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Stampa

Deontologia giornalistica,
nuova versione
della Carta di Treviso

--(di Uspi)


Carta di Treviso (bozza)
La Carta di Treviso, approvata nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi – d’intesa con
Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso – fissa le regole deontologiche
riguardanti i minorenni. Tale documento, già rivisto nel 2006, alla luce dei cambiamenti intervenuti
nel mondo dei media, viene modificato e aggiornato da Ordine dei giornalisti e Fnsi nell’attuale
versione approvata il ……
La Carta trae ispirazione dai principî e dai valori della Costituzione, della Convenzione Onu
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, recepita in Italia dalla legge n. 176/1991, delle normative
internazionali ed europee e della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti (n. 69/1963) per
estensione dell’art. 2.


 PRINCIPÎ
Finalità primaria e vincolante della Carta di Treviso è tutelare al massimo possibile
l’armonico sviluppo dell’identità del minorenne senza distinzione di genere, status sociale, origine
etnica, nazionalità, lingua, religione e credo politico.
I profondi cambiamenti intervenuti nell’informazione multimediale, caratterizzata da
velocità crescente, impongono ai giornalisti di prestare ancora più sensibilità e attenzione
nell’osservanza dell’obbligo di tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza..
Nessun minorenne potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illecite nella sua
sfera privata né subire offese all’onore o alla reputazione.
Fermo restando il diritto-dovere di informare, deve prevalere comunque il superiore
interesse dei bambini e degli adolescenti. Le trasformazioni in atto nel mondo dei media non
comportano un’attenuazione della tutela dei loro diritti. Espressione di tale tutela è l’anonimato
del minorenne.
Il giornalista opera attraverso il bilanciamento responsabile dei principi costituzionali
riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti.
Il giornalista rende sempre nota la sua attività. Il suo approccio al minorenne, la raccolta
delle informazioni – anche attraverso i social – e la rappresentazione dei fatti in cui sono coinvolte
le persone di minore età non possono ledere la loro integrità psico-fisica, affettiva e di relazione.
La rappresentazione dei fatti di vita del minorenne, a prescindere dal medium utilizzato,
deve avvenire attraverso un linguaggio che non alteri la percezione della realtà. Vanno usate le
parole e le immagini più appropriate, evitando stereotipi o termini suggestionanti che determinino
una percezione lesiva della dignità di bambini e adolescenti o dannosa per la formazione della loro
identità. Vanno evitate le forme di sovraesposizione mediatica dei minorenni e non va
assecondato né sfruttato il loro desiderio di protagonismo o di visibilità attraverso qualsiasi mezzo
d’informazione.
Resta in capo al giornalista la responsabilità di decidere in merito alla rappresentazione dei
fatti in cui è coinvolto il minorenne, anche in caso di autorizzazione dei genitori, fermo restando
l’obbligo che nella descrizione di dettagli si attenga ai principi dell’essenzialità dell’informazione e
della continenza. Il rischio di danneggiare lo sviluppo psico-fisico del minorenne può non sussistere
quando il servizio giornalistico ne valorizzi le azioni e la personalità.
Sulla base di questi principî e dei riferimenti contenuti nel Testo Unico della deontologia e
di quanto previsto dalle «Regole deontologiche» in materia di privacy e tenuto conto che
l’ordinamento giuridico riconosce che l’esercizio dei diritti sia declinato in funzione dell’età e delle
altre circostanze di fatto, Ordine dei giornalisti e Fnsi individuano le seguenti regole che si
applicano a tutela di tutti i minorenni, anche in Paesi stranieri:
Articolo 1
(Responsabilità deontologiche, penali, civili e amministrative)
1. Il rispetto delle norme deontologiche non esime il giornalista dall’osservanza di tutte le
disposizioni penali, civili e amministrative che regolano l’attività di informazione in materia di
minorenni.
Articolo 2
(Tutela dell’anonimato e della riservatezza)
2.1 Vanno garantiti l’anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell’immagine
del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale
ma lesivi della sua personalità.
2.2 Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua
identificazione, quali ad esempio le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della
residenza, la scuola, le associazioni, le comunità fisiche e virtuali, i luoghi di culto frequentati e
qualsiasi altra indicazione o elemento di riconoscimento. Tra cui: foto e filmati anche se schermati,
messaggi e immagini on-line, elementi ambientali e di contesto che possano contribuire alla sua
individuazione. È irrilevante l’eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la
responsabilità genitoriale.
2.3 L’avvenuta diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di elementi identificativi non giustifica una
nuova pubblicazione né esime dalle sue responsabilità deontologiche il giornalista che li
riproponesse al pubblico.
Articolo 3
(Violenza, reati sessuali e fatti di straordinario interesse pubblico)
1) Anche nei casi di violenza, tentato suicidio, pedofilia, pedopornografia, prostituzione, tratta
minorile e in tutte le situazioni in cui vi è uno straordinario interesse pubblico non è comunque
giustificata la violazione dell’anonimato, della protezione dei dati personali e del divieto di
pubblicazione di elementi di contesto identificativi del minorenne a qualsiasi titolo coinvolto.
Articolo 4
(Eventi positivi)
1. Nel caso di eventi che diano positivo risalto al minorenne possono essere diffuse generalità,
immagini, filmati e interviste, sempre che non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico e che non
vi sia la manifesta opposizione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Vanno in ogni caso
evitati fenomeni di sovraesposizione, spettacolarizzazione e strumentalizzazione.
Articolo 5
(Raccolta informazioni e intervista del minorenne)
5.1 Il giornalista può intervistare, raccogliere e pubblicare immagini e opinioni del minorenne su
tematiche generali e di suo interesse, purché non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico e vi sia
il consenso dell’interessato nonché, ove possibile, quello di almeno uno dei genitori. Il consenso
dei genitori è sempre necessario per i minori di quattordici anni. In caso di minorenni stranieri,
accompagnati e non, il giornalista si avvale ove possibile di mediatori culturali e linguistici.
5.2 Fuori dai casi consentiti dall’articolo 4 e ferma restando la tutela dell’anonimato il giornalista,
sempre che non vi sia un impatto negativo sulla personalità del minorenne, può avvicinare il
maggiore di 14 anni e coinvolto in fatti di cronaca – ove possibile con il consenso di almeno uno
dei genitori – soltanto per raccogliere informazioni.
5.3 Nella fascia di età fra i 16 e i 18 anni il giornalista può intervistare e pubblicare le generalità e
l’immagine del minorenne coinvolto in fatti di cronaca che, ragionevolmente, non abbiano risvolti
giudiziari, sempre che vi sia il consenso dell’interessato e, ove possibile, quello di almeno uno dei
genitori, e sempre che non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico.
5.4 In ogni caso il giornalista tiene conto dell’età e del fatto che il minorenne può non conoscere
le dinamiche mediatiche. Valuta il grado di consapevolezza del minorenne rispetto ai fatti e alle
tematiche o alle possibili conseguenze. Il giornalista non suggestiona le risposte del minorenne,
né lo costringe a rivivere esperienze traumatiche o a esporre se stesso o i familiari a rischi. Non
vanno coinvolti i figli di detenuti o di collaboratori di giustizia. Il minorenne va interpellato solo
quando le informazioni che può fornire sono essenziali alla ricostruzione dei fatti.
5.5 Se il minorenne rifiuta di fornire le generalità o di essere intervistato ovvero di dare il
consenso all’uso della propria immagine, il giornalista ne rispetta la decisione, anche in presenza
di una eventuale autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
5.6 In ogni caso il giornalista tutela l’interesse del minorenne, evitando, sotto la propria
responsabilità, fenomeni di spettacolarizzazione, sovraesposizione e strumentalizzazione. Il 
giornalista ha inoltre la responsabilità di valutare se l’esposizione attraverso i media produce
conseguenze negative nei suoi confronti, a prescindere dal consenso del genitore.
Articolo 6
(Trasmissioni televisive, manifestazioni pubbliche e immagini simboliche)
6.1. Il minorenne non può essere coinvolto in trasmissioni televisive, radiofoniche o via web che
possano offenderne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di
comunicazione lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità e ciò anche a prescindere
dall’eventuale consenso dei genitori.
6.2. In caso di manifestazioni pubbliche il giornalista valuta l’opportunità di esporre
mediaticamente il minorenne coinvolto.
6.3 Particolare attenzione andrà posta nei confronti di eventi che possano dare luogo a
strumentalizzazioni da parte di adulti interessati a sfruttare, nel proprio interesse, l'immagine,
l'attività o la personalità del minorenne e questo a prescindere dalle fasce di età.
6.4. È consentita la pubblicazione dell’immagine del minorenne quando rivesta un rilevante valore
simbolico e sia volta a far prendere consapevolezza di fenomeni socialmente significativi, sempre
che non sia leso in concreto il suo interesse a un equilibrato sviluppo psicofisico e non vi siano
ricadute sul suo contesto di vita.
6.5. L’immagine del neonato può essere pubblicata se non si oppone chi esercita la responsabilità
genitoriale e non si violino le norme sulla riservatezza dei dati particolari o vi siano riferimenti
inappropriati al genere e/o al credo religioso
Articolo 7
(Affidamenti, adozioni e separazioni)
7.1 È responsabilità del giornalista tutelare l’anonimato e rispettare la dignità del minorenne in
affido, in comunità o adottato, evitando pregiudizi e luoghi comuni sul suo status e sulle sue
origini.
7.2 La medesima tutela è garantita nei confronti dei figli di genitori in condizione di separazione o
divorzio, utilizzando un linguaggio rispettoso della situazione che il minorenne sta vivendo.
7.3 In ogni caso il giornalista utilizza una terminologia appropriata anche con riferimento a
procedure e normative, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione.
Articolo 8
(Comportamenti autolesivi e tutela della memoria)
8.1 Nel caso di suicidi, comportamenti lesivi o autolesivi, fughe da casa, microcriminalità, posti in
essere da minorenni, occorre non enfatizzare i particolari né soffermarsi su modalità che possano
provocare effetti di suggestione o emulazione.
8.2 Nel caso di minorenni suicidi o morti per malattia va tutelata la loro memoria evitando la
diffusione delle generalità, delle immagini e di ogni altro elemento identificativo a meno che non
vi acconsentano gli aventi diritto.
8.3 Negli altri casi di minorenni deceduti, se il giornalista pubblica immagini o filmati ne rispetta la
dignità e la memoria, osservando i principi di continenza ed essenzialità.
Articolo 9
(Soggetti malati, feriti o vulnerabili)
9.1 Riguardo a minorenni malati, feriti, svantaggiati o in condizione di difficoltà, anche in presenza
del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, occorre porre particolare attenzione e
sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende, evitando sensazionalismi,
strumentalizzazioni o sfruttamento mediatico in nome di un sentimento pietoso e sempre
rispettando il prevalente interesse del minorenne.
9.2 Nel riferire vicende che coinvolgano i soggetti più vulnerabili, quali ad esempio i minorenni con
disabilità, i minori stranieri, i minorenni di seconda generazione, gli orfani di crimini domestici e i
minorenni autori di reato, va utilizzato un linguaggio rispettoso della loro dignità. Vanno evitati
pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni basati su etnia, colore, orientamento sessuale, lingua, credo
religioso, opinioni politiche, origini, stato di incapacità o situazione di povertà.
9.3 Nel caso di soggetti svantaggiati la tutela si estende fino a 21 anni
Articolo 10
(Casi di rapimento o scomparsa)
10.1 Nei casi di rapimento o di scomparsa, se si ritiene che la pubblicazione di dati personali e la
divulgazione di immagini siano nell’interesse del minorenne, andranno comunque acquisiti il
consenso dei genitori o dell’autorità giudiziaria.
10.2 Una volta data la notizia della conclusione della vicenda, occorre evitare sensazionalismi,
strumentalizzazioni o sfruttamento mediatico, osservando l’obbligo di essenzialità e sempre
rispettando il prevalente interesse del minorenne, a prescindere dall’eventuale consenso di chi
esercita la responsabilità genitoriale.
Ambito di applicazione e sanzioni
Le presenti norme si applicano a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a
chiunque, anche occasionalmente, svolga attività pubblicistica. La loro violazione comporta per i
giornalisti l’applicazione del Titolo III della legge 69/63





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