Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
  » Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Ordine giornalisti
Stampa

ELEZIONI CNOG: Il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina Gianni Faustini é - o no- in regola? E che significa in concreto "giornalista titolare di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI"?

di Pierluigi Franz


30.10.2017 - La recente microriforma della legge n. 69 del 1963 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti ha introdotto un requisito in più per tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti che intendevano essere eletti nel nuovo Consiglio Nazionale dell'Ordine. L'art. 1 del Decreto Legislativo 15 maggio 2017 n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2017, in attuazione dell'art. 2, quinto comma n. 3, della legge 26 ottobre 2016 n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016, ha infatti così modificato l'art. 16, 2° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69: "Il Consiglio nazionale é composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)".





Ma che significa in concreto "giornalista titolare di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI"?





Altro busillis. Non si sa a quale data il giornalista doveva essere titolare di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI: al momento dell'indizione delle elezioni o alla data delle elezioni o alla data della nomina magari dopo il ballottaggio?





Nessuno lo ha precisato con esattezza prima delle elezioni negli avvisi di convocazione alle urne, né sui siti internet di categoria. 





A mio avviso, poiché le regole vanno fissate prima - e non dopo - le elezioni, era opportuno acquisire almeno un parere ufficiale del Consiglio Nazionale dell'Ordine (come da me richiesto il 25 settembre scorso), predisposto da un suo illustre legale di fiducia ed avallato dal Ministero della Giustizia (organo vigilante) e/o dalla Presidenza del Consiglio per evitare successivi ricorsi anche alla magistratura, tenendo conto che per legge nelle elezioni per l'Ordine Nazionale non esistono candidature ufficiali verificate prima del voto, come, ad esempio, avviene, invece, all'INPGI.





Innanzitutto andava specificato a chiare lettere che i giornalisti pensionati INPGI 1 erano tutti esclusi dalla candidatura perché non possedevano il requisito della titolarità di una posizione INPGI "attiva", tranne, però, quei pensionati che fossero anche iscritti all'INPGI 2 ed avessero versato di recente consistenti contributi previdenziali.





Infatti il termine "posizione INPGI attiva" presuppone - contrariamente a quanto qualcuno, arrampicandosi sugli specchi, cerca ora di sostenere - che vi sia un'effettiva e concreta contribuzione accreditata all'INPGI sulla posizione di un giornalista. Altrimenti sarebbe un'affermazione priva di significato che per di più aggirerebbe con facilità assoluta la nuova imposizione. Pertanto appare assolutamente improponibile il raffronto con la regolarità del pagamento della quota annuale all'Ordine proprio perché l'intento del legislatore é stato quello di favorire al massimo i giornalisti che avessero una posizione previdenziale tuttora aperta all'INPGI con versamenti correnti di data recente, e non una posizione cd. "dormiente" o "in sonno" senza più versamenti da tempo. Ma anche tutt'altro che simbolici, cioé di importo consistente. Solo costoro potevano essere eletti consiglieri nazionali. Di conseguenza erano ineleggibili sia i titolari della sola pensione INPGI e/o INPS, sia i giornalisti in attività di servizio che avevano posizioni aperte all'INPS e/o all'INPS 2 (Gestione Separata). E altrettanto ineleggibili dovevano essere considerati i giornalisti pensionati iscritti all'INPGI 2 considerati "in sonno", cioé senza più versamenti da tempo, o che avessero contributi quasi simbolici all'INPGI 1 e/o all'INPGI 2. Infatti non sarebbe stato ictu oculi paradossale ritenere "posizione attiva INPGI"  una posizione previdenziale aperta indifferentemente presso l'INPGI 1 (unico ente sostitutivo dell'INPS in Italia) o anche - a scelta - presso la Gestione Separata (o INPGI 2) magari con pochi euro versati o con un'apertura della posizione sub judice, cioé con un versamento dei contributi previdenziali all'INPGI in itinere non ancora accreditato?





Nella mannaia della ineleggibilità sono così incappati  - ma solo a posteriori perché, stranamente, i due Presidenti degli Ordini Regionali del Lazio e dell'Emilia-Romagna non hanno effettuato alcun controllo presso l'INPGI dopo il 1° turno di votazioni - i colleghi Gerardo Bombonato, eletto consigliere nazionale a Bologna, nonché Andrea Garibaldi e Marco Mele, eletti consiglieri nazionali a Roma. Li ha infatti dichiarati poi ineleggibili il Presidente uscente (e nuovo Tesoriere) del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Nicola Marini proprio perchè é emerso da un successivo controllo che nessuno dei tre giornalisti aveva il requisito della posizione previdenziale attiva presso l'INPGI. La loro ineleggibilità avrebbe, però, potuto forse comportare anche la nullità delle schede votate con i loro nomi (e non soltanto l'annullamento dei loro voti di preferenza). Di conseguenza si sarebbe potuto già effettuare un nuovo riconteggio delle schede e stilare una nuova graduatoria provvisoria degli eletti sia a Roma, sia a Bologna. E sarebbe stato necessario rifare il ballottaggio a Roma e a Bologna. Su queste problematiche si dovrà pronunciare nei prossimi mesi la neo costituita Commissione Ricorsi del CNOG.





Nella microriforma della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti c'é anche un altro grave vulnus: l'art. 16 del Decreto Legislativo 15 maggio 2017 n. 67 non prevede infatti un analogo requisito, cioé la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI, anche per i giornalisti professionisti e pubblicisti che si sono candidati alle ultime elezioni per i Consigli Regionali dell'Ordine. Ma questa distinzione con il CNOG non rappresenta forse un'ingiustificata disparità di trattamento?





Lo stesso "buco" legislativo riguarda i Consigli di Disciplina Regionali dei Giornalisti: infatti, mentre per i 9 nuovi componenti in ciascuno dei 20 Consigli Territoriali di Disciplina non é previsto il possesso del requisito della posizione INPGI attiva, per 3 dei 5 nuovi componenti del Consiglio nazionale di Disciplina si applica il nuovo art. 16 perché essi devono essere preventivamente eletti tra i 60 nuovi componenti del CNOG e quindi devono possedere il requisito della posizione INPGI attiva. Anche in questo caso si determinerebbe un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento.





Ma non é finita. Resta aperto un ulteriore "buco" normativo perché in base all'art. 6 del nuovo Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti possono essere eletti nel Consiglio Nazionale di Disciplina 2 componenti "esterni" al Consiglio nazionale stesso che lo integrano a tutti gli effetti. E' evidente che se fossero stati eletti un docente universitario e un avvocato o un altro professionista non poteva essere loro richiesta la posizione attiva INPGI perché assicurati presso le loro rispettive Casse previdenziali.





Al contrario, però, se fossero stati eletti, come é in realtà avvenuto, due giornalisti che non erano stati eletti tra i 60 consiglieri nazionali sembra sottinteso comunque che anch'essi dovessero possedere il requisito della posizione INPGI attiva. Altrimenti si determinerebbe una palese discriminazione rispetto agli altri tre colleghi consiglieri nazionali eletti nello stesso Consiglio di Disciplina i quali erano tutti in possesso del requisito della posizione attiva INPGI.  





Peraltro la necessità del possesso di questo requisito anche per i 2 giornalisti componenti "esterni" del Consiglio di Disciplina era implicita perché altrimenti si aggirerebbe abilmente la legge consentendo con un éscamotage di ripescare di fatto chi non si é potuto candidare alle elezioni per mancanza di questo requisito. Insomma si farebbe rientrare dalla finestra chi non é potuto entrare dalla porta.





In concreto il CNOG ha correttamente eletto nel Consiglio di Disciplina 4 dei 5 componenti, cioé i tre consiglieri nazionali Laura Verlicchi, Maria Annunziata Zegarelli e Massimo Duranti e la collega "esterna" Laura Trovelllesi Cesana perché tutti e quattro posseggono il requisito della posizione INPGI attiva.





Resta, invece, più che un dubbio sull'elezione del 2° componente esterno, cioé l'82enne Gianni Faustini, pensionato INPGI 1, ma escluso dal diritto di voto nel febbraio 2016 nelle ultime elezioni dell'INPGI 2 in Trentino-Alto Adige. Ciò significa che fino a 20 mesi fa poteva nella migliore delle ipotesi aver accreditati a suo nome meno di un anno di contributi INPGI 2 e ciò gli impedì di votare (come prevede l'art. 8 dello Statuto INPGI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze). Si ricorda che per essere eletti amministratori della Gestione Separata INPGI (cioé dell'INPGI 2) occorrono, invece, 5 anni di contributi interamente versati.





Si impone quindi un'immediata verifica da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine presso l'INPGI (o del Ministero della Giustizia in caso di inerzia) per convalidare un'elezione che presenta seri dubbi di legittimità. Tanto più che Gianni Faustini per la sua maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei giornalisti é divenuto non solo componente, ma addirittura automaticamente, in base all'art. 6 del nuovo Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine, il Presidente del Consiglio di Disciplina.





E chi potrebbe escludere, ad esempio, che in uno dei prossimi giudizi all'esame del Consiglio di Disciplina un legale non possa poi ricusarlo per la possibile mancanza di un requisito di eleggibilità?





Un'ultima notazione. La microriforma della legge n. 69 del 1963 ha fissato in 60 il numero massimo dei consiglieri nazionali (40 professionisti e 20 pubblicisti) prevedendo che non fanno più parte del CNOG i consiglieri nazionali eletti nel Consiglio di Disciplina. Pertanto essendo stati eletti in quest'ultimo organismo i tre consiglieri nazionali Laura Verlicchi, Maria Annunziata Zegarelli e Massimo Duranti il CNOG é sceso così a 57. Ma aggiungendo i 5 componenti del Consiglio di Disciplina (i 3 interni e i 2 "esterni" Laura Trovelllesi Cesana e Gianni Faustini) il totale dei consiglieri nazionali é ora divenuto di fatto di 62, cioé 2 in più di quanto previsto per legge.  E' insomma un altro bel "pasticcio" giuridico su cui occorre urgentemente fare chiarezza.





 





 






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com