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  Deontologia e privacy
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Privacy. Senza consenso vietato l'uso pubblicitario. Per gli indirizzi di posta tutela anche sui social

di Antonello Cherchi/ilsole24ore


ROMA, 30.11.2017. Essere presenti sui social non significa automaticamente dare il via libera all' uso per finalità pubblicitarie dei propri dati personali. È quanto ha, invece, fatto una società finita sotto esame del Garante della privacy per aver utilizzato indirizzi mail raccolti su internet per inviare avvisi promozionali senza acquisire prima il consenso degli interessati. Il caso ha preso avvio dalla segnalazione di una società di consulenza finanziaria (la Fideuram) che ha sottoposto all' Autorità della riservatezza una serie di casi di propri promotori finanziari che avevano ricevuto numerose comunicazioni promozionali senza aver rilasciato alcun consenso al riguardo. Gli accertamenti effettuati dai funzionari del Garante insieme al nucleo speciale privacy della Guardia di finanza presso l' agenzia di marketing sotto osservazione (la PromoBulls s.r.l. ) hanno potuto constatare che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica avveniva con varie modalità, tra le quali il "monitoraggio" dei rapporti instaurati sui social attraverso, per esempio, Facebook o Linkedin. Le caselle di posta elettronica "catturate" in tale maniera venivano poi utilizzate per massicce campagne promozionali: in due anni erano partite oltre 100mila mail pubblicitarie. I controlli del Garante hanno potuto appurare che quegli indirizzi mail erano stati utilizzati senza alcun consenso preventivo da parte degli interessati e ha, pertanto, ritenuto illeciti quei trattamenti. Infatti, non è automatico che i dati presenti online siano utilizzabili liberamente. E questo contrariamente a quanto sostenuto dall' agenzia di marketing, secondo la quale il fatto di iscriversi a un social network implica un consenso all' uso delle informazioni personali per fini promozionali. Tesi - ha sottolineato il Garante - che non ha alcun fondamento normativo. L' iscrizione ai Sic L' Authority è intervenuta anche per chiarire alcuni punti del codice di deontologia relativi ai Sic (il sistema informazioni creditizie). Con un provvedimento pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 279 di ieri il Garante ha precisato, nel solco dei più recenti orientamenti della Cassazione, che gli istituti di credito e gli operatori finanziari non bancari hanno l' obbligo di inviare ai soggetti morosi il preavviso di imminente registrazione nei Sic. E devono provare non solo l' invio del preavviso, ma anche il suo ricevimento da parte dell' interessato. Riguardo ai tempi di conservazione dei dati nei Sic, l' Autorità ha chiarito che, fermo restando il termine "ordinario" di 36 mesi, negli altri casi previsti dal codice deontologico non si possono mai superare i cinque anni dalla scadenza del rapporto.





 






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