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Il Sole 24 Ore Martedì 23 Aprile 2024 Pagina 38-

UE CONTRO LE AZIONI BAVAGLIO VERSO GIORNALISTI ED EDITORI.

Di MARINA CASTELLANETA

L’Unione europea prova a bloccare il dilagare delle azioni bavaglio, in particolare contro i giornalisti. E lo fa con la direttiva 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 aprile. È il primo atto vincolante adottato sul piano internazionale ed europeo che fissa strumenti comuni per gli Stati per limitare l’utilizzo delle Strategic lawsuits against public participation (Slapps) e frenare le azioni giudiziarie vessatorie nello spazio Ue. L’obiettivo principale è garantire una tutela a giornalisti, in particolare investigativi, editori, difensori dei diritti umani che sono sempre più di frequente colpiti da procedimenti giudiziari civili per impedire la pubblicazione di notizie scomode. L’intervento dell’Unione europea è stato determinato dall’uccisione della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia che, per anni, è stata oggetto di azioni giudiziarie vessatorie, continuate anche dopo la sua morte. In diverse occasioni, il Parlamento europeo aveva lanciato l’allarme sul livello della libertà dei media in Europa attestato anche dalla retrocessione nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa di diversi Stati membri. Con la direttiva, che si colloca nel contesto della cooperazione giudiziaria civile, il Consiglio e il Parlamento hanno predisposto regole comuni in materia di giurisdizione anche per impedire il “libel tourism” ossia l’avvio di azioni giudiziarie civili in luoghi in cui la legge applicabile porta a conseguenze più negative per il convenuto (di frequente giornalista o editore). Nel testo è individuata una nozione Ue di «procedimento giudiziario abusivo» che ha come fine sostanziale impedire la partecipazione pubblica e in cui, di frequente, vi è uno squilibrio di potere tra le parti. Tra gli indizi che mostrano l’esistenza di una Slapp vi sono la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda, l’esistenza di procedimenti multipli avviati dall’attore o dai suoi associati in relazione a questioni simili; la presenza di intimidazioni, molestie o minacce, l’uso in malafede di tattiche procedurali come il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica del foro fraudolenta o pretestuosa, l’interruzione della causa in fase avanzata del procedimento in malafede. Per applicare la direttiva, però, è richiesto che le domande manifestamente infondate o i procedimenti giudiziari abusivi in materia civile abbiano implicazioni transfrontaliere e siano avviate nei confronti di persone fisiche o giuridiche «in ragione della loro partecipazione pubblica». Con una raccomandazione, però, la Commissione ha chiesto un allargamento del perimetro anche a casi interni. La direttiva fornisce norme minime consentendo agli Stati di adottare regole più favorevoli nei confronti di giornalisti e attivisti per assicurare il diritto alla libertà di informazione. Nel caso in cui sia avviato un procedimento giudiziario abusivo legato alla partecipazione pubblica, il giornalista o attivista citato in giudizio potrà chiedere che venga versata una cauzione o che il giudice proceda al rigetto anticipato della domanda. Nel caso di richiesta di cauzione, l’attore dovrà versare un importo a copertura delle spese stimate del procedimento, incluse le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto. Inoltre, ma questo solo se è previsto dall’ordinamento interno, nella cifra potrà essere incluso un importo per i danni. Nell’attuare la direttiva, gli Stati dovranno garantire un trattamento accelerato delle richieste di garanzie procedurali e dovranno stabilire l’onere della prova della fondatezza della domanda su chi propone il ricorso. Inoltre, gli organi giurisdizionali investiti di procedimenti giudiziari abusivi potranno infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sulla parte che ha avviato l’azione bavaglio. Le norme interne di attuazione della direttiva dovranno essere adottate entro il 7 maggio 2026.





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