I giornalisti professionisti e pubblicisti che intendano candidarsi nelle elezioni al prossimo Consiglio Nazionale dell'Ordine "devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)".Lo prevede il nuovo testo dell'art. 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), modificata dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 15 maggio 2017 n. 67.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23363
Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Consiglio nazionale: composizione) 1. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 il secondo, il terzo e il quarto comma sono cosi' sostituiti:
«Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani …..............
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