nei confronti dei minori i quali, in caso di molestie sessuali, devono essere tutelati contro ulteriori traumi provocati dal «rivissuto del male subito». A tale fine, si sottolinea che «è vietata la diffusione di informazioni che, anche indirettamente, permettano il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di cronaca, a maggior ragione quando abbiano subito violenze o molestie sessuali. Renderli identificabili potrebbe far loro rivivere in pubblico i traumi subiti e pregiudicarne l’armonico sviluppo della personalità». L’occasione è nata dalle cronache di un settimanale locale che raccontava di un procedimento a carico di un uomo per violenza e molestie a danno della propria compagna e della sua bambina. Evidenzia il Garante nella sua nota che, malgrado nell’articolo non venissero citati i nomi di alcuna delle parti in causa, ben si poteva risalire all’effettiva identità dei soggetti coinvolti essendo invece specificati «l’età della minore e degli altri soggetti coinvolti, le iniziali del nome e del cognome e l’attività lavorativa prestata dall’imputato, la posizione famigliare della minore nonché l’esatta indicazione del paese di residenza». Esistono, infatti, dati che, sebbene non tecnicamente inquadrabili come dati personali, come ad esempio l’indicazione del comune di residenza, possono causare l’identificazione del soggetto a cui si riferiscono allo stesso modo del dato personale. Il periodico, richiamato dal Garante, aveva sostenuto la legittimità del comportamento in quanto in linea con il principio dell’ «essenzialità delle notizie riferite giornalista nell’adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria». L’Autorità ha, invece, sancito che «quando una notizia permette il riconoscimento del minore deve prevalere il diritto alla riservatezza, come stabilito dall’articolo 7 del codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica».


III)         Nel provvedimento del 28 settembre 2005[43], il Garante ha stabilito l’illiceità della pubblicazione di notizie relative allo stato di adozione di una persona e all’identità dei genitori biologici dell’adottato. Ciò anche quando l’interessato ha raggiunto la maggiore età, come è nel caso segnalato al Garante da un Tribunale per i minorenni. D’altra parte, già con un comunicato stampa del 5 maggio 2005 il Garante era intervenuto in tema di dati idonei a rivelare lo status di adottato, ricordando che la diffusione di dati idonei ad identificare un minore adottato, oltre a porsi in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati, viola la normativa in materia di adozione nella parte in cui riconosce speciali cautele e procedure per accedere alle relative informazioni, affidando ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione. Nel 2005, infatti, sono pervenute al Garante varie segnalazioni relative al trattamento di dati effettuato in occasione di servizi giornalistici riguardanti vicende collegate a rapporti o a procedimenti di adozione.


IV)         Con un provvedimento dell’11 ottobre 2006[44], il Garante per la privacy ha condannato l’editore di un giornale ed ha segnalato all’Ordine il giornalista autore di un articolo che ha raccontato la vicenda del suicidio di un minore, corredato da fotografie del giovane e dell’abitazione della famiglia, rendendo pubbliche un pluralità di informazioni relative al padre ed al contesto sociale nel quale viveva il minore. Secondo il Garante, nell’esercizio del diritto di cronaca, per il quale non c’è necessità del consenso dell’interessato per i dati personali, purché si rispetti il principio dell’essenzialità dell’informazione, se i protagonisti della notizia sono minori, vanno rispettate anche le ulteriori disposizioni del Codice deontologico che garantiscono una specifica tutela della figura dei minori coinvolti che non viene meno con la loro morte.


V)           Con alcuni recenti comunicati stampa (del 5 maggio, del 5 giugno e del 19 luglio 2007) l’Autorità Garante è intervenuta in ordine alle vicende relative al caso della scuola di Rignano Flaminio. Con il primo comunicato[45] il Garante ha chiesto all’autorità giudiziaria competente di conoscere se il materiale documentale relativo all’inchiesta, pubblicato da alcuni quotidiani, sia o meno coperto da segreto o divieto di pubblicazione. Una contestuale richiesta è stata inoltrata alle testate interessate al fine di disporre di tutti gli elementi utili per valutare la liceità dell’acquisizione e dell’utilizzazione del medesimo materiale. Nell’occasione, l’Autorità ha ritenuto necessario rivolgere ai mezzi di informazione un pressante invito a rispettare in primo luogo i bambini coinvolti nella vicenda di Rignano, così come le loro famiglie e gli accusati.


Alcune testate hanno, infatti, pubblicato dettagli particolarmente intimi sul caso. La nota del Garante sottolinea che «va inoltre ricordato che, pur non facendo i nomi delle persone coinvolte, nell’ambito di una piccola scuola e di una piccola comunità, la diffusione di determinate informazioni potrebbe rendere facilmente identificabili i minori e le loro famiglie. Il fatto assumerebbe particolare gravità considerando che la Carta di Treviso afferma con nettezza il principio che l’anonimato del minore debba sempre prevalere sullo stesso diritto di cronaca”.


 


Con il comunicato del 5 giugno[46] il Garante si è così espresso: «Sta per cominciare una fase delicatissima dell’inchiesta sui presunti casi di pedofilia a Rignano Flaminio. Con l’incidente probatorio e la perizia psicologica che coinvolge i minori, c’è il forte rischio per i piccoli, le loro famiglie e gli stessi accusati di una devastante esposizione mediatica. Il Garante per la privacy rivolge un pressante richiamo a tutti i mezzi di informazione al rigoroso rispetto dell’anonimato, della dignità e dei diritti di tutte le parti interessate, a cominciare dai bambini. In particolare il Garante invita i media a evitare una spettacolarizzazione dell’evento che può tradursi in una grave lesione delle persone coinvolte».


 


Infine, il 19 luglio scorso[47], l’Autorità ha reso noto di aver vietato alla società R.T.I. S.p.a. la diffusione di dati personali concernenti i bambini della scuola materna “Olga Rovere” di Rignano Flaminio che potrebbero aver subito abusi sessuali. I bambini, ripresi nel filmato della perizia effettuata dai consulenti della Procura di Tivoli trasmesso dal Tg5, risultano, infatti, identificabili a causa di riprese chiare e ravvicinate, anche tenuto conto del ristretto contesto sociale nel quale i bambini vivono.


 


Il Garante ha anche aperto un’istruttoria per verificare la possibile violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori[48] e delle norme del Testo unico della radiotelevisione che impongono alle emittenti radiotelevisive di osservare nelle trasmissioni – anche in quelle di informazione – il massimo rispetto dei minori, evitando strumentalizzazioni e tenendo conto della particolare vulnerabilità psicologica che li caratterizza. L’accertamento della violazione comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste dallo stesso testo unico.


 


Dunque, i ripetuti interventi del Garante dimostrano come non si sia ancora formata una diffusa cultura della privacy, specie là dove la tematica si fa più delicata, come quando ci si avvicina alla sfera dell’infanzia.


 


3.6. (segue)… spunti di riflessione


 


La normativa a tutela dei minori nel campo dell’attività giornalistica, nonché della comunicazione in generale, sembra mettere in evidenza il ruolo decisivo svolto dal c.d. soft law, ovvero dai codici di autoregolamentazione e dai provvedimenti delle Autorità.


 


La riserva di legge contenuta nell’art. 21 Cost. - benché non incompatibile con la pluralità delle fonti nel settore in esame – richiede, tuttavia, che sia il legislatore a “parlare per primo”.


 


Nel caso della normativa a tutela dei minori, invece, è accaduto il contrario, dato che le fonti di grado subordinato rispetto al comando politico si sono succedute nel tempo prima che il legislatore intervenisse. Il legislatore si è limitato a stendere uno scarno elenco di valori, più che mai avaro di indicazioni, evitando di stabilire la misura di massima coesistenza fra la libertà del titolare dei mezzi di comunicazione, la libertà degli altri di ricevere il messaggio informativo e il catalogo dei diritti del minore. Conseguentemente, il potere secondario ha agito in supplenza del legislatore, operando da «decisore politico». Questa inversione dei ruoli tra comando primario e secondario ha, in definitiva, violato la riserva di legge esistente in materia, ma ha anche spezzato la corrispondenza biunivoca tra potere politico e responsabilità, Sicché, soggetti estranei al circuito democratico-rappresentativo, quali le Autorità indipendenti, hanno finito per svolgere un’attività regolativa sostanzialmente primaria, benché formalmente secondaria, con ciò rimanendo indenni dal giudizio di responsabilità politica verso la collettività.


 


È, dunque, possibile sostenere che il conflitto tra il favor minoris e la lex mercatoria si è risolto – almeno per ora – a vantaggio del secondo termine.


 


Benché nel nostro sistema abbondino dichiarazioni di principio e regole di settore, appare chiaro che occorre introdurre una disciplina in grado di assicurare tutela “effettiva” del minore. A tal fine, si renderebbe necessario un intervento del legislatore in prima battuta, in modo da stabilire la misura di massima coesistenza tra diritti dei minori e diritti dei titolari dei mezzi di comunicazione, lasciando invece alle Autorità indipendenti la regolazione complementare, dunque effettivamente secondaria rispetto alla norma primaria.


 


Inoltre, il fatto che gran parte del sistema di garanzie rivolte alla tutela dei soggetti minori sia costituito da un “ordinamento privato” pone la necessità di appurare se l’autoregolamentazione vincoli soltanto i suoi firmatari, oppure se acquisti efficacia imperativa verso tutti gli aderenti alle categorie di settore[49].


 


4. Considerazioni finali


 


In definitiva e conclusivamente è possibile sostenere che la problematica dei rapporti tra informazione e tutela della privacy non deve essere affrontata nel contesto dei limiti al diritto di informazione e di manifestazione del pensiero, bensì come oggetto di un attento bilanciamento tra diritti e valori costituzionali.


 


L’esigenza di un bilanciamento si pone con frequenza nei moderni sistemi costituzionali dal momento che è assai difficile che la tutela di una posizione soggettiva si realizzi utilizzando una sola disposizione costituzionale, ovvero facendo riferimento ad un unico diritto. In genere, per individuare la norma applicabile si rende necessario realizzare una “ponderazione tra i differenti principi in gioco”, la quale deve avvenire – come sostiene una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale – in aderenza ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. Perchè se è vero che l’informazione può invadere abusivamente la sfera privata delle persone, è altrettanto possibile che un’interpretazione troppo rigida ed astratta del diritto ad una vita privata potrebbe rappresentare un rischio grave al libero dispiegarsi del diritto di libertà di manifestazione del pensiero.


 


Tuttavia, il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza è reso complesso e in continua evoluzione, sia a causa della pluralità dei principi costituzionali in gioco, sia per il fatto che tra di essi non pare possibile introdurre la primazia di uno sugli altri. Informazione, dignità e tutela della vita privata – pur essendo suscettibili di entrare in contrasto con frequenza, come dimostrano i casi sopra riportati – rappresentano valori direttamente riconducibili alla persona umana, avendo una comune matrice rappresentata dalla persona, della quale costituiscono tutti momenti essenziali per la formazione e lo sviluppo e, inoltre, trovano una diretta garanzia in diritti che la Costituzione qualifica come inviolabili o facenti parte dei principi supremi dell’ordine costituzionale (art. 3, 13, 14, 15, 21 Cost.), per cui non esiste la possibilità di stabilire in astratto una rigida gerarchia tra essi.


 


D’altra parte, il bilanciamento di tali valori si complica ulteriormente se teniamo presente, non solo il fatto che, come alcuni sostengono, con l’affermazione dello Stato sociale si è verificato un notevole sviluppo della circolazione delle informazioni di carattere personale, tanto che il principio organizzativo della segretezza ha lasciato il posto a quello di pubblicità, in coerenza con una visione della democrazia quale «regime del potere visibile»[50], ma soprattutto se consideriamo l’evoluzione delle tecnologie di comunicazione delle informazioni.


 


Si ritiene, infatti, che ogni innovazione tecnologia in questo settore finisca, inevitabilmente, per riverberare effetti nella sfera del privato e ponga, di conseguenza, sempre nuovi problemi in ordine alla possibilità di individuare efficaci strumenti di garanzia del diritto alla vita privata. Si tratta di innovazioni che rendono deboli le tradizionali garanzie che possono provenire dalla tutela del domicilio o della segretezza delle comunicazioni, dal momento che la raccolta di informazioni, la loro circolazione e diffusione avvengono in modi che esulano dagli oggetti tutelati dagli artt. 14 e 15 Cost.[51].


 


 


 


 


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[1] Cfr. P. Caretti, Diritto dell’informazione e della comunicazione. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, radio e cinema, Bologna, il Mulino, 1994, p. 24 e G. Cuomo, Libertà di stampa e impresa giornalistica, Napoli, Jovene, 1956, p. 12.


 


[2] La Costituzione italiana non contiene un espresso riconoscimento di tale diritto, a differenza della costituzione tedesca, il cui art. 5 afferma che ognuno ha il diritto di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti, e a differenza di quanto previsto dalla normativa internazionale, come l’art. 19 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo che riconosce il diritto di ogni individuo di ricercare, di ricevere e di diffondere, senza limiti territoriali, le informazioni e le idee attraverso qualsiasi mezzo espressivo. Cfr. G. Rolla, Il difficile equilibrio tra diritto di informazione e tutela della dignità e della vita privata: brevi considerazioni alla luce dell’esperienza italiana, documento consultabile alla pagina internet http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/COMPARATO/rolla4.doc, p. 13.


 


[3] D’altra parte, con riferimento alla stampa, la Corte costituzionale, ha valorizzato la funzione sociale della stessa, ovvero quella di offrire al pubblico informazioni obiettive, in connessione, quindi, con il diritto ad essere informati. Si vedano, in proposito, le sentt. n. 105 del 1972 e n. 86 del 1974. Si veda, per un’analisi dell’attività interpretativa della Corte costituzionale, M. Luciani, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Politica del diritto, 1989, pp. 105 e ss.


 


[4] Cfr. A. Pizzorusso, Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana, in Prassi e Teoria, 1976, pp. 39 e ss.


 


[5] Così si è espressa la Corte di cassazione nella sent. n. 2199 del 1975.


 


[6] Cfr. G. Rolla, Il difficile equilibrio tra diritto di informazione e tutela della dignità e della vita privata: brevi considerazioni alla luce dell’esperienza italiana, cit., p. 1.


 


[7] Si ricordano, altresì, le sentenze della Corte costituzionale che hanno ricostruito la dimensione negativa della riservatezza, quale diritto all’intimità, qualificandolo come diritto inviolabile: in particolare, la n. 12/1972, la n. 138/1985, la n. 81/1993, la n. 463/1994 e la n. 37/1995.


 


[8] Cfr. G. Tiberi, Riservatezza e protezione dei dati personali, in Marta Cartabia (a cura di), I diritti in azione, il Mulino, 2007, pp. 357 e ss.


 


[9] Per diritto di critica si intende una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell’uomo che, per sua natura, corrisponde al punto di vista di chi la manifesta.


 


[10] Principio che troviamo recentemente affermato anche nella sentenza Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2001, n. 11657 dove si afferma che «Ai fini dell’esimente ex art. 51 c.p., anche sotto il profilo putativo, la necessaria correlazione fra quanto narrato e quanto accaduto nella realtà implica l’assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quale quello della verosimiglianza. Per invocare l’esimente putativa, occorre che il giornalista usi legittimamente le fonti informative mediante l’esame e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti, per fugare ogni incertezza prospettabile in ordine alla verità sostanziale dei fatti»


 


[11] In tal caso la Cassazione ha accolto il ricorso di una donna che aveva lamentato la lesione del proprio diritto alla riservatezza da parte della RAI, la quale aveva mandato in onda l’udienza riguardante la separazione della ricorrente dal marito, indicando, nei titoli di testa della trasmissione, i nomi delle parti e del figlio minorenne. Precedentemente la Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 1994, aveva affermato che la RAI non aveva violato il diritto alla riservatezza della donna poiché il fatto era di “interesse sociale”. In realtà, in questo caso, non era in discussione l’utilità sociale della notizia del fatto, ma l’utilità sociale dell’indicazione dei nomi dei protagonisti, in quanto la ricorrente aveva lamentato la lesione del diritto alla riservatezza, non per la ripresa televisiva dell’udienza, ma per l’indicazione del suo nome e di quello del figlio minore nei titoli di testa. La Corte di Appello, quindi, avrebbe dovuto valutare se per i nomi dei protagonisti sussisteva l’interesse pubblico alla loro conoscenza, cosa che avrebbe reso legittimo l’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ma ciò non è accaduto. Si vedano anche le sentenze n. 3679/1998, n. 4285/1998 e n. 8574/1998.


 


[12] È necessario, tuttavia, sottolineare come, sebbene tale codice sia definito come “legge sulla privacy”, esso non appresti una tutela nei confronti di qualsiasi lesione della vita privata, ma si presenti, piuttosto, come una sorta di “data protection act”, essendo rivolto ad introdurre una protezione nella raccolta ed elaborazione dei dati personali, che trascende la riservatezza e l’identità personale.


 


[13] Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come “Codice deontologico sulla privacy”), pubblicato il 3 agosto 1998 nella Gazzetta Ufficiale, è diventato efficace quindici giorni dopo. Oggi è l’Allegato A del d.lgs. n. 196/2003 (che ne parla all’articolo 139). Questo Codice, frutto di nove mesi di trattative che hanno sfiorato la rottura quando l’Ufficio del Garante ha respinto il primo testo, costituisce un evento molto importante nella storia del giornalismo italiano per molteplici aspetti. Previsto originariamente dall’articolo 25 della legge n. 675/1996, il Codice assume il rango di una speciale norma secondaria, essendo previsto da una legge dello Stato, ed è frutto della convergenza della volontà del Consiglio nazionale e delle misure di indirizzo indicate dal Garante. Come ha affermato Stefano Rodotà, all’epoca presidente dell’Autorità, «Il Codice è una norma dell’ordinamento giuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che esercitino funzioni informative mediante mezzi di comunicazione di massa; pertanto, il suo rispetto verrà garantito dai diversi organi pubblici ed ovviamente anche dall’Ordine per quanto riguarda le sanzioni disciplinari applicabili ai soli iscritti». Il fatto che le regole in esso contenute siano state previste direttamente dalla legge, conferisce a tale Codice di condotta per giornalisti un valore più pregnante rispetto alle disposizioni contenute nelle altre carte deontologiche. Il Codice ha mostrato, dunque, non solo il suo “significato morale”, ma anche un preciso rilievo giuridico, allo scopo di prevenire in modo incisivo un uso scorretto degli strumenti informativi. L’articolo 13 del Codice precisa che le norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti «e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica». Tutti coloro che si avvalgono del diritto di manifestazione del pensiero, quindi anche i non-giornalisti, sono tenuti a rispettare le regole del Codice. Non a caso, quindi, il Codice deontologico è «relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica» (e non della “professione giornalistica” come ha chiesto in un primo tempo il Consiglio nazionale dell’Ordine).


 


[14] A proposito dell’essenzialità dell’informazione, occorre ricordare che il Garante per la tutela dei dati personali, con un comunicato stampa del 7 febbraio 2001, ha emesso un provvedimento con il quale per la prima volta ha disposto il divieto di pubblicazione dei dati personali di una ragazza sospetta di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jacob (“morbo della mucca pazza”). Nel comunicato stampa si legge che «la pubblicazione di quella che è una notizia di indubbio interesse generale (la presenza della malattia nel nostro paese) non rendeva necessario alcun riferimento alla specifica persona. Si è in tal modo concretata una grave violazione della dignità delle persona. La ricordata dovizia di particolari ha, peraltro, comportato la pubblicazione di notizie relative a congiunti dell’interessata e ad altre persone estranee ai fatti, con una palese violazione del codice deontologico dei giornalisti».


 


[15] Come si può intuire, in questo caso il problema si intreccia con la tutela dei minori, sulla quale si veda più ampiamente il par. 3.4.


 


[16] Il testo della dichiarazione è consultabile alla pagina internet http://www.coe.int/.


 


[17] Si vedano le sentenze 26 novembre 1991, Sunday Times c. The United Kingdom (n. 2), 23 aprile 1992, Castells c. Spain e 25 giugno 1992, Thorgeir Thorgeirson c. Iceland.


 


[18] Cfr. G. Tiberi, Riservatezza e protezione dei dati personali, cit., pp. 365 e ss.


 


[19] Cfr. G. Reppetto, Il caso Hannover c. Germania di fronte alla Corte di Strasburgo: dove corre il discrimine tra rispetto della vita privata e libertà di stampa?, consultabile alla pagina internet http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/.


 


[20] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1200112.


 


[21] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1213631.


 


[22] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1310796.


 


[23] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1212642.


 


[24] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1299615.


 


[25] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1390923


 


[26] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1392699.


 


[27] Cfr. G. De Minico, Cronaca, privacy, censura, in Il Sole-24 ore, 20 aprile 2007, p. 37.


 


[28] Così A. Pace-M. Manetti, Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero. Art. 21, in, Aa.Vv., Commentario della Costituzione (fondato da, G. Branca, continuato da A. Pizzorusso), Bologna-Roma, Zanichelli, 2006, pp. 787-788.


 


[29] A. Caselli Lapeschi, Art. 170, in G. Cassano-S. Fadda (a cura di), Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Milano, Ipsoa, 2004, pp. 722-724.


 


[30] Si fa riferimento ai provvedimenti adottati dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 196/2003.


 


[31] C. Malavenda, E il garante si inventa legislatore penale, in Il Sole-24Ore, del 18 marzo 2007.


 


[32] Cfr. L. Brunetti, Se l’Authority diventa “autoritaria”, ovvero riflessioni sull’articolo 170 del Codice della privacy e sulle sanzioni penali per inosservanza di provvedimenti del Garante, consultabile alla pagina internet http://www.forumcostituzionale.it/.


 


[33] Cfr. A. Pace, Quel che il Garante della privacy non può vietare, consultabile alla pagina internet http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/.


 


[34] L’art. 13 di tale Convenzione riconosce al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad «interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata».


 


[35] Cfr. A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, III ed., Bologna Zanichelli, 2002, pp. 354 e ss.


 


[36] Cfr. M. Avvisati-A. Rubino, Cronaca di un convegno su “Minori e nuovi mezzi di comunicazione”, svoltosi a Roma, Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 9 febbraio 2007, consultabile alla pagina internet http://www.forumcostituzionale.it/.


 


[37] Si veda par. 2.2.


 


[38] Rappresenta uno dei pochi strumenti (se non l’unico) esistente per tutelare il minore dalla invasività dei mezzi di stampa che, in nome del diritto all’informazione, tendono a stravolgere quel diritto alla riservatezza che l’ordinamento, come abbiamo detto, riconosce e tende a tutelare.


 


[39] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1356049.


 


[40] Di tale aggiornamento il Garante per la privacy ne ha dato atto con la delibera del 26 ottobre 2006. Il documento è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1357821.


 


[41] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1065203.


 


[42] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1091956.


 


[43] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1180115.


 


[44] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1357845.


 


[45] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1403495.


 


[46] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1410373.


 


[47] Il doc. è consultabile alla pag. internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1425022.


 


[48] Il Codice è stato sottoscritto a Roma il 26 Novembre 1997 e, partendo dal divieto di sottoporre il minore a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento, si occupa, non solo di selezionare, migliorando, la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori, ma anche di disciplinarne l’eventuale partecipazione.


 


[49] Cfr. M. Avvisati-A. Rubino, Cronaca di un convegno su “Minori e nuovi mezzi di comunicazione”, cit., pp. 3-4.


 


[50] L’espressione è di N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 2005.


 


[51] Cfr. G. Rolla, Il difficile equilibrio tra diritto di informazione e tutela della dignità e della vita privata: brevi considerazioni alla luce dell’esperienza italiana, cit., p. 11.


 


(15 settembre 2008)


 


  





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