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Stampa

DECRETONE (dl 4/2019): 1.Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti; 2. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici (come l'INPGI) hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

Articolo 25-bis. (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni        



  1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti».





  • §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



Articolo 25-ter. (Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)



  1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.



  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.



  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.






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