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INPGI, va in porto l'opzione di trasferire i giornalisti dipendenti all'Inps. All’articolo 29 la manovra prevede che, dal 1° luglio 2022, l’Istituto confluisca nell’Inps. L’operazione serve a “garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti”, si legge nel testo della bozza della legge di Bilancio. Salvi i diritti maturati al 30 giugno 2022. L'INPGI/2 sopravviverà. All'Inps metà del personale dell'Inpgi. - IN CODA IL TESTO DELLA BOZZA DI RIFORMA (ddl 2448) - SEGUE IL COMUNICATO DELL'ISTITUTO.

Milano, 28 ottobre 2021.  Il Sole 24 Ore, con un articolo firmato da  Federica Micardi, annuncia oggi l'imminente passaggio dell'Inpgi/1  all'Inps, mentre l'inpgi/2 (gestione separata)  sopravviverà. La norma, che deciderà il destino dell'Istituto entrerà nei capitoli della legge di Bilancio. Questo articolo della Legge di bilancio, il numero 28, rivoluziona in 17 commi la nostra previdenza e consente l’ingresso di Inpgi 1 in un Fondo speciale dell’Inps. La crisi dell'inpgi è stata determinata dal calo del numero dei giornalisti contributori e dall'aumento del numero dei giornalisti pensionati e prepensionati. E' rimasta sul tavolo a lungo anche l'altra ipotesi di soluzione che puntava all'allargamento della base cntributiva con l'assorbimento di 22mila comunicatori, che avrebbe dato un gettito  annuo di 250 milioni ritenuto, però, giudicato insufficiente. I comunicatori erano, comunque, contrari all'operazione.


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IL TESTO DELLA BOZZA DI RIFORMA.


INPGI 1/INPS- Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti - Bozza dell'art. 28 del disegno di legge di bilancio 2022.


ART. 28.(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)



  1. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

  2. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.


 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.


 4.Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.


5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.


 6. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.


 7.A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.


 



  1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l’INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.


 



  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 13 e 17.


 



  1. I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.


 



  1. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


 



  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.


 



  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da trasmettere per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.


 



  1. Entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui di cui al comma 13.


 



  1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.


 



  1. L'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.


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COMUNICATO INPGI 28/10/2021


INPGI 1/ CONCLUSI I LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER IL RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’A.G.O.


DUE IPOTESI PER GARANTIRE CONTINUITÀ E SOSTENIBILITÀ ALLE TUTELE PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ATTIVI E PENSIONATI


Lo scorso 20 ottobre è giunta a termine l’attività della Commissione Tecnica incaricata di approfondire le misure di riforma volte al ripristino della sostenibilità economico-finanziaria della Gestione previdenziale dell’INPGI sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.


Tale Gestione, come è noto, presenta una situazione di squilibrio economico imputabile, in particolare, al perdurare nel tempo delle condizioni di crisi del settore editoriale e al processo di contrazione del lavoro giornalistico svolto in forma dipendente per effetto delle trasformazioni del mondo dell’informazione e, più in generale, dei modelli organizzativi del tessuto imprenditoriale che prediligono il ricorso al lavoro autonomo.


La Commissione – istituita dall’art. 67, comma 9-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di cui hanno fatto parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento per l’Editoria presso la stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Economia e i vertici dell’INPGI – ha avviato i lavori il 7 settembre 2021 concentrandosi, in particolare, nell’analisi di due principali scenari di intervento, valutandone – oltre alle condizioni di fattibilità tecnica – i relativi impatti sui sistemi previdenziali e sulla finanza pubblica.


Il primo scenario è costituito dall’ipotesi di intervento sulla platea degli iscritti alla Gestione previdenziale dell’INPGI, prevedendo l’estensione della competenza assicurativa dell’Istituto anche a tutti i lavoratori occupati presso le aziende operanti nella “filiera” dell’informazione, a prescindere dall’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti.


Sulla base di tale ipotesi verrebbero assicurati presso l’INPGI, oltre agli attuali iscritti, quei lavoratori che, a prescindere dalle mansioni svolte, prestano la loro attività presso le imprese editoriali e presso i relativi fornitori di contributi informativi e servizi amministrativi, individuati in base a parametri costituiti dai codici di classificazione ATECO e alle relative attività censite presso il Registro delle imprese.


Le  elaborazioni e proiezioni statistico attuariali elaborate al riguardo, basate su una stima di circa 22.000 lavoratori attualmente assicurati presso l’INPS, fanno emergere il ripristino delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria della gestione previdenziale nel medio-lungo periodo, anche in presenza di variabili macroeconomiche con un andamento eventualmente peggiore di quello ufficialmente stimato.


La seconda ipotesi presa in esame dalla Commissione ha riguardato, invece, l’eventualità di trasferire all’INPS la funzione previdenziale della Gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI, prevedendo dei criteri che siano in grado di garantire la tutela delle posizioni giuridiche già maturate dagli iscritti attivi e pensionati.


Lo scenario elaborato, quindi, realizzerebbe un trasferimento di un ramo di attività dall’INPGI all’INPS – comprensivo delle relative risorse strumentali e finanziarie che afferiscono a detto ramo – prevedendo, in via transitoria, un percorso tecnico-amministrativo per la definizione degli aspetti procedurali legati alla transizione delle posizioni previdenziali.


Sono state, al riguardo, approfonditi anche gli aspetti finanziari, che implicherebbero lo stanziamento di apposite risorse a carico del bilancio statale per la copertura dei relativi oneri che l’INPS sosterrebbe a seguito dell’acquisizione della Gestione previdenziale oggetto del trasferimento.


L’INPGI, in tale eventualità, manterrebbe comunque la propria autonomia, continuando a gestire le funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria in favore dei colleghi che svolgono la professione in forma autonoma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attualmente assicurate nell’ambito dell’apposita Gestione separata, istituita ai sensi del dlgs n. 103/96.


In merito ai due scenari descritti la Commissione ha redatto una apposita Relazione, corredata da due ipotesi di relative disposizioni normative attuative degli stessi, che sarà sottoposta – unitamente alla corposa e approfondita mole di documentazione esaminata e prodotta – all’attenzione del Governo per le opportune valutazioni.


“Le conclusioni della Commissione dimostrano il grande lavoro che l’Inpgi ha fatto per proporre una soluzione di sistema e tecnicamente percorribile alla propria situazione di crisi strutturale. Una soluzione – ha detto la Presidente Marina Macelloni – per la quale combatteremo fino all’ultimo. Se la politica sceglierà invece la strada del passaggio parziale all’Inps sappiamo che lo farà con un percorso, frutto di un negoziato difficile e non scontato, il più possibile tutelante degli iscritti e di tutte le loro prerogative. Questo era il nostro dovere di amministratori e penso che lo abbiamo assolto nel migliore dei modi. In ogni caso, l’Inpgi continuerà ad esistere e continuerà ad essere, come è sempre stato, un punto di riferimento fondamentale per i giornalisti”.





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