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Stampa

Primo Convegno regionale di Bema “Giustizia e Informazione” di sabato 9 luglio 2005 (h 10)
Il “calvario” dei cronisti nei Palazzi di Giustizia
spiegato al popolo con la forza dei fatti.
La via d’uscita: “Giornalisti nella Costituzione”.


 relazione di Franco Abruzzo/presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Docente a contratto di Diritto dell’informazione nell’Università degli studi di Milano Bicocca e nell’Università Iulm


………………………………………………..


INDICE


1. Premessa. La cronaca giudiziaria nel mirino con la “riforma” della Giustizia.


2. Cremona: svista del Tribunale, che condanna due giornalisti  in base alla vecchia legge  (675/1996) sulla privacy abrogata dalla nuova (dlgs 196/2003).


3. L’errore abita anche al Palazzaccio di Roma e non solo a Vigevano. I giornalisti hanno diritto di leggere le sentenze nella forma integrale ma dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) secondo le regole deontologiche. Anche le informazioni del casellario sono divulgabili.


4. Milano e Lecco: perquisizione al “Corriere della Sera” e attentato al diritto dei giornalisti di veder rispettato il segreto professionale (come vogliono le sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo).


5. Libertà di stampa. Torniamo alla Costituzione e alle Convenzioni internazionali. Via d’uscita: “Giornalisti  nella Costituzione”.


5.1.  I principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali sulla libertà di stampa.


5.2. Diritto di cronaca, diritto dei cittadini all’informazione e Corte costituzionale.


5. 3. I principi (in tema di “Libertà di espressione e d'informazione”) affermati nella “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione europea (o “Carta di Nizza”, 7-9 dicembre 2001) e nel “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” (Roma, 13 ottobre 2004).


5.4. La professione giornalistica, come quella degli avvocati e dei medici, è nella Costituzione.


……………………………………………….


1. Premessa. La cronaca giudiziaria nel mirino con la “riforma” della Giustizia. I giornalisti, come i magistrati, sono sotto tiro. Meglio è nel mirino la “cronaca giudiziaria”. Il  Parlamento è sul punto di approvare alcune norme, che mettono a rischio il diritto dei cittadini all’informazione e il lavoro dei cronisti giudiziari. I guai sono collegati alla “riforma” della Giustizia:  il relativo disegno di legge  è stato approvato dal Senato. La battaglia ora si sposta a Montecitorio. Il 14 luglio i magistrati italiani incroceranno le braccia contro un  provvedimento ritenuto incostituzionale in più punti. Il vecchio testo, com’è noto, è stato censurato pesantemente dal Presidente della Repubblica e rispedito al mittente, cioè Governo e Camere. I giornalisti resteranno a guardare. Eppure quella legge li riguarda direttamente.


Suscita, infatti, pesanti perplessità anche di profilo costituzionale un  passaggio del disegno di legge, che riguarda i rapporti Stampa-Magistrati delle Procure della Repubblica. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della  legge uno o più decreti legislativi.  Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà ad alcuni  princìpi e criteri direttivi e in particolare dovrà:... “prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; (dovrà) prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario….i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra”.


Questa riforma della Giustizia, per quanto riguarda i giornalisti, è in netto e radicale contrasto con l’articolo 21 (II comma) della Costituzione. La Costituzione disegna una professione giornalistica libera, non soggetta ad autorizzazioni e censure. Il ruolo “monopolista” assegnato dalla nuova legge ai Procuratori della Repubblica  contrasta con questi principi.  La visione del legislatore è quella  del generale Cadorna, quando l’Italia era impegnata nella prima guerra mondiale: i giornali erano obbligati a pubblicare soltanto i bollettini del Comando supremo; potevano, però, scrivere articoli di colore sulla guerra. Gli editti di  Cadorna erano comprensibili, anche perché quando  scoppia una guerra “la prima vittima è sempre l’informazione”. Oggi si fa fatica a giustificare un diktat simile. I giornali saranno costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore capo della Repubblica novello Cadorna? Che accadrà se i giornali pubblicheranno notizie giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si apriranno inchieste a caccia del magistrato troppo loquace?  Avremo un’informazione  giudiziaria non solo centralizzata, ma anche reticente?


Per di più tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio del Pm dovranno essere attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Che significa? I giornali dovranno  censurare i nomi dei magistrati, che si occupano delle singole inchieste? E se ciò non dovesse accadere?


Non a caso ho impostato questa panoramica sul rapporto Giustizia-Informazione visto dalla parte dei cronisti e dell’ente che per legge li rappresenta.


Per fortuna la tenace opposizione dell’Ordine dei Giornalisti di Milano ha fermato nel gennaio di quest’anno un’altra “riforma” perniciosa (sostenuta da senatori di schieramenti opposti), quella collegata al reato di diffamazione a mezzo stampa. C’era il rischio che passasse, una volta eliminato il carcere, l’automatismo dell’interdizione professionale (fino a 6 mesi) alla seconda condanna. Nessuno si era reso conto che anche il giornalista Benito Mussolini aveva introdotto una “riforma” simile nel 1923/1924: il prefetto aveva, in via amministrativa, il potere di sollevare dall’incarico il “gerente responsabile” (non ancora direttore responsabile) di un giornale alla seconda condanna. Un precedente significativo: quella legge fascistissima avviò il Paese verso la dittatura (gennaio 1925).


 


2. Cremona: svista del Tribunale, che condanna due giornalisti  in base alla vecchia legge  (675/1996) sulla privacy abrogata dalla nuova (dlgs 196/2003). Un cronista del giornale La Provincia di Cremona e il direttore sono stati condannati dal tribunale penale rispettivamente a 6 e 4 mesi di reclusione per violazione dell’articolo 35 della vecchia legge sulla privacy n. 675/1996, che, fatto clamoroso, non è più in vigore dal 1° gennaio 2004 (sostituita dal Dlgs n. 196/2003). L’articolo 35 puniva “il trattamento illecito di dati personali”. Il giornale aveva raccontato una rapina e citato  i nomi di due donne rapinate “senza il consenso delle interessate”. La direttrice e un’impiegata di una filiale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza hanno sostenuto, nel processo di avere subito conseguenze gravi leggendo il resoconto della rapina compiuta nella loro banca. Le due donne hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il danno subito dalla violazione della legge sulla privacy, giacché il quotidiano aveva riportato i loro nomi. Le due dipendenti della banca, che si sono costituite parte civile, hanno ottenuto anche il risarcimento del danno. Nel corso dell’udienza il Pm ha chiesto la restituzione degli atti processuale: la pubblica accusa si è resa conto che il rinvio a giudizio era stato firmato nel 2004, quando ormai la legge 675/1996 non era più in vigore. Di fronte al rifiuto del Tribunale, il Pm ha concluso chiedendo tre mesi di reclusione sia per il direttore sia per il cronista. Una coerenza ammirevole.


La vecchia e la nuova  legge sulla privacy non puniscono il diritto di cronaca e non pongono divieti al lavoro dei cronisti, ma soprattutto non consentono a un tribunale penale di processare i giornalisti. I giornalisti violano la legge sulla privacy soltanto quando violano il “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (pubblicato il 3 agosto 1998 nella Gazzetta ufficiale): il loro giudice è soltanto il Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Quella di Cremona è una sentenza mostruosa,  sbagliata clamorosamente, almeno sotto quattro profili: a) la legge 675/1996 è stata abrogata dall’articolo 183 del  Dlgs 196/2003 a partire dal 1° gennaio 2004 data di entrata in vigore dello stesso Dlgs 196/2003. Nessuno può essere condannato, quindi, in base a una legge inesistente; b) i giornalisti, sia nel passato sia oggi, non devono chiedere il consenso alla pubblicazione dei dati personali di  cittadini protagonisti di fatti  e avvenimenti  di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.  L’articolo 21 (II comma) della  Costituzione afferma solennemente che la stampa non è soggetta ad autorizzazioni; c)  la legge 675/1996 era stata corretta dal Dlgs n. 171/1998 proprio sul punto del consenso nel senso  che le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante...non si applicano quando il trattamento dei dati.... è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità”; d) in tema di privacy, giudice esclusivo dei giornalisti è il loro Consiglio dell’Ordine (articolo 13 del “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”).


Va anche detto che la legge 675/1996 era stata corretta, come sopra riferito, dal Dlgs n. 171/1998. La struttura del vecchio articolo 25 della legge 675/1996 era in odore di anticostituzionalità sottoponendo la libera attività dei giornalisti al consenso degli interessati e all’autorizzazione del Garante. Dice l’articolo 12 del Dlgs 171/1998: “Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico”.


 In sostanza il cronista ha disco verde quando si occupa di fatti  e avvenimenti. Il cronista, però, ha precisi obblighi. Deve rispettare  “i limiti del diritto di cronaca”, cioè deve applicare i principi  deontologici della professione (tutela della dignità della persona e rispetto della verità sostanziale dei fatti, muovendosi in contesto di lealtà e buona fede al fine di rafforzare la fiducia tra la stampa e i lettori). Il giornalista può anche pubblicare notizie offensive ma a patto che siano vere.


La legge sulla privacy  non annulla un’altra legge centrale dell’ordinamento giuridico, la n. 633/1941 sul diritto d’autore. L’articolo 96 (in linea con l’articolo 10 Cc) protegge l’immagine della persona, che deve dare il consenso alla pubblicazione della sua foto. Senza il consenso, la pubblicazione della foto diventa un illecito civile. L’articolo 97  fissa le eccezioni: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Sul risvolto di tale norma si suole articolare l’ampiezza del diritto di cronaca: si può pubblicare tutto ciò che è collegato alla foto di persone coinvolte in fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.


 


3. L’errore abita anche al Palazzaccio di Roma e non solo a Vigevano. I giornalisti hanno diritto di leggere le sentenze nella forma integrale ma dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) secondo le regole deontologiche. Anche le informazioni del casellario sono divulgabili. Un grande equivoco. Solo un grande equivoco quello collegato alla lettura di due sentenze (n. 18993 e 19451/2005) della II sezione penale della Cassazione. I nomi degli imputati sono stati cancellati. Sulla prima pagina delle sentenze il cancelliere ha apposto un timbro: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi» (a norma dell'articolo 52  del  Dlgs 30 giugno 2003 numero 196)”. Il Dlgs 196/2003 è oggi il Testo unico sulla privacy, che ha inglobato la vecchia legge 675/1996.  Diversi giornali e notiziari radiotelevisivi hanno parlato di “privacy  sbarcata in Cassazione” nel senso che da quel giorno in avanti le generalità degli imputati sarebbero scomparse dalle cronache. Niente di più falso. Un equivoco, appunto, nato dalla cattiva lettura delle sentenze e dall’ignoranza del Testo unico sulla privacy. E’ già successo qualche mese fa un identico episodio al Tribunale di Vigevano.  I nomi continueranno a comparire nelle cronache. I nomi, invece, non compariranno nelle riviste giuridiche cartacee e in quelle informatiche,  nelle raccolte delle massime pubblicate sul web  o  sui cd. Vediamo come stanno le cose. Sull’articolo 52 del dlgs 196/2003 è il caso di osservare che:


a) l'articolo, su  richiesta dell'interessato “per motivi legittimi”, consente alla cancelleria di “apporre un’annotazione volta a precludere” l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi «in caso di riproduzione della sentenza, o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica”.


b)  nei casi previsti dai commi 1 e 2  dello stesso articolo la cancelleria o segreteria appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....».


c) secondo il settimo comma dello stesso articolo, “Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali”.


L’articolo 52, quindi, consente la pubblicazione “anche integrale” delle sentenze fuori dai casi relativi alle riviste giuridiche cartacee o informatiche, ai supporti  elettronici o al web. Il Testo unico sulla privacy rispetta totalmente i primi due commi dell’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Nella libertà di manifestazione del pensiero coesistono il diritto di cronaca, di informazione, di critica, la libertà di stampare le proprie idee e il diritto dei cittadini all’informazione. “Le libertà fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale...... I fondamentali diritti di libertà proclamati nella parte prima, titolo primo, della Costituzione, sono in gran parte compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati nell'articolo 2” (Corte costituionale, sentenza 122/1970).


A questo punto è necessaria una rapida rassegna dei punti più significativi del Dlgs 196/2003. Secondo l’articolo 137 del Dlgs n. 196/2003, ai trattamenti (effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità) non si applicano le disposizioni del  Testo unico del 2003  relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. In sostanza l’articolo 137, non prevedendo il disco verde del Garante o di soggetti privati, rispetta l’articolo 21 (II comma) della Costituzione che vuole la stampa non soggetta ad autorizzazioni. I giornalisti dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) con correttezza, secondo i vincoli posti dal Codice di deontologia della privacy del 1998, dagli articoli 2 e 48 della legge  n. 69/1963 (sull’ordinamento della professione giornalistica), dalle Carte di Treviso sulla tutela dell’infanzia e dalla Carta dei doveri del 1993.


Il trattamento dei dati – dice ancora l’articolo 137 - è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 (Consenso) e 26 (Garanzie per i dati sensibili).  In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136  (trattamenti effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità)  “restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.


L’articolo 12 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy)  tratta la “Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali” (Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'articolo 24 della legge n. 675/1996. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'articolo 5). Ciò significa che  i giornalisti possono raccontare quello che risulta scritto nel Casellario giudiziale a carico di ogni persona:  sentenze di condanna, ordini di carcerazione, misure di sicurezza, provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Il diritto di cronaca, collegato a fatti di attualità, vince in maniera ampia.


 


4. Milano e Lecco: perquisizione al “Corriere della Sera” e attentato al diritto dei giornalisti di veder rispettato il segreto professionale (come vogliono le sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo). Il 25 maggio la Procura di Brescia ha ordinato una perquisizione nella redazione del “Corriere della Sera” di via Solferino. Il giornale aveva pubblicato quel giorno un articolo sulle pistole Beretta vendute alla guerriglia irachena, argomento sul quale era in corso una delicata inchiesta. La decisione della Procura  appare come una pagina nera nella storia della magistratura italiana: la Corte di Strasburgo, con le sentenze Goodwin e Roemen, ha vietato chiaramente le perquisizioni nelle sedi dei giornali e ha tutelato il segreto professionale dei giornalisti. Tutto ciò al fine di proteggere il diritto dei cittadini a una informazione libera e completa. Anche la  VI sezione penale della  Cassazione, con la sentenza n. 85 del 21 gennaio 2004,  ha stabilito che “il segreto professionale sulle fonti, sancito dall'articolo 200 (comma 3) del Codice di procedura penale, si estende a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie”. Il Pm di Brescia, invece, ha  interrogato il giornalista, che ha scritto l’articolo sulle pistole Beretta fornite alla guerriglia irachena.


La Cassazione ha scritto ancora che “l'attività giornalistica è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione”.


Le autorità italiane sono tenute a essere fedeli alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo  e alle interpretazioni che degli articoli della convenzione dà soltanto la Corte di Strasburgo. La decisione del Pm di Brescia  è grave anche perché  pone l’Italia fuori dalla  Convenzione. A questo punto si impone (o si imporrebbe) un intervento del Csm.


La Procura di Lecco, invece, ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei riguardi del direttore responsabile e di un redattore del periodico "La Gazzetta di Lecco". I due giornalisti sono accusati di aver violato l’articolo 371 bis del Cp perché dinanzi al Pm hanno taciuto i nominativi delle fonti di una notizia pubblicata in data 24 aprile 2004, invocando il segreto professionale.


L’Ordine di Milano ha chiesto al Csm "un intervento rapido ed efficace a tutela del diritto dei cittadini all’informazione e contro ogni iniziativa che sia oggettivamente una limitazione della "libertà di informazione e di critica", principio cardine della legge professionale dei giornalisti e che mette i giornalisti, mediatori intellettuali, al servizio della comunità nazionale". In particolare:


a) dovrebbe essere sanzionato disciplinarmente il comportamento del Pm di Lecco che non ha applicato al caso concreto le sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo e che, invece, è tenuto ad "applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo" (in Fisco, 2001, 4684);


b) il Pm di Lecco dovrebbe essere richiamato anche al rispetto sostanziale del primo e del secondo comma dell’articolo 21 della Costituzione come impone la sentenza n. 1/1981 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto "il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà, che è, a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione";


c) il Pm di Lecco dovrebbe essere richiamato inoltre a leggere correttamente l’articolo 200 del Cpp nel senso che soltanto il giudice può interrogare i giornalisti sul terreno delle fonti fiduciarie e del correlato segreto professionale dei giornalisti.


La Corte di Strasburgo, con la sentenza Goodwin e poi con la sentenza Roemen, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che "di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività".


 


5. Libertà di Stampa. Torniamo alla Costituzione e alle Convenzioni internazionali. Via d’uscita: “Giornalisti nella Costituzione”.


5.1. I principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali sulla libertà di stampa. L’articolo 21 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, afferma solennemente che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». L’unico limite esplicito è posto nelle manifestazioni (a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie al buon costume» rispetto alle quali «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». La libertà di manifestazione del pensiero - in uno sforzo interpretativo dell’articolo 21 -  abbraccia oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa; la libertà e il diritto di cronaca e di critica  nonché il diritto dei cittadini all’informazione. Nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee».


Le convenzioni e  i patti internazionali rafforzano in Italia la tutela dei diritti fondamentali della  persona anche nel campo della libertà di manifestazione del pensiero.


La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite (assemblea di cui l’Italia fa parte dal 1954), all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo  ha diritto alla libertà di opinione  e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni  mezzo e senza riguardo a frontiere».


La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848) all’articolo 10 (Libertà di espressione) afferma: «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere  interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».


La Convenzione deve il suo successo  al fatto di fondarsi su un sistema di ricorsi – sia da parte degli Stati contraenti sia da parte degli  individui -  in grado di assicurare un valido controllo in ordine al rispetto dei principi fissati dalla Convenzione stessa. La  Corte europea dei diritti dell'uomo (“Corte di Strasburgo”)  è in sostanza un tribunale  internazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali al quale può essere proposto ricorso  per la violazione di diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sia dagli Stati  contraenti e sia dai cittadini dei singoli Stati europei.


Il Patto internazionale di New York  sui diritti civili e politici (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende  la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica».


La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 27 maggio 1991 n. 176) all’articolo 13 afferma: «Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere  o di  divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale scritta, stampata od artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo».


In sostanza il principio che  ogni persona abbia il diritto di manifestare liberamente il suo pensiero con ogni mezzo stabilito dal legislatore costituzionale italiano cammina di pari passo con il  «diritto alla libertà di espressione» («diritto che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere  o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità»)  sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’articolo 10 della Convenzione, mutuato dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, è stato ampliato successivamente dall’articolo 19 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici il quale stabilisce: <...Ogni individuo ha il diritto della libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo a sua scelta>.


Queste enunciazioni formano un intreccio di rango costituzionale. Non sfugga la rilevanza  dell’inserimento, attraverso leggi ordinarie, della Convenzione europea  per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del Patto di New York relativo ai diritti civili e politici nell’ordinamento giuridico dello Stato: il diritto di «cercare, ricevere e diffondere  informazioni attraverso la stampa» figura esplicitamente nel nostro ordinamento e allarga la sfera del «diritto di manifestare il pensiero» tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Si tratta di un crescendo di affermazioni e riconoscimenti che, partendo dalla solenne dichiarazione dell’articolo 21 della nostra Costituzione, passando attraverso le interpretazioni e le applicazioni della legislazione ordinaria e delle sentenze emesse da Corti di giustizia (tra le quali spicca la Corte europea dei diritti dell’uomo) di ogni ordine e grado, tornano all’articolo 21 citato disegnandone con estrema chiarezza i contenuti anche nei confronti della attività dell’Ordine dei giornalisti il quale «organizza coloro che per professione manifestano il pensiero» (sentenza n. 11/1968 della Corte Costituzionale).


Quando parliamo della libertà di informazione parliamo, quindi, di libertà di espressione e di opinione, di libertà di cronaca e di critica, valori di tutti i cittadini di una Nazione ma che trovano il momento più esaltante nel giornalismo e nella professione giornalistica. I giornalisti si pongono come mediatori intellettuali tra i fatti che accadono e i cittadini che leggono, ascoltano o vedono le immagini sul piccolo schermo. La libertà di informazione è il perno di ogni altra libertà riconosciuta dalla Costituzione. Tale dottrina trova il suo fondamento politico, il suo incipit, nell’articolo 11 nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. L’articolo 11 di quella prima Carta riconosce che «la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge».  La libertà di manifestazione del pensiero va, però, di pari passo con altri valori alti della Costituzione repubblicana (l’onore e l’identità della persona, l’obbligo per il giornalista di informare in maniera corretta). Resta inteso, infatti, che «perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell’informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta» (Cassazione penale, sentenza n. 5259/1984). Con la sentenza n. 2113/1997 la Cassazione penale  chiede inoltre «la corrispondenza rigorosa tra  i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento della verità della notizia e il controllo dell’attendibilità della fonte». Il giornalista deve ubbidire a questa regola fissata dalla sua legge professionale: «E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».  «Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa» (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli;  Foro It., 1997, I, 938).


 5. 2. Diritto di cronaca, diritto dei cittadini all’informazione e Corte costituzionale. La tutela più forte e incisiva dell’attività giornalistica viene dalla Corte costituzionale, che ha stabilito via via principi, che il legislatore avrebbe dovuto tradurre in leggi:


«I giornalisti preposti ai servizi di informazione sono tenuti alla maggiore obiettività e (devono essere) posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale» (sentenza 10 luglio 1974 n. 225).


 «Esiste un interesse generale alla informazione - indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione - e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee» (sentenza 15 giugno 1972 n. 105).


 «I grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse» (sentenza 30 maggio 1977 n. 94).


 5. 3. I principi (in tema di “Libertà di espressione e d'informazione”) affermati nella “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione europea (o “Carta di Nizza”, 7-9 dicembre 2001) e nel “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” (Roma, 13 ottobre 2004).


La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità. Questa realtà è già espressa nel trattato sull'Unione europea (TUE). In effetti, l'articolo 6 (ex articolo F) del TUE afferma al paragrafo 1 che "l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri", mentre il paragrafo 2 dello stesso articolo ricorda che "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario". E' inoltre opportuno ricordare che la Corte di giustizia europea ha confermato e definito nella sua giurisprudenza l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali.  E’ indubbio che tra i diritti fondamentali trovino posto la libertà di espressione, la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza  interferenza di pubbliche autorità. 


Il Consiglio europeo di Nizza (7-9 dicembre 2000) ha approvato la Carta dei diritti fondamentali (oggi battezzata la “Carta di Nizza”). La Carta  è oggi parte della Costituzione europea. Il testo non ha valore giuridico vincolante per gli Stati membri.


Il Capo II della “Carta di Nizza”  abbraccia 14 articoli dedicati alle libertà: accanto ai diritti classici, quali la libertà personale, il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza o religione, e la libertà di riunione e di associazione, della scienza e delle arti, si affiancano nuovi diritti, come il diritto all'obiezione di coscienza, l'estensione del diritto di proprietà alle opere intellettuali .Si prevede il riconoscimento del diritto a sposarsi e del diritto di costituire una famiglia. L’articolo 8 (“Protezione dei dati di carattere personale”) tutela la privacy: “1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o in virtù di un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”. In particolare l’articolo 11 dedicato alla “Libertà di espressione e d’informazione” afferma: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiere. 2. La libertà dei media e  il loro pluralismo sono rispettati”.


La tesi della possibile efficacia vincolante della Carta ha trovato successivamente più di un riscontro anche a livello nazionale: la sentenza n. 135/2002 della Corte costituzionale ha richiamato “la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (artt. 7 e 52), … ancorché priva di efficacia giuridica – per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei”, mentre un’ordinanza della Corte d'Appello di Roma (Sezione lavoro, 11 aprile 2002)  ha ritenuto che “la Carta dei diritti, anche se non ancora inserita nei trattati, è ormai considerata pienamente operante come punto di riferimento essenziale non solo per l'attività delle istituzioni comunitarie, ma anche per l'attività interpretativa dei giudici europei”.


Il  “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa” (meglio noto come “Costituzione europea”), firmato a Roma il 13 ottobre 2004,  riprende all’articolo II-71 (Libertà di espressione e d'informazione) le precise definizioni elaborate a Nizza: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera; 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”. Dopo il  voto francese e olandese di fine maggio, la Costituzione europea è in alto mare. Teniamoci stretto il Trattato di Nizza e cerchiamo di farlo camminare sul terreno concreto dei fatti fino a farlo diventare veramente vincolante. Sarebbe un bel passo in avanti sulla via che dovrebbe portare alla costruzione dell’ Europa unita (sul piano politico).


 5.4. La professione giornalistica, come quella degli avvocati e dei medici, è nella Costituzione. Il secondo comma dell’articolo 21 della Costituzione afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni  o censure. La stampa “vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  dei (giornalisti) professionisti”. La Costituzione e la Corte costituzionale disegnano, quindi,  una professione giornalistica come professione della libertà. Il nuovo diritto fondamentale dei cittadini all’informazione presuppone la presenza e l’attività di giornalisti vincolati a un percorso formativo universitario  (come impongono la direttiva comunitaria n.  89/48/CEE  e il comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 4/1999), a una deontologia specifica e a un giudice disciplinare nonché a un esame di Stato. Ormai è maturo il tempo perché i giornalisti, siano inseriti nella Costituzione. Nella carta fondamentale va scritto che i giornalisti sono soggetti soltanto alla Costituzione e alla deontologia professionale. L’Antitrust, sbagliando, ha affermato che soltanto gli avvocati e i medici sono nella  Costituzione (con riferimento agli articoli 24  e  32, che parlano del diritto di difesa e del diritto alla salute). Il secondo comma dell’articolo 21 della Costituzione afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni  o censure. La stampa è fatta, alimentata, progettata e creata dai giornalisti professionisti. “L'esperienza dimostra – come ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza n. 11/1968 - che il giornalismo, se  si  alimenta   anche   del   contributo  di  chi  ad  esso  non  si  dedica  professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  dei  professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della  stampa  periodica,  che  a  sua  volta  è condizione essenziale di quel libero confronto di idee  nel  quale  la  democrazia affonda  le  sue  radici vitali”.


La Costituzione e la Corte costituzionale disegnano, quindi,  una professione giornalistica come professione della libertà. “Quella libertà che  - come ha scritto Mario Borsa -  prima di essere un diritto è un dovere”. Il monito di Mario Borsa, - giornalista liberale,  corrispondente per lunghi anni del “Secolo” da Londra, combattente della libertà negli anni della dittatura fascista e poi direttore del  “Corriere della Sera” nel 1945/1946 -,  recuperato da   Walter Tobagi  con un  saggio pubblicato nel 1976 (su “Problemi dell’informazione”), è questo: “Dite sempre quello che è bene e che vi par tale anche se questo bene non va precisamente a genio ai vostri amici; dite sempre quello che è giusto, anche se ne va della vostra posizione, della vostra quiete, della vostra vita. Siate dunque indipendenti e inchinatevi solo davanti alla libertà, ricordandovi che prima di essere un diritto la libertà è un dovere”.


Il secondo comma dell’articolo 21 va incrociato con il quinto comma  dell’articolo  33 della Costituzione: “È prescritto un esame di Stato ...per l'abilitazione all'esercizio professionale”.  Lo Stato, quindi, deve garantire i cittadini sulla preparazione  dei giornalisti “all’esercizio professionale”. Su questa base il Parlamento ha stabilito (con la legge n. 69/1963) che esiste una professione giornalistica, che è stata poi organizzata, come prescrive l’articolo 2229 del Codice civile,  con l’Ordine (giudice disciplinare e giudice delle iscrizioni) e l’Albo: “Non  spetta  alla  Corte  valutare  l'opportunità  della creazione dell'Ordine,  perché  l'apprezzamento  delle   ragioni   di   pubblico interesse   che   possano   giustificarlo   appartiene  alla  sfera  di discrezionalità riservata al legislatore. Compete,  invece,  alla  Corte accertare  se  la  riserva  della  professione  giornalistica  ai  soli iscritti all'Ordine ed il modo in  cui  la  legge  ha  disciplinato  il regime  dell'albo comportino la violazione del principio costituzionale -  articolo  21  -  che  a  tutti  riconosce  il  "diritto  di  manifestare liberamente  il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione": un diritto, come altre volte  è  stato detto (cfr. sent. n. 9 del 1965), coessenziale  al  regime  di  libertà  garantito dalla   Costituzione,   inconciliabile  con  qualsiasi  disciplina  che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati, e  di fronte  al  quale  non  v'è  pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa Carta costituzionale”.


La legge istitutiva dell’Ordine (n. 69/1963), realizzando un proposito espresso fin dal 1944 dal legislatore democratico (art. 1 del D.L.  Lt.  23  ottobre 1944, n. 302), disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: essa – come si legge nella sentenza n. 11/1968 della Consulta - non tocca il diritto che a "tutti" l'articolo 21 della Costituzione riconosce: “Questo sarebbe  certo violato  se  solo  gli iscritti all'albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma è da escludere che una  siffatta  conseguenza  derivi dalla  legge”. Ha scritto ancora la Consulta: “Chi tenga presente il complesso mondo della  stampa  nel  quale  il giornalista  si  trova  ad operare o consideri che il carattere privato delle imprese editoriali ne condiziona le possibilità di  lavoro,  non può  sottovalutare  il rischio al quale è esposto la sua libertà né può negare la necessità di misure e di strumenti a salvaguardarla. Il fatto che il giornalista esplica la  sua attività  divenendo  parte  di  un  rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che si giustificherebbe  solo  in  presenza  di  una  libera professione,   tale  il  senso  tradizionale.  Quella  circostanza,  al contrario, mette in risalto l'opportunità che  i  giornalisti  vengano associati  in  un  organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori  di  lavoro,  possa  contribuire  a  garantire  il rispetto  della  loro  personalità  e,  quindi,  della  loro libertà: compito, questo, che supera di  gran  lunga  la  tutela  sindacale  del diritti  della  categoria  e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di  ente  pubblico vigili,  nei  confronti  di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza  di  quella  dignità  professionale  che  si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla”.  


La Consulta ha superato anche le riserve sul praticantato con questo ragionamento: “La Corte osserva che, se è vero che ove il soggetto interessato non trovi un  giornale  che  lo  assuma come   praticante   egli  non  potrà  mai  intraprendere  la  carriera giornalistica, è altrettanto vero che neppure il giornalista  iscritto può  svolgere  la  sua attività professionale se non trova un editore disposto ad assumerlo: il che dimostra che ci  si  trova  di  fronte  a  conseguenze  che  non derivano dalla legge in esame, ma dalla struttura privatistica delle imprese editoriali, nell'ambito della quale  la  non discriminazione può essere assicurata soltanto dalla concorrenza della molteplicità delle iniziative giornalistiche”. Oggi la presenza di 15 scuole di giornalismo, riconosciute dall’Ordine, hanno attutito di molto le polemiche sull’accesso alla professione.


E’ di importanza strategica per una società democratica il nuovo diritto fondamentale dei cittadini all’informazione (“corretta e completa”), costruito dalla Corte costituzionale (vedi tra le tante la sentenza n. 112/1993) sulla base dell’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Questo nuovo diritto fondamentale presuppone la presenza e l’attività di giornalisti vincolati a un percorso formativo universitario  (come impongono la direttiva comunitaria n.  89/48/CEE  e il comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 4/1999), a una deontologia specifica e a un giudice disciplinare nonché a un esame di Stato, che ne accerti la preparazione come prevede appunto  l’articolo 33 (V comma) della Costituzione.


Gli Ordini, enti pubblici, hanno la specifica competenza della tenuta dell’albo, dei giudizi disciplinari, della proposta della tariffa professionale nonché della liquidazione dell’onorario. Tali funzioni sono assegnate a tutela non degli interessi della categoria professionale ma della collettività nei confronti dei professionisti: tale principio è fissato nella sentenza n. 254/1999 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (magistratura equiparata al Consiglio di Stato).  Molti sostengono, invece,  che  “gli Ordini hanno la finalità di tutelare (solo) gli interessi della categoria”.  Ma non è così. Secondo il Consiglio della Giustizia amministrativa della regione siciliana, invece, gli Ordini, devono tutelare gli interessi dei clienti dei professionisti. “Le specifiche competenze della tenuta dell’albo, dei giudizi disciplinari, della redazione e della proposta della tariffa professionale nonché della liquidazione dei compensi — scrive il Cgars – sono assegnate dalla legge agli Ordini essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti la professione, la quale solo giustifica l’obbligo dell’appartenenza all’Ordine, e non già per una tutela degli interessi della categoria professionale che farebbe degli Ordini un’abnorme figura d’associazione obbligatoria, munita di potestà pubblica, per la difesa di interessi privati settoriali”. Un concetto, questo, che prefigura un ruolo moderno degli Ordini non più intesi come corporazione ma come enti pubblici che  concorrono ad attuare valori e finalità propri della Costituzione repubblicana.


 


 





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