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Cassazione sulla
diffamazione:
“il testo va letto
nel contesto”.
Così anche una
notizia vera può
assumere una
portata diffamatoria.

In tema di diffamazione, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa.


In altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sé che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva. Inoltre, nel rapporto di interazione tra testo e contesto, vanno tenuti in considerazione il titolo dell'articolo, l'occhiello, il suo contenuto e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come un unico contesto del quale va sanzionato il risultato diffamatorio.


Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazione emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 25157 del 14 ottobre 2008, Pres. Preden, Rel. Segreto in www.legge-e-giustizia.it).


 


 


 


 


 





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