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Ammortizzatori sociali. Dal 1° gennaio. Nell'editoria la Cigs apre la strada a esodo e prepensionamenti. (Pubblichiamo il decreto interministeriale e la circolare 21/2017 del Ministero del Lavoro sul punto).

di Antonino Cannioto e di Giuseppe Maccarone/ilsole24ore


4.1.2018 - Da quest'anno sono in vigore le nuove regole in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (Cigs) per le imprese editrici. La nuova regolamentazione, declinata dall'articolo 25 bis del Dlgs 148/15, è stata ridefinita dal Dlgs 69/17 (si veda «Il Sole24Ore» del 13 dicembre). Di recente, il ministero del Lavoro ha pubblicato, nell'apposita sezione del proprio sito, il decreto interministeriale, previsto dal comma 10 del citato articolo 25-bis, che definisce i criteri per il riconoscimento del trattamento Cigs, ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell'editoria (in  http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-interministeriale-n-100495-del-23112017.pdf). Sulla materia, inoltre, il dicastero di via Flavia ha anche pubblicato la circolare 21/17 (in http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Circolare-21-2017.pdf ). Il ricorso alla Cigs è possibile per le seguenti causali: riorganizzazione aziendale per crisi; crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; contratto di solidarietà difensivo (Cds). Al trattamento possono fare ricorso, a prescindere dal requisito occupazionale in genere previsto dalla norma (oltre 15 dipendenti), le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale. La cassa può riguardare i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti e i dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. È necessaria un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per cui si richiede la Cigs. L'intervento di integrazione salariale per riorganizzazione e crisi può essere richiesto per un massimo di 24 mesi anche continuativi. In caso di ricorso alla cassa per Cds, i limiti temporali sono quelli stabiliti dalla disciplina generica (in genere 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; a determinate condizioni, il limite può raggiungere i 36 mesi). In tutto, per ciascuna unità produttiva, il trattamento di integrazione salariale straordinaria non può, comunque, superare la durata complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. A tale riguardo, valgono i periodi dal 1° gennaio 2018, anche se riferiti a trattamenti già in corso o richiesti antecedentemente.Il decreto, come anticipato, si preoccupa di definire (articoli 6 e 7) i criteri di ammissione relativi alla causali di accesso alla Cassa. I giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, che siano stati sospesi o abbiano fruito della Cassa per la causale di riorganizzazione in presenza di crisi per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo autorizzato, hanno la facoltà di optare per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge 416/81. L'opzione è esercitabile limitatamente al numero di unità ammesse dai competenti dicasteri (Lavoro-Economia), a seguito del recepimento in sede governativa degli accordi ministeriali e in relazione alle risorse finanziarie disponibili. L'accesso al trattamento pensionistico anticipato preclude ai giornalisti la possibilità di instaurare o mantenere rapporti di lavoro. Infine, riguardo al procedimento da seguire per richiedere la Cigs (per esempio termini e modalità di trasmissione delle istanze), il decreto rinvia alla disciplina ordinaria (articolo 25 Dlgs 148/15). I poligrafici, durante la fruizione di ognuna delle causali di accesso all'ammortizzatore sociale, possono accedere sia all'esodo che al prepensionamento, fermi restando i criteri di cui alla legge 416/81.


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5.1.2018 - Ammortizzatori. Le nuove regole. Cigs per l'editoria solo con un piano di interventi mirati. Nel piano non deve mancare un'evidenza di come l'azienda intenda attuare il recupero occupazionale dei lavoratori interessati dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario pari o superiori al 70 per cento. - di Antonino Cannioto e di Giuseppe Maccarone/ilsole24ore - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24262









 









 


 





 





 


 



 



 



 



 



 



 



 






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