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La pubblicazione
dell’immagine
altrui non può
ledere la reputazione
o il decoro della
persona ritrattata.

L’art. 97 della legge 633/1941 (sul diritto d'autore) stabilisce, che "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine ... è collegata a fatti o avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico". La medesima norma tuttavia vieta comunque la pubblicazione dell'immagine ripresa in occasione pubblica, allorché essa "rechi pregiudizio all'onore e alla reputazione ed anche al decoro della persona ritrattata". Dunque, nel caso in cui la riproduzione di un’immagine relativa a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, avvenga senza il consenso del titolare occorre verificare se detta pubblicazione non abbia comunque recato pregiudizio all’onore od alla reputazione altrui.

di Sabrina PERON,
avvocato in Milano

Il caso deciso dal Tribunale di Venezia (Trib. Venezia, 21 maggio 2008, n. 1185, g.u. Guerra) riguarda la pubblicazione su un quotidiano di una fotografia che ritraeva un soggetto nell’atto di tagliare il nastro inaugurale di un sex shop, posta a corredo di un articolo nel quale si riferiva che una coppia di XXX, dopo aver superato una "selezione durissima", era protagonista di un film a contenuto erotico nell'ambito della serie "Coppie italiane sporcaccione", film che sarebbe stato commercializzato anche nel sex shop di XXX.


La fotografia (scattata due anni prima la pubblicazione dell’articolo al momento della inaugurazione del sex shop di cui all’articolo) era accompagnata da un articolo dal titolo “Il richiamo del proibito” e dalla seguente didascalia “l'interno del sex shop di Gemona dove tra qualche giorno troveranno posto anche i video che ritraggono in azione la coppia gemonese Sono tanti gli aspiranti attori di filmati a esplicito contenuto erotico".


Il giudice, accertato che la pubblicazione dell’immagine era avvenuta senza l’esplicito consenso del soggetto ivi ritratto, e premettendo:


• che l’art. 97 l. 22-4-1941 n° 633 (legge sul diritto d'autore) stabilisce, che "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine ... è collegata a fatti o avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" ;


• che la medesima norma vieta comunque la pubblicazione dell'immagine ripresa in occasione pubblica, allorché essa "rechi pregiudizio all'onore e alla reputazione ed anche al decoro della persona ritrattata";


tenendo presenti tali presupposti, ha ritenuto di dover verificare se – nel caso concreto - l’avvenuta pubblicazione dell’immagine non avesse leso la reputazione o il decoro della persona ritrattata.


Al riguardo il giudice ha anzitutto accertato che l’immagine pubblicata risultava decontestualizzata dalla propria realtà e trasposta in una “dimensione estranea in grado di alterare la corretta rappresentazione della personalità individuale”: si trattava difatti di un’immagine scattata un paio d’anni prima in occasione della festa pubblica di inaugurazione del sex shop ma che nulla aveva che vedere con i fatti narrati nell’articolo.


Sul punto il tribunale ha precisato che non si può ritenere che per il solo fatto che il soggetto ritrattato “si fosse recato all'inaugurazione, non sottraendosi ai flash del fotografo, la sua reputazione non fosse suscettibile di essere danneggiata dal successivo accostamento alla suddetta notizia, posto che va distinto il comportamento di chi si reca ad un evento pubblico di tale genere, magari scherzosamente, da quello di chi "recita" in video pornografici o li acquista, comportamento attinente alla sfera del privato, ed in particolare alla propria vita sessuale (catalogato tra i " dati sensibili" sia dall'art. 22 della legge 31-12-1996 n° 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in vigore all'epoca della pubblicazione, sia dal successivo D. L.vo 196/2003)”.


Con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili, il giudicante ha osservato che il dato sensibile idoneo a rivelare la vita sessuale (ai sensi dell'art. 22 della legge 675/1996 (vigente all'epoca dei fatti e successivamente abrogata per intera regolamentazione dal D. L.vo 30-6-2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) “avrebbe potuto essere utilizzato solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali, senza che rilevi che la  utilizzazione sia avvenuta nell'esercizio della professione di giornalista, posto che l'art. 25 della medesima legge esclude la necessità del consenso solo per dati diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.


Inoltre anche a voler ritenere che vi sia stato un consenso implicito e che lo stesso potesse essere sufficiente, ad avviso del Tribunale “tale consenso avrebbe reso lecita la divulgazione dell'immagine solo con riferimento alla notizia dell'inaugurazione del sex shop, ma non in funzione di una notizia del tutto diversa e pubblicata a ben due anni di distanza riguardante la commercializzazione di video di attori porno amatoriali. In altre parole, il consenso avrebbe operato nei limiti del c.d. "uso prevedibile", con esclusione quindi di utilizzazioni per scopi diversi e lesivi del decoro, dell'onore o della pubblicazione”.


A ciò infine si aggiunga che il carattere diffamatorio non è escluso dal fatto che la fotografia consentirebbe solo di “ipotizzare la riferibilità della notizia alle persone fotografate”, difatti anche le “modalità dubitative, allusive, insinuanti, sottintese, ambigue, suggestionanti sono idonee ad integrare il pregiudizio, perché comunque idonee a scalfire la reputazione della persona alla quale si riferiscono”.


Con riferimento da ultimo alla natura del pregiudizio subito ne è apparso evidente il carattere non patrimoniale, in relazione al quale, “dopo la rilettura operata con le sentenze Cass. 31-5-2003 n° 8828 e 8827 e gli univoci orientamenti successivi, non vi sono dubbi sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali in ipotesi di lesioni di diritti di rilevanza costituzionale, anche in assenza di fattispecie penalmente illecite”.


Ciò posto il danno è stato liquidato facendo riferimento a parametri equitativi quali: le specifiche modalità di pubblicazione dell’immagine, il particolare risalto dato alla notizia, il fatto che il soggetto leso fosse una persona non nota; l’assenza di indicazioni di situazioni particolari dalle quali desumere una particolare intensità della lesione.


 


Si pubblica la sentenza del Tribunale di Venezia, tratta, con autorizzazione, da www.dejure.giuffre.it


 


Repubblica Italiana


In nome del popolo italiano


Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione III^ Civile, in


composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.


Antonella Guerra, ha pronunciato la seguente


sentenza


nella causa civile iscritta al ruolo generale al n° 5680/2003 R.G.


promossa con atto di citazione notificato il giorno 8-7-2003


da


E. M., rappresentato e difeso dagli avv. Nunzia Barra del foro di


Tolmezzo e avv. Stefano Faccini del foro di Venezia, con procura a


margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso lo


studio del secondo in Venezia-Mestre


-attorecontro


Società Editrice Padana s.p.a. ora Il Gazzettino s.p.a.,


rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Salvadori, con procura a


margine della comparsa di costituzione e con domicilio eletto presso


il suo studio in Venezia


-convenuta-


Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non


ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)


Conclusioni dell'attore


"In via principale


A. Accertare e dichiarare che la fotografia ritraente il sig. E. M.


e pubblicata dal quotidiano il Gazzettino del Friuli del 30.505.2000


è stata scattata e pubblicata senza il consenso dell'attore.


B. Accertare e dichiarare che la pubblicazione della foto ritraente


il sig. E. M. sul quotidiano edito dalla SOCIETÀ EDITRICE PADANA


S.P.E. S.p.a. già "Società Editrice Editoriale Il Gazzettino S.p.a."


costituisce lesione del diritto all'immagine, all' identità personale


e alla riservatezza.


C. Disporsi ex art. 10 C.c. e artt. 96 e 97 L. n. 633 del 1941 che


la foto de quo venga estromessa dall'archivio del quotidiano onde


evitare il ripetersi della pubblicazione.


D. Condannare la SOCIETÀ EDITRICE PADANA S.P.E. S.p.a. già "Società


Editrice Editoriale Il Gazzettino S.p.a." al pagamento a titolo di


risarcimento dei danni ex art. 2059 C.c. della somma capitale di


euro = 25.000,00= oltre interessi e rivalutazione.


Spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi."


Conclusioni della convenuta


"1) Respingersi le domande attoree;


2) Condannarsi l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari


di causa;


3) In via istruttoria: ammettersi quelle istanze istruttorie di


parte convenuta che il G.I. ha respinto con la propria ordinanza del


20 maggio 2005.


4) In ogni caso il procuratore di parte convenuta dichiara di non


accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di


controparte."


FATTO


Svolgimento del processo


Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sig. E. M. conveniva in giudizio davanti


all'intestato tribunale la società Editoriale Il Gazzettino s.p.a. al fine di sentire accertare e


dichiarare che la fotografia ritraente lo stesso attore pubblicata dal quotidiano Il Gazzettino del


Friuli in data 30-5-2000 era stata scattata e pubblicata senza il consenso dell'attore e che tale


2


pubblicazione costituiva lesione del diritto all'immagine, all' identità personale e alla


riservatezza; conseguentemente chiedeva che ai sensi dell'art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 della L.


n° 633 del 1941 la foto fosse estromessa dall'archivio del quotidiano e la società editrice fosse


condannata al risarcimento dei danni pari ad euro 25.000 oltre ad interessi e rivalutazione.


Costituitasi ritualmente in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della


domanda, sostenendo in particolare che la foto era stata scattata nel corso di un avvenimento


pubblico, con il consenso dell'attore e che comunque non vi era alcuna lesione all'onore,


all'immagine e alla reputazione . Chiedeva quindi che la domanda fosse rigettata o, in via


subordinata, la riduzione del quantum della pretesa.


Si procedeva alla trattazione fino all'assegnazione dei termini per definitive istanze istruttorie.


All'udienza del 21-1-2005 parte convenuta dichiarava che la società convenuta era stata


incorporata mediante fusione nella Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a. in forza di atto di


fusione del 9-12-2004 rep. N° 80203 del notaio Bordieri di Iesolo.


Era quindi dichiarata l'interruzione del processo che veniva successivamente ritualmente


riassunto.


Previa ammissione di parte dei mezzi di prova orale indicati dalle parti, si svolgeva l'istruttoria


con l'interrogatorio formale dell'attore e le prove testimoniali.


Esaurite le prove orali ammesse, entrambi i procuratori chiedevano fissarsi udienza di


precisazione delle conclusioni.


All'udienza del 13-7-2007 le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e la


causa, istruita anche documentalmente, era trattenuta in decisione con assegnazione dei


termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.


DIRITTO


Motivi della decisione


In data 30-5-2000 sulla prima pagina del Il Gazzettino del Friuli, edizione regionale del Il


Gazzettino, fu pubblicato l'articolo intitolato "In coda per il porno dei vicini di casa" (doc. 1


attoreo), articolo firmato dal giornalista C. A. S. accompagnato da una fotografia che ritraeva


l'attore sig. E. M. ed una donna nell'atto di tagliare un nastro, nastro trattenuto dallo stesso E.


M.. Che l'attore sia il medesimo soggetto ritratto nella foto non è stato mai stato contestato, se


non tardivamente in comparsa conclusionale.


Accanto alla fotografia vi è una didascalia del seguente tenore: "IL RICHIAMO DEL PROIBITO


L'interno del sex shop di XXX dove tra qualche giorno troveranno posto anche i video che


ritraggono in "azione" la coppia XXX Sono tanti gli aspiranti "attori" di filmati a esplicito


contenuto erotico". Il contenuto dell'articolo infatti si riferisce ad una coppia di XXX che, dopo


aver superato una "selezione durissima", era protagonista di un film a contenuto erotico


nell'ambito della serie "Coppie italiane sporcaccione", film che sarebbe stato commercializzato


anche nel sex shop di XXX.


È pacifico (in quanto implicitamente affermato anche nelle difese della convenuta) che la


fotografia pubblicata era stata scattata più di due anni prima rispetto alla pubblicazione, e


precisamente in data 18.2.1998, in occasione della festa d'inaugurazione del sex shop di XXX


del Friuli del quale parla l'articolo.


Così delineati i fatti nei suoi tratti essenziali, l'attore afferma a sostegno delle sue domande: a)


che la festa nel corso della quale era stata scattata l'immagine si era svolta in un luogo privato


e non era un avvenimento d'interesse pubblico, b) che la pubblicazione della foto era avvenuta


senza il suo consenso e c) non era funzionale al legittimo ed effettivo esercizio del diritto di


cronaca giornalistica.


Sotto il primo profilo, gli esiti delle prove per interrogatorio formale e per testi hanno


univocamente fatto emergere che la festa in realtà era aperta ad un pubblico adulto, in quanto


ci poteva accedere chiunque, anche senza invito, purchè maggiorenne; lo stesso E. M. ha


confessato la circostanza e la titolare del negozio, sentita in qualità di testimone, ha


specificato: "Per l'occasione invitai amici e conoscenti; entrarono anche altre persone; vi era


una persona di mia fiducia all'ingresso che verificava solo che gli avventori fossero adulti.


Avevo pubblicizzato l'inaugurazione del negozio tramite inserzione sui giornali. Vennero quindi


molte persone".


D'altra parte, la circostanza che all'avvenimento abbia partecipato anche un giornalista del


Gazzettino con un fotografo, unitamente alla finalità evidentemente commerciale dell'evento,


dimostrano il carattere non meramente privato.


3


Proprio in relazione alla natura pubblica, la società editoriale ha sostenuto la tesi secondo la


quale la pubblicazione dell'immagine fotografica sarebbe stata legittima in virtù della norma di


cui all'art. 97 della l. 22-4-1941 n° 633 (legge sul diritto d'autore) che stabilisce, tra l'altro,


che "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine ... è


collegata a fatti o avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico."


Tuttavia, poiché la medesima norma vieta comunque la pubblicazione dell'immagine ripresa in


occasione pubblica, allorchè essa "rechi pregiudizio all'onore e alla reputazione ed anche al


decoro della persona ritrattata", ci si deve chiedere se nel caso concreto sia ravvisabile tale


pregiudizio. Il contesto nel quale l'immagine è stata inserita, ossia l'illustrazione della notizia di


un' imminente commercializzazione di filmini a contenuto erotico aventi come protagonisti una


coppia non identificata di XXXXX, non lascia molti dubbi sulla potenzialità pregiudizievole alla


reputazione e all' identità personale dell'attore, il quale era raffigurato insieme ad un'altra


donna, così da far dubitare che egli fosse uno dei protagonisti oppure, quanto meno, uno dei


clienti in attesa di acquistare il video pornografico o, ancora, un testimonial della nuova


iniziativa commerciale.


Poiché non è stato provato, né invero allegato, che il E. M. sia effettivamente il protagonista


del film in questione o un cliente del sex shop, essendo viceversa emerso solo che egli


presenziò alla festa pubblica d'inaugurazione avvenuta ben due anni prima rispetto alla


pubblicazione, deve ritenersi, nonostante l'evoluzione dei costumi e della morale sessuale, che


l'aver divulgato la sua immagine associata a tale notizia costituisca un fatto idoneo a sminuire


apprezzabilmente la sua reputazione nell'ambito sociale di appartenenza, e quindi la stima


della quale lo stesso è circondato. In ogni caso, anche a voler ritenere, ma si dubita, che oggi


la società sia indifferente rispetto a chi svolga l'attività non professionale di attore di film


pornografici o li acquisti, non c'è dubbio che nel caso concreto l' identità personale del E. M. ne


sia uscita alquanto distorta senza il suo consenso. L'immagine pubblicata, infatti, risulta


decontestualizzata dalla propria realtà e trasposta in una dimensione estranea, in grado di


alterare la corretta rappresentazione della personalità individuale.


Né si può ritenere che per il solo fatto che il E. M. si fosse recato all'inaugurazione, non


sottraendosi ai flash del fotografo, la sua reputazione non fosse suscettibile di essere


danneggiata dal successivo accostamento alla suddetta notizia, posto che va distinto il


comportamento di chi si reca ad un evento pubblico di tale genere, magari scherzosamente, da


quello di chi "recita" in video pornografici o li acquista, comportamento attinente alla sfera del


privato, ed in particolare alla propria vita sessuale (catalogato tra i " dati sensibili" sia dall'art.


22 della legge 31-12-1996 n° 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al


trattamento dei dati personali, in vigore all'epoca della pubblicazione, sia dal successivo D.


L.vo 196/2003).


Il carattere diffamatorio non è poi escluso dal fatto che la fotografia consente solo di ipotizzare


la riferibilità della notizia alle persone fotografate in quanto anche le modalità dubitative,


allusive, insinuanti, sottintese, ambigue, suggestionanti sono idonee ad integrare il pregiudizio,


perché comunque idonee a scalfire la reputazione della persona alla quale si riferiscono.


Che poi l'attore fosse riconoscibile nell'immagine pubblicata è stato dimostrato dal tenore delle


risposte dei testi L. e C., ed invero è risultato evidente anche in occasione della sua


comparizione personale per rendere l'interrogatorio formale.


Sotto il secondo profilo evidenziato dall'attore, la convenuta non ha infatti provato, com'era


suo onere, che la pubblicazione dell'immagine sia avvenuta con il consenso dell'avente diritto:


dall'istruttoria testimoniale è solo emerso che sia il fotografo del giornale che il giornalista non


avevano alcun segno distintivo, mentre il possesso di attrezzatura professionale da parte del


fotografo è di per sé insufficiente a desumere che il E. M. fosse consapevole non solo che si


trattava di un fotografo di un giornale, ma altresì che la sua immagine avrebbe potuto essere


utilizzata per la pubblicazione. Né i mezzi di prova non ammessi - dei quali è stata reiterata la


richiesta in sede di precisazione delle conclusioni -consentirebbero una diversa valutazione, in


quanto irrilevanti.


A ciò si aggiunga che, quale dato sensibile idoneo a rivelare la vita sessuale, ai sensi dell'art.


22 della legge 675/1996 (vigente all'epoca dei fatti e successivamente abrogata per intera


regolamentazione dal D. L.vo 30-6-2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati


personali) avrebbe potuto essere utilizzato solo con il consenso scritto dell'interessato e previa


autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali, senza che rilevi che


utilizzazione sia avvenuta nell'esercizio della professione di giornalista, posto che l'art. 25 della


4


medesima legge esclude la necessità del consenso solo per dati diversi da quelli idonei a


rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.


Non solo, anche a ritenere che vi sia stato un consenso implicito e che lo stesso fosse


sufficiente, ma si dubita fortemente per quanto sopra osservato, va detto che tale consenso


avrebbe reso lecita la divulgazione dell'immagine solo con riferimento alla notizia


dell'inaugurazione del sex shop, ma non in funzione di una notizia del tutto diversa e


pubblicata a ben due anni di distanza riguardante la commercializzazione di video di attori


porno amatoriali.


In altre parole, il consenso avrebbe operato nei limiti del c.d. "uso prevedibile", con esclusione


quindi di utilizzazioni per scopi diversi e lesivi del decoro, dell'onore o della pubblicazione. Nel


medesimo senso vi sono anche degli specifici precedenti giurisprudenziali, fra i quali vanno


menzionati tribunale di Napoli 12-6-2002 in Giurisprudenza napoletana 2002, 336, pretura di


Roma 16-6-1990 in Foro It. 1992, I, 1958 e tribunale di Roma 7-10-1988 in Giustizia civ.,


1989, I, 1243, nella quale ultima si è affermato che "L'efficacia del consenso, idoneo a far


venire meno l'illiceità della divulgazione del ritratto di una persona, deve essere contenuta


entro il rigoroso ambito della prestazione, nei limiti in cui il consenso stesso fu dato (limite


oggettivo della diffusione) e con riguardo esclusivo al soggetto o ai soggetti nei cui confronti fu


prestato (limite soggettivo). Le situazioni soggettive attinenti alla persona nel suo complesso,


infatti, possono mutare anche rapidamente e quell'estrinsecazione diffusa dell'immagine, la


quale ancorchè in tempi lontani possa essere sembrata consona a sé stessi, può, in seguito,


non trovare più rispondenza delle mutate esigenze e connotazioni della propria personalità.",


argomentazione quest'ultima mutuabile anche nel caso specifico in esame, nel quale la


pubblicazione è avvenuta a distanza di due anni dall'evento nel corso del quale è stata scattata


la fotografia.


Appare pertinente il richiamo anche al principio affermato nella sentenza Cass. 15-3-1986 n°


1763 nel caso RAI contro Abrescia, riguardante una ripresa di uno spettatore di una partita di calcio, colto in un atteggiamento idoneo a simbolizzare il tifoso sofferente, ripresa che era


stata inserita nella sigla di una trasmissione, e quindi in un contesto di per sé non lesivo della


reputazione : la Suprema Corte ha statuito che "L'art. 97 comma 1 della l. 22 aprile 1941 n.


633, sulla protezione del diritto di autore, il quale consente la riproduzione dell'immagine,


senza il consenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in


pubblico, trova applicazione non solo quando la divulgazione dell'immagine si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anche quando derivi da una successiva rievocazione di essi, purchè, in entrambi i casi, vi sia, come situazione giustificatrice, un'esigenza d'informazione socialmente apprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell'evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell'evento stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata".


In sintesi nel caso specifico, deve essere enfatizzato che la divulgazione della foto è avvenuta


non solo senza il consenso specifico ed esplicito da parte dell'avente diritto, ma in relazione ad


una notizia diversa rispetto al contesto nella quale la fotografia fu scattata e recando


pregiudizio alla reputazione sociale, al diritto all' identità personale e alla riservatezza del E.


M..


Peraltro il giornale ha omesso di specificare nella didascalia o comunque a margine dell'immagine che si trattava di una foto d'archivio relativa alla festa d'inaugurazione del locale, precisazione che avrebbe consentito di eliminare o quanto meno ridurre grandemente il pregiudizio.


Proprio l'assenza di nesso tra l'immagine ed il tema trattato dall'articolo e dalla didascalia porta


ad escludere che la pubblicazione possa ritenersi giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca,


in quanto ridondante rispetto alla finalità informativa dell'articolo (si veda anche Tribunale di


Roma 30-1-1997 in Giurisprudenza di Merito, Morace c. soc. Il Messaggero ed. e altro, nella


quale si afferma che "In confronto all'autore dell'articolo - di carattere scabroso nel titolo e nel


tenore, attinenti a rapporti lesbici in una squadra femminile di calcio - ed in confronto del


responsabile del giornale ove l'articolo è pubblicato, ha titolo al risarcimento del danno per


violazione del diritto all'immagine e all' identità personale la persona il cui ritratto fotografico


sia inserito nel contesto dell'articolo, senza il suo consenso e senza nesso alcuno col tema


trattato.").


Riconosciuta quindi l'illiceità della pubblicazione della fotografia secondo i riferimenti normativi


di cui agli artt. 10 del cod. civ., dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore e dell'art. 22 della l.


675/1996, si deve procedere alla valutazione dell'ampiezza del pregiudizio e alla


quantificazione del danno.


Il diritto all'immagine, ossia alla tutela della componente visivamente percepibile, configura un


diritto fondamentale della persona; quale diritto fondamentale, ossia valore fondante della


dignità umana, ha carattere assoluto e personalissimo.


Nel caso concreto, all'evidente pubblicazione senza consenso dell'immagine si è accompagnata


la lesione alla reputazione , alla riservatezza e all' identità personale del soggetto, tutte


situazioni giuridiche riconducibili nell'alveo dell'art. 2 della Costituzione il quale sancisce il


valore assoluto della persona umana, che consente di far assurgere al rango di diritto


soggettivo perfetto ogni proiezione della persona nella realtà sociale, con la conseguente


configurabilità di una tutela risarcitoria in caso di lesioni (così Corte Cost. 11-7-2003 n° 233).


Mediante l'utilizzo di una foto di archivio il giornale, dunque, non solo ha violato il diritto di non


diffondere la propria immagine e di disporne secondo la propria autodeterminazione, ma ha


anche gettato una false light sulla persona dell'attore, attribuendogli una vicinanza a vicende


non proprie idonee a rivelarne la vita sessuale, e rendendole pubbliche.


In relazione alla natura dei diritti, la lesione si verifica per il solo fatto della pubblicazione e per


questo, ai fini dell'accertamento dell' an del pregiudizio, diviene del tutto superfluo verificare


gli effetti concretamente prodotti nell'ambito lavorativo o personale. In altre parole, non è


necessario dimostrare lo scandalo o lo stupore prodotti dalla pubblicazione o le modificazioni


prodotte nella propria esistenza, posto che essi non sono di per sé elementi costitutivi della


lesione. Peraltro, nel caso concreto, l'attore non ha nemmeno allegato un pregiudizio


esistenziale, ossia una modificazione delle proprie abitudini di vita.


Il pregiudizio lamentato riveste, evidentemente, carattere non patrimoniale. Dopo la rilettura


operata con le sentenze Cass. 31-5-2003 n° 8828 e 8827 e gli univoci orientamenti successivi,


non vi sono dubbi sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali in ipotesi di lesioni di diritti di


rilevanza costituzionale, anche in assenza di fattispecie penalmente illecite. La stessa parte


convenuta non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo.


Ciò premesso, in assenza di indici di commisurazione predefiniti, la liquidazione dovrà essere


necessariamente equitativa, seppur commisurata a parametri oggettivi e concreti, quali la


potenzialità diffusiva dell'illecito, l'estensione spazio temporale raggiunta, la rilevanza data alla


notizia, parametri effettivamente indicati dall'attore fin dall'atto di citazione (vedasi pag. 8


dell'atto introduttivo).


Tenuto conto delle specifiche modalità di pubblicazione dell'immagine, del particolare risalto


della notizia collocata nella prima pagina dell'edizione regionale, del presumibile ampio ambito


raggiunto (tutta la regione Friuli), del fatto che l'attore è persona non nota che risiede e lavora


nella zona nella quale la notizia è stata diffusa, nonchè dell'assenza di indicazioni su situazioni


particolari dalle quali desumere una particolare intensità della lesione, si stima di liquidare in


via equitativa a titolo di danno non patrimoniale l'importo di 7.500,00 euro in valori attuali,


oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo. Tale valutazione tiene altresì conto delle


quantificazioni operate in altri casi di lesione del diritto all'immagine o alla reputazione di


persone non note (per esempio, il tribunale di Milano con sentenza 9-1-2004 giud. Marangoni,


pubblicata in Danno e Responsabilità 2005, I, pag. 91 ha riconosciuto l'importo di 4000,00


euro ai valori del gennaio 2004 per la pubblicazione abusiva di un'immagine in depliant


pubblicitario, questo tribunale con sentenza 30-10-2005 pubblicata in Giurisprudenza di Merito


ha condannato il Gazzettino al risarcimento di 160.000,00 euro a favore dei quattro congiunti


(40.000,00 euro ciascuno) di un ragazzo deceduto per aver falsamente diffuso con notevole


risalto la notizia che la morte era stata determinata da overdose; Tribunale di Venezia 9-4-


2006, inedita, che ha condannato il Gazzettino al risarcimento di 10.000,00 euro di un


professionista, che in alcuni articoli era stato indicato come favorito da un dirigente comunale


indagato per concussione).


Il tribunale è consapevole che la liquidazione diverge notevolmente dagli importi riconosciuti


dalla giurisprudenza in favore di persone note (politici, persone di spettacolo, giornalisti), ma


reputa che ciò sia giustificato dalla particolare pregnanza che riveste l'immagine o la


reputazione della persona "famosa", con conseguente maggior offensività dell'illecito.


La società editrice convenuta, oggi denominata Il Gazzettino s.p.a., va pertanto condannata al


risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in 7.500, 00 euro in valori attuali, oltre


interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo.


Ai sensi dell'art. 10 del c.c., al fine di evitare il ripetersi della pubblicazione, va disposta


l'estromissione dell'immagine in questione dall'archivio del quotidiano.


La riduzione del quantum, benché considerevole, non giustifica la compensazione delle spese di


lite, nemmeno parziale, ma se ne terrà conto in sede di liquidazione.


Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo anche


in considerazione dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.


La sentenza è esecutiva per legge.


P.Q.M.


Il Tribunale di Venezia, Sezione III^ civile, in composizione monocratica nella persona del


giudice unico dott. Antonella Guerra, definitivamente pronunciando, così decide, ogni contraria


istanza, eccezione e deduzione disattesa:


1) Accerta e dichiara che la fotografia ritraente il sig. E. M. e pubblicata dal Il Gazzettino del


Friuli del 30-5-2000 è stata scattata e pubblicata senza il consenso dell'attore;


2) Accerta e dichiara che la pubblicazione della foto ha leso il diritto all'immagine, all' identità


personale e alla riservatezza dell'attore;


3) Dispone che la foto pubblicata sia estromessa dall'archivio del quotidiano;


4) Condanna Il Gazzettino s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei


danni in favore dell'attore, liquidati in 7.500,00 euro in valori attuali, oltre interessi al saggio


legale dalla sentenza al saldo;


5) Condanna Il Gazzettino s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 6078,76 euro,


di cui 190,00 euro per spese imponibili, 30,76 euro per spese esenti, 2358,00 euro per diritti e


3500,00 euro per onorari, oltre IVA, CPNA e spese generali;


6) Dichiara la sentenza esecutiva.


Venezia 15 febbraio 2008


Il giudice


dott. Antonella Guerra


dep. 21.05.2008


(in: http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/files/012847_resource1_orig.pdf)


 


 


 


 





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