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Stampa

Trib. Mi. 21/4/08 n.5436

“CRONACA GIUDIZIARIA:
OBBLIGO DI FEDELTÀ
AGLI ATTI D’INDAGINE” .

di Sabrina PERON
avvocato in Milano

La cronaca giudiziaria, può definirsi come la narrazione di avvenimenti criminosi e delle vicende giudiziarie ad essi conseguenti, al fine di consentire alla collettività di avere una retta opinione su vicende penalmente rilevanti, sull'operato degli organi giudiziari e, più in generale, sul sistema giudiziario e legislativo del Paese.


Ciò posto vediamo che il Tribunale di Milano, nella sentenza che qui si pubblica, ha ribadito il principio accolto da giurisprudenza consolidata, in forza del quale è necessario che, nella narrazione di tali fatti, venga rigorosamente rispettato il diritto dei soggetti coinvolti in tali fatti, cosicché l'opinione del consesso dei cittadini  si formi su notizie aderenti a quelle che sono le effettive risultanze processuali a loro carico.


Ovviamente, in materia di cronaca relativa a vicende giudiziarie, è  legittima l’esposizione di fatti recanti discredito all’onore ed alla reputazione altrui, purché i fatti in questione trovino rispondenza in quanto espresso dalle autorità inquirenti, ovvero nel contenuto degli atti processuali, dovendosi altresì considerare che per il cronista giudiziario il limite della verità delle notizie si atteggia come corrispondenza della notizia al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura, con la conseguenza che il fatto da dimostrarsi vero, al fine dell’accertamento della scriminante, è unicamente la corrispondenza della notizia agli atti processuali a prescindere dalla verità dei fatti da questi desumibili.


In altre parole, tutte le volte in cui la notizia viene mutuata da un provvedimento giudiziario, occorre che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza illazioni, allusioni, alterazioni o travisamenti, e senza ricostruzioni, o ipotesi giornalistiche, autonomamente offensive.


Parimenti non deve omettersi la narrazione di aspetti idonei a scagionare l’imputato: i fatti vanno, dunque, riferiti in termini di problematicità, chiarendo le opposte tesi dell'accusa e della difesa (c.d. principio dell'equilibrio), dando voce in ugual misura alle parti contrapposte, senza tacere aspetti salienti delle tesi difensive, al fine di inculcare nel lettore la convinzione di una inevitabile pronunzia di condanna.


In definitiva ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di «sospetto», la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esisto positivo delle indagini stesse


 


Sentenza n. 5436/2008


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE PRIMA


nella persona del giudice unico Dott. Claudio MARANGONI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile di I Grado iscritta al N. 42915/2005 R.G. promossa da:


CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI Soc. Coop., in persona del legale rappr.te pro tempore;


Ca.De.B.;


M.B.;


elettivamente domiciliati in Via Compagnoni, 8 - Milano, presso e nello studio degli avv.ti Ugo


RUFFOLO, Carlo BERTI e Guglielmina CURZI che li rappresentano e difendono;


ATTORI


Contro SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;


M.BE.;


S.F.;


elettivamente domiciliati in Piazza Borromeo, 8 – Milano, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro MUNARI e Bruno GATTI che li rappresentano e difendono;


CONVENUTI


in punto a:


"110011 - Diritti della personalita (anche della persona giuridica) (es.: identita personale, nome,


immagine, onore e reputazione, riservatezza


CONCLUSIONI


Il procuratore delle parti attrici chiede e conclude:


“Nel merito:


- accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, anche solidali, dei convenuti anche ex artt. 2043 ss., 2049, 2059 c.c., 57, 185, 595 c.p. ed art. 11 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modifiche, oltre che ex artt. 1 e 11 r.d. 929/42, in relazione o connessione a quanto esposto o richiamato in corso di causa, posti in essere dai convenuti in danno di Conad scarl e dei dott.ri Ca.De.B. e M.B., siccome lesivi dei diritti tutti anche alla reputazione e all’avviamento commerciale della società attrice, e comunque costituenti turbativa dei rapporti commerciali; e conseguentemente statuire, disporre e condannare; in ogni caso e comunque


- condannare i convenuti, in solido, anche ai sensi dell’art. 2055 c.c., ovvero in ragione di ciascun titolo di responsabilità che sarà loro ascritto, a risarcire a Conad scarl ed ai dott.ri dott.ri Ca.De.B. e M.B, anche ai sensi degli artt. 2043 ss., 2049, 2059 c.c., 57, 185, 595 c.p., i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, siccome derivanti dagli illeciti meglio descritti in corso di causa, da quantificarsi nella misura che verrà determinata anche in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno dal giorno del dovuto al saldo; - condannare, altresì, i convenuti, in solido, ovvero in ragione di ciascun titolo di responsabilità che sarà loro ascritto, a favore del Conad scarl e dei dott.ri dott.ri Ca.De.B. e M.B, un’ulteriore somma, per l’importo che sarà determinato anche ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione degli stampati; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno dal giorno del dovuto al saldo;


- emanare ogni conseguente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione dell’emananda sentenza,


anche ex artt. 9 l. Stampa e 120 c.p.c., a cura della società attrice e spese dei convenuti, nei modi e nei mezzi ritenuti opportuni da codesto Ecc.mo Tribunale, sui seguenti quotidiani: “La Repubblica”, “Il Giornale”, “Il Sole – 24 Ore”, “La Stampa”, “Il Messaggero” e “Il Corriere della Sera”;


in via istruttoria:


(…)


Il procuratore delle parti convenute chiede e conclude:


“Nel merito: rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni


tutte esposte in atti.


Con vittoria di spese, diritti ed onorari.


In via istruttoria:


(…)


Svolgimento del processo


Con atto di citazione del 26.5.2005 Conad s.c. a r.l., dott.ri Ca.De.B. e M.B convenivano in giudizio


dinanzi a questo Tribunale la Società Europea di Edizioni, M.Be. e S.F. in relazione al contenuto degli articoli comparsi sull’edizione de Il Giornale dell’11.2.2005 con i titoli “Bancarotta. Crac da oltre 100 milioni. Arrestato il vertice Conad” e “Quel dispetto alle coop bianche”, ritenuti gravemente diffamatori per le parti attrici, in quanto riportanti notizie non vere e comunque in maniera tendenziosa e scorretta.


Chiedevano dunque che – accertato l’illecito diffamatorio – le parti convenute fossero condannate al risarcimento di tutti i conseguenti danni.


Si costituivano nel giudizio tutte le parti convenute con memoria comune, rilevando che gli articoli in questione, che riferivano delle misure cautelari applicate nell’ambito delle indagini in corso sul crac della Ce.Di Puglia s.c. a r.l., ripercorrevano la tesi accusatoria sostenuta dalla Procura e dal G.I.P. del Tribunale di Bari; che i fatti riportati erano conformi alla risultanze disponibili al momento della redazione degli articoli, così come esposte nell’ordinanza emessa dal G.I.P.; che pertanto gli articoli contestati rientravano nell’ambito di un corretto esercizio del diritto di cronaca.


Concludevano pertanto per il rigetto delle domande delle parti attrici.


Con provvedimento del 10.11.2006 il giudice non ammetteva le istanze istruttoria avanzate dalle parti,ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già versata in atti.


Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il giudice tratteneva la causa per la decisione assegnando i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.


Motivi


Sotto il titolo “Bancarotta, in manette i vertici Conad” - accompagnato dal sommario “Sette arresti per il crac da 100 milioni di euro del consorzio pugliese Cedi. Coinvolti 1.600 lavoratori” – il primo


articolo pubblicato a pag. 8 del quotidiano Il Giornale dell’11.2.2005 riferiva della vicenda relativa al fallimento della società pugliese Ce.Di Puglia s.c. a r.l. avvenuto nel 2004, società già partecipata da Conad s.c. a r.l., ove nell’ambito delle relative indagini si era proceduto all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari anche nei confronti dell’amministratore delegato e del direttore amministrativo di Conad, rispettivamente gli odierni attori De.B. M.B.


L’articolo in questione – accompagnato da un “catenaccio” che recitava “In carcere l’amministratore delegato e il direttore amministrativo e finanziario” - esordiva affermando: “I vertici del Conad, secondo gruppo italiano della grande distribuzione aderente alla Lega delle cooperative, sono stati decapitati da una raffica di arresti ordinati dal gip di Bari al termine di un’inchiesta durata due anni sul crac da oltre 100 milioni di euro di una società legata al gruppo emiliano, la Cedi Puglia,dichiarata fallita il 3 maggio 2004.”


Dopo aver riferito che al De.B. ed al M.B. erano stati applicati gli arresti domiciliari ed aver


menzionato gli altri soggetti colpiti dalle misure cautelari adottate dal G.I.P. di Bari, l’articolo


aggiungeva che “DeB. e B. sono anche presidente e vicepresidente della Leasinvest s.p.a., una


controllata Conad che secondo l’accusa ebbe un ruolo nel crac di Cedi Puglia attraverso


un’operazione finanziaria che contribuì a dissipare il patrimonio della società barese a vantaggio di


Conad” e, più oltre, che “secondo l’accusa DeB. e B. portano di fatto allo svuotamento del patrimonio di Cedi Puglia per pagare (15,5,milioni di euro) proprio i creditori di area Conad a svantaggio di altri, tra cui i dipendenti”.


Nel secondo articolo dal titolo “Quel dispetto alle coop bianche” si affermava ancora: “E’ il businessfinanziario quello che interessa di più a DeB. ed al suo braccio destro M.B., e il caso Puglia lodimostra: per risanare la Cedi si fa ricorso a una serie di operazioni sui bilanci che non riescono a


coprire le carenze industriali e commerciali.”


Più oltre: “I due manager, secondo le indagini dei Gico, svuotano il patrimonio di Cedi Puglia e al


tempo stesso fanno in modo che vengano rimborsati i creditori di area Conad a danno di altri, tra i


quali gli stessi dipendenti”.


Risultava infine riportato un commento attribuito al procuratore aggiunto di Bari, secondo il quale “gli arrestati “hanno fatto un uso catastrofico del patrimonio della società barese che ha portato a un


ammanco non inferiore a 100 milioni di euro e ha danneggiato soprattutto la povera gente, gli oltre


mille dipendenti lasciati senza stipendi e i piccoli esercenti, oltre a fisco e istituti previdenziali””.


Non sembra inutile premettere alle specifiche valutazioni sul contenuto dell’articolo in questione un


richiamo ai principi da ritenersi consolidati in materia di diffamazione, rilevando che in via generale il diritto riconosciuto dall’ordinamento dall’art. 21 Cost. costituisce ed integra una causa di


giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite in quanto sussista l’oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l’opinione pubblica (principio della pertinenza), la correttezza con cui essi vengono esposti (principio della continenza) e la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio della verità) (in tal senso tra le più recenti v. Cass. 1205/07; Cass. 6877/00; Cass. 5947/97), con la precisazione che - rispetto al principio della verità oggettiva - può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (v. da ultimo Cass. pen. 2518/99; Cass. pen. 11578/97).


Nel caso di specie le parti convenute hanno fondato la piena legittimità e correttezza degli articoli


contestati sul piano dell’esercizio della cronaca giudiziaria, in quanto i fatti esposti – la cui portata


diffamatoria appare del tutto evidente – sarebbero stati tratti dal testo dell’ordinanza del G.I.P. barese e ad esso del tutto conformi.


Ritiene invece il giudicante che la lettura del testo dell’ordinanza in questione (doc. 1 fasc. conv.)


permetta di verificare con piena evidenza che la ricostruzione e la definizione dei fatti e delle condotte oggetto delle indagini dell’autorità giudiziaria barese fossero significativamente difformi dal quadro fornito ai lettori dagli articoli contestati.


In estrema sintesi, deve invero rilevarsi che la responsabilità per i fatti di bancarotta di rilevante gravità che avevano determinato il fallimento di Ce.Di Puglia s.c. a r.l. era stata attribuita dall’autorità giudiziaria ad altri soggetti coinvolti nell’indagine e non collegati a Conad.


In effetti le imputazioni formalizzate a carico dei soggetti sottoposti alle indagini evidenziavano già di per se stesse che gli addebiti mossi a carico del DeB. ed al B. – connessi all’intervento diretto di Conad nelle vicende della società fallita - fossero delimitate ad ipotesi di bancarotta preferenziale, che – seppure per importi rilevanti – circoscrivevano i comportamenti ritenuti penalmente rilevanti ricondotti alla responsabilità dei predetti sostanzialmente alla violazione della par condicio creditorum, senza che ad essi fosse dunque ricondotta una diretta responsabilità nel dissesto di Ce.Di Puglia (v. pagg. 166 e 167 ordinanza G.I.P.).


L’esame della complessa vicenda così come riportata nell’ordinanza del G.I.P. barese evidenzia infatti la piena riconducibilità delle condotte che avevano dolosamente cagionato il fallimento di Ce.Di Puglia mediante la dissipazione del patrimonio della società e l’attuazione di condotte distrattive per rilevantissimi importi agli altri coimputati che avevano ricoperto cariche sociali prima dell’intervento di Conad nei primi mesi del 2002 nella vicenda ed anche successivamente ad esso.Se tale era il quadro che emergeva con tutta chiarezza dal testo dell’ordinanza cautelare – ben


conosciuta dal giornalista che ha provveduto alla redazione degli articoli in contestazione, come esplicitamente dedotto negli scritti difensivi delle parti convenute – appare del tutto evidente la mancanza di correttezza e di effettiva rispondenza alle informazioni disponibili della prospettazione nella vicenda dell’effettivo ruolo svolto da Conad e dalle altre parti attrici nel fallimento CeDi. Puglia.


Palese era l’intento di ricondurre alla primaria responsabilità di Conad e dei suoi rappresentanti la


totalità degli illeciti e dolosi comportamenti che hanno portato alla decozione della società fallita, come evidenzia la stessa titolazione degli articoli in cui si associa alla sola Conad il crac da “100 milioni di euro del consorzio pugliese Cedi”, menzionando l’esecuzione di “sette arresti” che evidentemente apparivano eseguiti – in mancanza di alcuna specificazione – nei confronti dei soli “vertici Conad”, tra i quali l’amministratore delegato ed il direttore amministrativo, finiti “in carcere” (anziché agli arresti domiciliari proprio in ragione delle ridotte necessità cautelari connesse alla minore gravità degli addebiti: v. pag. 233 ordinanza).


Il contenuto degli articoli contestati manteneva la stessa distorta e parziale impostazione.


Il primo di essi menzionava nel suo esordio la “decapitazione” dei vertici Conad ed indicava senza


alcuna distinzione di posizione e responsabilità tra tutti i soggetti indagati la contestazione dei reati di “bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale”.


Nel secondo articolo si riportava l’intervento di Conad verso Ce.Di Puglia come giustificato da una


“situazione finanziaria assai precaria” e da un “dissesto… preoccupante” di tale società e De


Berardinis e Bosio, entrati per conto di Conad negli organi dirigenti di Ce.Di Puglia, “svuotano il


patrimonio di Cedi Puglia e al tempo stesso fanno in modo che vengano rimborsati i creditori di area Conad a danno di altri, tra i quali gli stessi dipendenti” ed in tal modo “la società scivola verso il fallimento”, così apparendo evidente al lettore che la Ce.Di Puglia prima dell’intervento di Conad


avesse solo dei problemi finanziari e che il suo fallimento fosse stato in realtà cagionato dal successivo comportamento dei rappresentanti di Conad all’interno della società.


La divergenza di tale ricostruzione dei fatti rispetto al reale svolgimento di tutta la vicenda appare del tutto evidente e – stante la piena conoscenza da parte del giornalista del reale contenuto dell’ordinanza cautelare - denota in maniera chiara l’intento di attribuire a Conad ed ai suoi rappresentanti responsabilità ben più ampie di quelle effettivamente contestate.


Da quanto precede deve dunque concludersi per la sussistenza degli illeciti diffamatori rispettivamente dedotti dalle parti attrici nei loro presupposti oggettivi e soggettivi, risultando le


affermazioni ritenute illecite lesive dell’immagine sia della società attrice che degli altri attori, tutti più volte menzionati come artefici di un comune progetto.


Nè può essere invero contestata nella specie la sussistenza dell’elemento psicologico della fattispecie di cui all’art. 595 c.p. - rispetto alla quale i fatti sopra esposti risultano idonei ad integrarne l’elemento oggettivo - posto che risulta pacifico in giurisprudenza che la mera consapevolezza di diffondere delle espressioni lesive dell’altrui reputazione appare del tutto sufficiente ad integrare il dolo generico richiesto per la compiuta integrazione del reato.


In tema di delitti contro l’onore, non è invero richiesta la presenza di un animus iniurandi vel


diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo


eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni


socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono


oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (Cass. pen.


13263/05).


Deve essere conseguentemente dichiarato ex art. 2043 c.c. il diritto delle parti attrici al risarcimento del danno conseguente nei confronti delle parti convenute.


Alla luce di quanto sopra osservato, il convenuto F. deve essere ritenuto responsabile degli illeciti così individuati in ragione della sua qualità di autore degli articoli contestati.


Risulta invero accertata anche la responsabilità civile del Be., nella qualità di direttore del quotidiano, per l’omissione colposa del dovuto controllo al fine di prevenire simili reati ex art. 57 c.p., nonché della società editrice Società Europea di Edizioni s.p.a. ai sensi dell’art. 11 L. 47/48.


Per ciò che riguarda la responsabilità del direttore del periodico l’ipotesi colposa di cui all’art. 57 c.p.c. comprende la condotta omissiva di tale soggetto consistente specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che – col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto – si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone (v. da ultimo Cass. pen. 19827/03).


All’accertamento della responsabilità dei convenuti segue la loro condanna in via solidale al risarcimento del danno morale, in base al combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. non


risultando provato alcun danno patrimoniale dalle parti attrici dalla pur ampia documentazione dalle


stesse prodotta in atti che possa ritenersi in diretta ed esclusiva derivazione causale dalla pubblicazione degli articoli per cui è causa.


Ai fini della quantificazione del danno rilevano la rilevanza economica e la posizione sul mercato della società attrice nonché le posizioni di rilievo ricoperte dagli attori DeB. e B. nell’ambito delle funzioni di direzione ad essi attribuite, la gravità e gratuità delle affermazioni ad essi riferite – seppure in un contesto in cui le parti attrici erano comunque soggette a contestazioni di natura penale di obbiettivo rilievo – e l’ampiezza dell’ambito di diffusione del quotidiano.


Tale voce di danno deve dunque essere liquidata in via equitativa in € 120.000,00 complessive per tutte le parti attrici, intendendosi detta somma già rivalutata e comprensiva degli interessi dalla domanda alla sentenza.


Deve essere altresì liquidato il danno ex art. 12 L. 47/48.


La norma prevede una riparazione pecuniaria aggiuntiva rispetto al risarcimento.


Trattandosi di una conseguenza civile del reato di diffamazione compiuta col mezzo della stampa, la giurisprudenza ritiene che essa possa essere applicata solo all’autore del reato ed agli eventuali correi, escludendone l’applicazione sia al direttore, qualora risponda ex art. 57 c.p., sia all’editore (v. da ultimo Cass. 17395/07).


Tale orientamento deve essere condiviso e, pertanto, deve essere condannato a tale titolo il solo


convenuto F. per l’importo di € 30.000,00 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi


fino alla data della presente sentenza.


Va infine accolta l’istanza di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza secondo le modalità indicate in dispositivo.


Alla soccombenza delle parti convenute segue la loro condanna in via solidale alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 5.711,49 (di cui € 183,49 per esborsi, € 1.428,00 per diritti ed € 4.100,00 per onorari), oltre alle spese generali ex art. 14 T.F. ed agli accessori, come per legge.


Ai fini di cui agli artt. 59, lett. d) e 60, ultimo comma, D.P.R. 131/86, si indicano nei convenuti, - in


quanto condannati in via solidale tra loro al risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato –


le parti nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta di registro prenotata a debito.


P.Q.M.


il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:


1) accertata la portata diffamatoria in danno di CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI Soc. Coop., di C.DeB. e di M.B. degli articoli pubblicati in data 11.2.2005 sul


quotidiano Il Giornale rispettivamente con i titoli “Bancarotta, in manette i vertici Conad” e “Quel


dispetto alle coop bianche”, condanna in via tra loro solidale le parti convenute SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI s.p.a., M.Be. e S.F. al risarcimento del danno in favore delle parti attrici per complessivi € 120.000,00, nonché il solo convenuto F. all’ulteriore somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;


2) dispone altresì la pubblicazione a cura e a spese delle parti convenute in via tra loro solidale per una volta e a caratteri doppi del normale del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano Il Giornale entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, autorizzando sin da ora le parti attrici aprovvedervi direttamente ove ciò non sia avvenuto nel termine indicato con spese a carico delle parti convenute;


3) condanna le parti convenute in via tra loro solidale al rimborso delle spese del giudizio in favore


delle parti attrici, liquidate in complessivi € 5.711,49, oltre alle spese generali ex art. 14 T.F. ed agli


accessori, come per legge.


Così deciso in data 21/04/2008 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano





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