Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
  » Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Stampa

CEDU. Caso Sallusti. Depositata la sentenza. Condanna all’Italia per la violazione della libertà di stampa. La sanzione inflitta (ossia il carcere per il giornalista) è incompatibile con la Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di espressione. Questo perché la detenzione ha un chilling effect (effetto dissuasivo) sicuro sulla libertà di stampa, anche se la pena non viene eseguita. La sanzione del carcere è sproporzionata e può essere ammessa solo nei casi di incitamento all’odio e alla violenza. Adesso, per evitare nuove condanne, è necessario un intervento rapido del Parlamento che deve procedere alla modifica legislativa delle norme del codice penale sulla diffamazione nonché dell’articolo 13 della legge n. 47/1948 sulla stampa.

8.3.2019  (www.marinacastellaneta.it) - L’Italia ha violato l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto alla libertà di espressione, inclusa la libertà di stampa. Lo ha scritto, ancora una volta, la Corte di Strasburgo nella sentenza nel caso Sallusti contro Italia depositata ieri (ricorso n. 22350/13, CASE OF SALLUSTI v. ITALY). Per la Corte europea la condanna per diffamazione e per omesso controllo nei confronti del giornalista è stata giusta e ha raggiunto un giusto bilanciamento tra diritti in gioco – libertà di espressione e tutela della reputazione – ma la sanzione inflitta ossia il carcere per il giornalista è incompatibile con la Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di espressione. Questo perché la detenzione ha un chilling effect sicuro sulla libertà di stampa, anche se la pena non viene eseguita. Così, l’Italia, nel prevedere la condanna al carcere per il giornalista Alessandro Sallusti, all’epoca dei fatti contestati direttore del quotidiano “Libero”, ha violato la Convenzione perché la sanzione del carcere è sproporzionata e può essere ammessa solo nei casi di incitamento all’odio e alla violenza. Il ricorso alla Corte era stato presentato dall’allora direttore responsabile del quotidiano “Libero” (oggi direttore de “Il Giornale”) sul quale nel 2007 erano stati pubblicati due articoli sulla vicenda di una ragazza di 13 anni che aveva deciso di abortire. Negli articoli, uno non firmato e l’altro scritto da un altro giornalista, si sosteneva che la ragazza era stata costretta all’aborto dai genitori e dal giudice tutelare, che aveva accolto la richiesta della ragazza. Una ricostruzione non conforme alla realtà. Il direttore responsabile Alessandro Sallusti era stato denunciato e condannato per diffamazione aggravata e per omesso controllo a 1 anno e 2 mesi di carcere, a una multa di 5mila euro, nonché al risarcimento dei danni pari a 30mila euro. Il verdetto era stato confermato in Cassazione e il tribunale di sorveglianza di Milano aveva deciso di disporre gli arresti domiciliari. Tuttavia, su istanza di Sallusti, con decreto del Presidente della Repubblica, la pena era stata convertita in una multa. Poi la decisione di ricorrere a Strasburgo che ha dato ragione al giornalista. E’ vero – osserva la Corte – che gli articoli erano diffamatori e che il direttore non aveva svolto il controllo dovuto, ma la sanzione è stata sproporzionata e non necessaria in una società democratica. Non è la prima condanna all’Italia. Già nella sentenza relativo al caso Belpietro e in quella relativa al caso Ricci, la Corte aveva accertato la violazione della Convenzione proprio per la previsione del carcere ammissibile solo in ipotesi eccezionali, che non possono riguardare l’omesso controllo nei casi di diffamazione.L’Italia dovrà versare al ricorrente 12mila euro per i danni non patrimoniali e 5mila per le spese sostenute. Adesso, per evitare nuove condanne, è necessario un intervento rapido del Parlamento che deve procedere alla modifica legislativa delle norme del codice penale sulla diffamazione nonché dell’articolo 13 della legge n. 47/1948. - TESTOIN http://www.marinacastellaneta.it/blog/condanna-allitalia-per-la-violazione-della-liberta-di-stampa-echr-condemns-italy-over-journalists-prison-sentence.html





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com