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In: www.privacy.it/cerac20030710.html
Raccomandazione R(2003)13 adottata il
10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa dal titolo:

“Principi relativi alle informazioni
fornite attraverso i mezzi di comunicazione
in rapporto a procedimenti penali”

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa


Raccomandazione  R(2003) 13 del 10 luglio 2003


Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione


in rapporto a procedimenti penali


 


Il Comitato dei Ministri, visto l’art. 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa,


Considerato che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri al fine di tutelare e realizzare gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;


Richiamando l’impegno degli Stati membri nei confronti del fondamentale diritto alla libertà di espressione e di informazione come garantito dall’art. 10 della CEDU, il quale costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica ed una delle condizioni di base per il progresso e per lo sviluppo di ciascun individuo


Richiamando che i media hanno, in forza dell’art. 10 CEDU, il diritto di informare il pubblico in conseguenza del diritto del pubblico di ricevere informazioni, comprese le informazioni su questioni di interesse pubblico e che hanno un dovere professionale di fornire tali informazioni;


Sottolineando che, in forza degli artt. 6 ed 8 CEDU, i  diritti alla presunzione di innocenza, ad un giusto processo e al rispetto della vita privata e familiare costituiscono requisiti fondamentali che devono essere rispettati in ogni società democratica;


Sottolineando l’importanza dell’informazione giornalistica in materia di procedimenti penali, la quale rende visibile la funzione deterrente del diritto penale, insieme ad assicurare il controllo pubblico sul funzionamento del sistema di giustizia penale;Considerando la possibilità di conflitti fra gli interessi protetti dagli artt. 6, 8, e 10 CEDU e la necessità di bilanciare tali diritti alla luce delle singole fattispecie, tenuto conto del ruolo di supervisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’assicurare l’osservanza degli impegni assunti con la CEDU;


Richiamando altresì il diritto dei media e dei giornalisti di costituire associazioni professionali, garantite dalla libertà di associazione di cui all’art. 11 CEDU, le quali costituiscono una base per l’auto-regolamentazione nel campo dei media;


Consapevole delle numerose iniziative intraprese dai media e dai giornalisti in Europa per promuovere un esercizio responsabile dell’attività giornalistica, sia attraverso l’auto-regolamentazione ovvero in cooperazione con lo Stato attraverso accordi di co-regolamentazione;


Desideroso di promuovere un dibattito informato sulla protezione dei diritti e degli interessi in gioco nel contesto della cronaca giudiziaria, e di promuovere buone pratiche assicurando nel contempo l’accesso dei media ai procedimenti giudiziari;


Richiamando la propria Risoluzione (74) 26 sul diritto di rettifica e sulla posizione del singolo nei confronti della stampa, la Raccomandazione R (85) 11 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale, la Raccomandazione R (97) 13 sulla intimidazione dei testimoni e sui diritti della difesa, e la Raccomandazione R (97) 21 sui media e sulla promozione della cultura della tolleranza;


 


Sottolineando l’importanza della protezione delle fonti di informazione nel contesto dei procedimenti penali, in conformità della Raccomandazione R (2000) 7 sul diritto dei giornalisti di non rivelare le fonti delle proprie informazioni;


Tenendo in mente la Risoluzione n. 2 sulle libertà giornalistiche e sui diritti umani adottata nel corso della Quarta Conferenza ministeriale sulle politiche dei media (Praga, Dicembre 1994) assieme alla Dichiarazione sulle politiche dei media  adottata nel corso della Sesta Conferenza ministeriale sulle politiche dei media (Cracovia, giugno 2000);


Richiamando che questa raccomandazione non limita i principi già in vigore negli Stati membri i quali mirano a proteggere la libertà di espressione;


Raccomanda, pur consapevole delle differenze fra i diversi sistemi di procedura penale, che i governi degli Stati membri:


1. adottino o rafforzino, a seconda dei casi, tutte le misure che essi ritengano necessarie per l’affermazione dei principi elencati in allegato alla presente raccomandazione, nei limiti delle rispettive previsioni costituzionali;


2. diffondano ampiamente questa raccomandazione ed i principi in allegato, accompagnati ove il caso dalla traduzione;


3. li portino all’attenzione particolare delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia, oltre che renderli disponibili alle organizzazioni rappresentative degli avvocati e dei giornalisti.


ALLEGATO


Principio 1. Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione



Il pubblico deve poter essere informato sull’attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono avere la possibilità di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, con le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono.


 


Principio 2. Presunzione di innocenza


Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato.


 


Principio 3. Accuratezza delle informazioni


Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni precedentemente verificate oppure informazioni basate su ipotesi ragionevoli. Quest’ultima circostanza dovrebbe essere specificata chiaramente ai mezzi di comunicazione.


 


Principio 4. Accesso alle informazioni


Qualora un giornalista abbia ottenuto lecitamente da autorità giudiziarie o di polizia informazioni in rapporto a procedimenti penali in corso, tali autorità dovrebbero fornire le informazioni in oggetto, senza discriminazioni, a tutti i giornalisti che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta.


 


Principio 5. Modalità di informazione dei mezzi di comunicazione


Qualora autorità giudiziarie e di polizia abbiano deciso autonomamente di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali in corso, tali informazioni dovrebbero essere fornite senza discriminazioni e, ogniqualvolta ciò risulti possibile, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa tenute da funzionari/ufficiali autorizzati o analoghe modalità comunque autorizzate.


 


Principio 6. Informazione regolare durante procedimenti penali


Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione sui passi più importanti compiuti in rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico, o ad altri procedimenti penali che abbiano suscitato particolare attenzione da parte del pubblico, purché ciò non comprometta il segreto investigativo e le indagini di polizia né impedisca o ritardi la conclusione dei procedimenti stessi. Qualora si tratti di procedimenti penali condotti per periodi prolungati, le informazioni in oggetto dovrebbero essere fornite a intervalli regolari.


 


Principio 7. Divieto di sfruttare le informazioni


Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di sfruttare informazioni relative a procedimenti penali in corso per finalità commerciali o comunque diverse da quelle pertinenti all’attuazione delle norme di legge.


 


Principio 8. Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso


Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all’Articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l’identificazione.


 


Principio 9. Diritto di rettifica o diritto di replica


Salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere il diritto di rettifica o di replica, secondo i casi, nei confronti dei mezzi di comunicazione interessati. Il diritto di rettifica dovrebbe sussistere anche con riferimento a comunicati stampa contenenti informazioni inesatte che siano stati rilasciati da autorità giudiziarie o di polizia.


 


Principio 10. Necessità di prevenire influenze pregiudizievoli


In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento.


 


Principio 11. Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase pre-dibattimentale


Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace.


 


Principio 12. Ammissione dei giornalisti


I giornalisti dovrebbero poter accedere alle udienze pubbliche ed alla pubblica lettura di sentenze senza alcuna discriminazione e senza necessitare di previo accredito. Non dovrebbero essere esclusi dai dibattimenti, tranne e nella misura in cui il pubblico ne sia escluso ai sensi dell’Articolo 6 della Convenzione.


 


Principio 13. Accesso dei giornalisti alle aule giudiziarie


Le autorità competenti dovrebbero prevedere che nelle aule giudiziarie sia disponibile un numero di posti per i giornalisti tale da soddisfare la relativa domanda, senza escludere la presenza del pubblico e salvo che ciò risulti chiaramente impraticabile.


Principio 14. Servizi in diretta e registrazioni nelle aule giudiziarie


Non dovrebbe essere consentito effettuare servizi in diretta o registrazioni in aule giudiziarie, tranne e nella misura in cui ciò sia permesso espressamente da disposizioni di legge o dalle competenti autorità giudiziarie. Questo tipo di servizi dovrebbero essere autorizzati soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici.


 


Principio 15. Ausili per le attività informative dei mezzi di comunicazione


Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dei giornalisti, su semplice richiesta e tempestivamente, informazioni relative al calendario delle udienze, alla formulazione di atti di accusa o imputazioni, ed ogni altra informazione pertinente alle cronache giudiziarie, a meno che ciò risulti impraticabile. Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, senza discriminazioni, di fare o ottenere copia di sentenze delle quali sia stata data pubblica lettura. I giornalisti dovrebbero avere la possibilità di diffondere o comunicare al pubblico tali sentenze.


 


Principio 16. Protezione dei testimoni


Non si dovrebbe rivelare l’identità dei testimoni, a meno che un testimone abbia dato preventivamente il proprio consenso, l’identificazione del testimone sia di interesse pubblico, oppure la testimonianza sia già stata resa pubblicamente. Non si dovrebbe mai rivelare l’identità di un testimone se ciò può metterne in pericolo la vita o la sicurezza. Occorre rispettare quanto previsto dai programmi di protezione per testimoni, soprattutto nei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata o a reati intrafamiliari.


 


Principio 17. Informazione da parte dei mezzi di comunicazione sull’esecuzione di condanne giudiziarie


Ai giornalisti dovrebbe essere consentito avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell’istituto di detenzione.


 


Principio 18. Informazione da parte dei mezzi di comunicazione successiva all’esecuzione di condanne giudiziarie


Al fine di non pregiudicare la reintegrazione sociale di persone che abbiano scontato condanne giudiziarie, il diritto alla tutela della privacy sancito dall’Articolo 8 della Convenzione dovrebbe comprendere il diritto di tutelare l’identità di tali persone in rapporto al reato pregresso una volta scontata la condanna giudiziaria, tranne che le suddette persone abbiano espressamente acconsentito alla rivelazione della loro identità oppure loro stesse ed il reato pregresso siano, o siano tornati ad essere, di interesse pubblico.


 


(Traduzione non ufficiale a cura dell’Ufficio del Garante della privacy).


           





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