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La Cassazione civile
(in linea con la Consulta)
esalta il ruolo dell’Ordine
dei giornalisti svolto
nell’interesse della
collettività e a tutela
della professione e della
libertà di informazione
e di critica dei propri iscritti.
IN CODA LA SENTENZA.

“L'Ordine dei giornalisti ha il compito di salvaguardare, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti in base alla legge professionale” (Cassazione Sezione Lavoro n. 28519 del 1 dicembre 2008, Pres. Mattone, Rel. Balletti).


Nel marzo del 1999 l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha promosso davanti al Tribunale di Milano un'azione giudiziaria nei confronti della s.p.a. Il Sole 24 Ore al fine di fare accertare che il periodico settimanale edito dalla convenuta, dal titolo "Guida al lavoro", aveva natura giornalistica e che, di conseguenza, la convenuta aveva l'obbligo di utilizzare, per la realizzazione di detto periodo, solo personale giornalistico regolarizzato ai sensi del relativo c.c.n.l. e di ordinarle, quindi, di fare ricorso solo a questo tipo di personale. La società convenuta si è difesa negando la legittimazione dell'Ordine a proporre una simile azione e sostenendo che "Guida al lavoro" rientra nella categoria delle riviste "a carattere tecnico professionale o scientifico" per la cui redazione, in base all'art. 28 della legge professionale (n. 69/63), non è necessario avvalersi di personale giornalistico. Il Tribunale ha accolto la domanda affermando che l'Ordine dei Giornalisti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuitegli, può agire non solo nei confronti degli iscritti, ma anche nei confronti di terzi per ottenere il rispetto della legge professionale e contrastare l'esercizio abusivo dell'attività giornalistica. Nel merito il Tribunale ha ritenuto che "Guida al lavoro", anche per il suo linguaggio e per la sua impostazione avesse carattere divulgativo e non fosse destinata soltanto ai veri e propri specialisti della materia del diritto del lavoro. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione dei primo grado nella parte in cui ha affermato le legittimazione ad agire dell'Ordine dei Giornalisti, ma nel merito l'ha riformata, rigettando la domanda. La semplicità di linguaggio - ha osservato la Corte - può al più indurre ad escludere il taglio strettamente scientifico della rivista, ma non anche la sua vocazione tecnico-professionale, tenuto conto della monotematicità degli argomenti di cui essa si occupa e del modo approfondito e specialistico della relativa trattazione. La Corte d'Appello ha altresì ritenuto rilevante, ai fini del decidere, la circostanza che "Guida al lavoro" non sia distribuita in edicola. L'Ordine dei Giornalisti ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di motivazione e violazione di legge. La società editrice ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo la cassazione della decisione nella parte in cui ha confermato la legittimazione ad agire dell'Ordine dei Giornalisti.


La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 28519 del 1 dicembre 2008, Pres. Mattone, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso dell'Ordine ed ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale. E' da premettere - ha affermato la Corte - che l'ordinamento della professione di giornalista, come costituito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l'istituzione dell'Ordine e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, persegue fini che superano di gran lunga la tutela sindacale dei diritti di categoria nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica; così l'Ordine dei giornalisti ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti. Per attività giornalistica - ha affermato la Corte - deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone come "mediatore intellettuale" fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare, quindi, il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo. Con riferimento ai canoni di comune esperienza, presupposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ai fini della individuazione dell'attività giornalistica - ha osservato la Corte - devono poi assumere il dovuto rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato (proprio per la continuità il "giornale" in senso proprio si distingue da ogni altro "stampato"), nonché l'attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l'interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro "novità", della dovuta attenzione e considerazione.


La normativa generale - ha rilevato la Corte - subisce una deroga nel caso di attività di informazione diffusa mediante periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico. In proposito l'art. 28 della legge professionale (L. 3 febbraio 1963, n. 69) sancisce che "nell'albo dei giornalisti sono ammessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalisti, assumono la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici". La Corte d'Appello - ha osservato la Cassazione -  ha motivatamente ritenuto che la vocazione tecnico professionale della rivista non sia esclusa dalla semplicità del suo linguaggio e sia confermata dalla mancata distribuzione in edicola; il percorso motivazionale alla base della interpretazione dell'art. 29 della legge n. 69/1963, nel senso di fare rientrare la "Guida al lavoro" nell'ambito delle "pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico", appare senz'altro corretto e non censurabile sotto il profilo logico-giuridico. (http://www.legge-e-giustizia.it/)


 


 


    GIORNALE E GIORNALISTA


Cass. civ. Sez. lavoro, 01-12-2008, n. 28519


 


Fatto Diritto P.Q.M.


Svolgimento del processo


Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 1999 l'"ORDINE DEI GIORNALISTI della LOMBARDIA" conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. "IL SOLE 24 ORE" al fine di fare accertare che il periodico settimanale edito dalla convenuta, dal titolo "(OMISSIS)", aveva natura giornalistica e che, di conseguenza, la convenuta aveva l'obbligo di utilizzare, per la realizzazione di detto periodico, solo personale giornalistico regolarizzato ai sensi del relativo c.c.n.l. e di ordinarle, quindi, di fare ricorso solo a questo tipo di personale.


 


Si costituiva in giudizio la società convenuta che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.


 


L'adito Tribunale - con sentenza n. 14821/2002 del 5 dicembre 2002 - accoglieva la domanda (nel senso che dichiarava che il settimanale "(OMISSIS)" aveva natura giornalistica, con conseguente obbligo dell'editore di uniformarsi alla legge professionale dei giornalisti in relazione al personale di redazione), ma - su impugnativa di parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Milano - con sentenza n. 1754/2004 del 18 giugno 2004 - così provvedeva: "1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14821/2002, rigetta le domande proposte dall'Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Lombardia; 2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".


 


Per la cassazione della cennata sentenza l'ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO REGIONALE della LOMBARDIA propone ricorso assistito da un unico motivo.


 


L'intimata s.p.a. IL SOLE 24 ORE resiste con controricorso e propone "ricorso incidentale condizionato" assistito da un motivo, a cui resiste il ricorrente principale con controricorso.


 


Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..


 


Motivi della decisione


1 - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).


 


2 - Con l'unico motivo del ricorso principale il ricorrente - denunciando "violazione della L. n. 69 del 1963, art. 28, nonchè vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello di Milano "definito come riviste tecniche, professionali o scientifiche solo quelle testate che non sono il frutto di attività giornalistica in senso stretto e per avere commesso un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto ha risolto il problema in parte mediante una tautologia ((OMISSIS) è una rivista tecnica perchè si occupa di questioni tecniche), in parte banalizzando la questione a un mero problema di chiarezza di linguaggio confondendo il linguaggio chiaro con quello divulgativo), senza prendere affatto posizione sulla questione della natura giornalistica o meno dell'attività necessaria al confezionamento della rivista".


 


Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società ricorrente - denunciando "violazione della L. n. 69 del 1963, art. 11, nonchè vizi di motivazione" - addebita alla "Corte di merito di avere ritenuto che l'Ordine professionale abbia interesse e sia legittimato ad agire nei confronti di qualsiasi terzo per farne accertare l'obbligo ad attenersi alla legge professionale". 3 - Il ricorso "principale" come dianzi motivato non merita accoglimento.


 


3/a - In linea generale è da premettere che l'ordinamento della professione di giornalista, come costituito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l'istituzione dell'Ordine e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, persegue fini che superano di gran lunga la tutela sindacale dei diritti di categoria nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica (Corte Cost. n. 71/1991); così l'Ordine dei giornalisti ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettvità, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti (Corte Cost. n. 11/1968).


Sempre in generale, sulla individuazione dei dati concreti che differenziano la posizione del giornalista da qualsiasi altro addetto ad attività di informazione, in assenza di elementi obiettivi rinvenibili nella legge professionale o nella contrattazione collettiva, questa Corte ha statuito che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista viene in tal modo a porsi come "mediatore intellettuale" fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare, quindi, il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (Cass. n. 2166/1992, Cass. n. 4547/1990, Cass. n. 3291/1990, Cass. n. 6574/1981). Con riferimento ai canoni di comune esperienza, presupposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ai fini della individuazione dell'attività giornalistica, devono poi assumere il dovuto rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato (proprio per la continuità il "giornale" in senso proprio si distingue da ogni altro "stampato"), nonchè l'attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l'interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazioni diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro "novità", della dovuta attenzione e considerazione (Cass. n. 1827/1995).


 


3/b - Tanto premesso, si rimarca che la normativa generale (con la conseguenza indicata dalla giurisprudenza consolidata secondo cui viene considerato nullo il rapporto di lavoro nel caso di lavoro giornalistico svolto da prestatore non iscritto all'albo, ammettendosi ex art. 2126 cod. civ. l'applicabilità del contratto collettivo giornalistico per il periodo di tempo in cui il rapporto lavorativo ha avuto svolgimento (ex plurimis, Cass. Sez. un. n. 2029/1979)) subisce una deroga nel caso di attività di informazione diffusa mediante periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico nel cui ambito l'art. 28 della legge professionale (L. 3 febbraio 1963, n. 69) sancisce che "nell'albo dei giornalisti sono ammessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalisti, assumono la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".


 


La cennata disposizione ammette, pertanto, che la realizzazione delle pubblicazioni summenzionate possa avvenire senza l'ausilio di personale giornalistico e quindi senza che al personale dipendente debba applicarsi il contratto collettivo giornalistico, sicchè - non essendo controversia tra le parti la sussistenza delle cennata deroga - il fulcro della questione risiede essenzialmente nella corretta interpretazione dell'art. 28 cit., con riferimento ai limiti di applicabilità dello stesso ai "periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici" - carattere questo che, secondo la sentenza impugnata censurata diffusamente dal ricorrente sulle relative modalità interpretative, connoterebbe il periodico " (OMISSIS)".


 


Al riguardo la disposizione dell'art. 28 - nel senso che "nell'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi di coloro che, pur NON esercitando l'attività giornalistica assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico" - contiene i presupposti per la soluzione della questione, per cui vale riferirsi a quanto statuito da questa Corte secondo cui "alla stregua delle previsioni di cui alla L. n. 69 del 1963, artt. 46 e 28, si ricava che solo un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti può assumere la qualità di direttore responsabile di pubblicazioni periodiche in generale, mentre solo per la direzione di quelle a carattere tecnico, professionale o scientifico (con esclusione dei periodici sportivi e cinematografici) è sufficiente l'iscrizione negli elenchi speciali di cui al citato art. 28" (Cass. n. 13067/2007). Con la conseguenza che soltanto il direttore responsabile "non giornalista" deve - per evidenti ragioni di responsabilità editoriale - essere "registrato" (e non "iscritto") in "un elenco annesso all'albo dei giornalisti", confermandosi così che - come il (e ancor più del) direttore - i dipendenti dalle aziende di "pubblicazioni periodiche a carattere tecnico, professionale o scientifico" non debbano essere giornalisti iscritti all'albo professionale e, quindi, nel relativo rapporto di lavoro può legittimamente non essere applicato il contratto collettivo giornalistico.


 


3/c - Tanto ritenuto, sulla successiva e dirimente questione in merito alla fissazione dei criteri per l'identificazione degli elementi idonei a qualificare il carattere "tecnico, professionale o scientifico" di "(OMISSIS)", il ricorrente censura sul punto la pronuncia della Corte di appello che avrebbe assunto la decisione impugnata "sulla base di due considerazioni: non sarebbe dirimente la circostanza che (OMISSIS) utilizzi un linguaggio chiaro e semplice, perchè anche le pubblicazioni tecniche o scientifiche o professionali dovrebbero usare un linguaggio caratterizzato da chiarezza e semplicità; decisivo parrebbe invece il fatto che la pubblicazione in questione non viene diffusa in edicola (questa circostanza, insieme alla natura oggettivamente tecnica e professionale del contenuto di "(OMISSIS)", porterebbe a concludere nel senso che la testata possiede natura tecnica e professionale)". Peraltro, e più precisamente, il Giudice di appello ha motivatamente ritenuto: a) con riferimento al primo punto, "la semplicità del linguaggio o la semplificazione dei richiami contenuti nelle note di commento alle sentenze riportate nelle apposite aeree tematiche della rivista, avrebbe potuto al più indurre ad escludere il taglio strettamente scientifico della rivista, ma non anche la sua vocazione tecnico-professionale, tenuto conto della monotematicità degli argomenti di cui essa si occupa e del modo approfondito e specialistico della relativa trattazione"; b) con riferimento al secondo punto, "la circostanza che " (OMISSIS)" non sia distribuito in edicola valutata in concorso con il già detto carattere oggettivamente tecnico-professionale dei contenuti della rivista e delle modalità di trattazione dei temi di cui si occupa, ben può contribuire ad esaltare questi ultimi e ad escludere, di conserva, la natura giornalistico-divulgativa della pubblicazione, proprio per la sua attitudine ad evidenziare come la platea dei lettori, potenziali fruitori della pubblicazione, non sia un pubblico indifferenziato, ma piuttosto una limitata categoria di operatori professionali, interessati agli approfondimenti e all'aggiornamento costante in materia giuslavoristica garantito dal periodico, e quindi disponibili ad acquistarlo in regime di abbonamento".


 


Di conseguenza, il percorso motivazionale alla base della interpretazione della L. n. 69 del 1963, art. 29, nel senso di fare rientrare la rivista in contestazione nell'ambito delle "pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico", appare senz'altro corretta e non censurabile sotto il profilo logico- giuridico.


 


Non sussiste, infatti, nella sentenza impugnata, una asserita violazione dell'art. 12 preleggi norma che "contiene tutti i criteri ermeneutici della legge e, specificamente, sia il criterio dell'interpretazione estensiva (che consente l'utilizzazione di norme regolanti casi simili, e non già identici), sia quello dell'interpretazione analogica (che permette l'utilizzazione di norme che disciplinano materie analoghe ossia risultati diversi aventi solo qualche punto in comune con il caso da decidere)" (Cass. n. 7494/1990) in quanto la Corte di appello ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo giudizio la norma dell'art. 28 senza incorrere nella denunziata violazione di legge o nei pretesi vizi di motivazione - come erroneamente asserito dalla società ricorrente.


 


Pervero, in tema di ricorso per Cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nellasentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni; da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un'errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.


 


In ogni caso, la denuncia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esser sottesi. Con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente dell'insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Vizio di motivazione che - con riferimento al percorso argomentativo dinanzi sinteticamente riportato - nella specie non sussiste atteso che: -) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.


 


4 - A conferma della pronuncia di rigetto del ricorso "principale" vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.


 


5/a - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale deve essere respinto e la cennata decisione non può che comportare l'assorbimento del ricorso incidentale in quanto proposto "in via condizionata" e tale condizione (id ut, accoglimento del ricorso) non si è, appunto, verificata.


 


5/b - L'alterno esito dei giudizi di merito, comprovante la complessità delle questioni sviluppate in sede di legittimità con elevato impegno difensivo da entrambe le parti, giustifica la compensazione delle spese.


 


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.


 


Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.


 


Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008


 


          


 





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