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DIFFAMAZIONE A MEZZO MASS MEDIA/ 2006-2016: nell'arco di 10 anni il Senato fa marcia indietro e abbraccia il Guardasigilli Rocco. Nel 2006 Palazzo Madama ha depenalizzato la fattispecie (art. 342 Cp) che tutelava la 'casta' dal 1930, mentre oggi, in contrasto con Strasburgo, infligge il carcere (fino a 9 anni) ai giornalisti rendendo intoccabili politici, pubblici amministratori e magistrati in violazione del principio di uguaglianza dei cittadini. Un Convegno tenta di far ripartire al Senato il dibattito relativo al ddl sulla diffamazione a mezzo stampa approvato in terza lettura dalla Camera il 24 giugno 2015, un ddl che abolisce la prigione per i cronisti in linea con i giudicati di Strasburgo. Il Convegno "GIUSTIZIA E INFORMAZIONE.IL PUNTO SULLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA" si terrà venerdì 10 giugno 2016 a LIERNA. Presiederà Franco Abruzzo. Interverranno alla tavola rotonda: Tino Palestra, Salvatore Scuto, Tiziana Mevio, Giuseppe Guastella. Moderatore Gianfranco Avella. IN CODA il programma del convegno e una ricerca sugli ultimi due anni di dibattito in Parlamento sulla riforma della diffamazione e delle intercettazioni. - ANCORA IN CODA. La svolta dell'8 giugno: il Pd ritira la norma punitiva verso i giornalisti.

di Francesco de Bonis

Milano, 5 giugno 2016 -  Più o meno un anno fa, per la precisione il 24 giugno 2015, la CAMERA DEI DEPUTATI ha dato il via libera in terza lettura alla legge che modifica le norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Con 295 voti favorevoli, 116 astenuti e 3 contrari, l'aula ha approvato il testo che ora è nuovamente all'attenzione del Senato. Insieme alla maggioranza hanno votato a favore Sel e Forza Italia. I deputati di Area popolare, M5S e Lega Nord si sono astenuti. In sintesi il ddl cancella il carcere per i giornalisti sostituendolo  con multe da 5mila a 50mila euro. Introdotto l'obbligo di rettifica senza commento. Soppressa la norma sul diritto all'oblio. Ma il 24 maggio 2016 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato una norma 'salva-casta':  prevede per un giornalista (che diffami a mezzo stampa un politico, un amministratore pubblico o un magistrato)  il carcere fino a 9 anni qualora attribuisca un fatto determinato (la metà in più della sanzione massima, da 1 a 6 anni,  fissata nell'art. 13 della legge 47/1948 sulla stampa). Eppure nel 2006 il Parlamento ha depenalizzato, dopo 76 anni, l'articolo 342 del Cp che puniva con il carcere (3 o 4 anni) l'oltraggio alla "casta". Coerentemente con la normativa di 10 anni fa e soprattutto con la giurisprudenza di Strasburgo,   il ddl varato dalla Camera lo scorso anno elimina la prigione per i giornalisti in caso di diffamazione statuendo, come riferito, solo pene pecuniarie. Il resoconto stenografico del dibattito parlamentare del giugno 2015 è  pubblicato in http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0449&tipo=alfabetico_stenografico# . Ecco, in sintesi, i punti principali del ddl del 2015 che riguardano anche le testate online:


STOP AL CARCERE. Niente più carcere per chi diffama a mezzo stampa ma esclusivamente una multa che va dai 5mila ai 10mila euro. Se il fatto attribuito è però consapevolmente falso, si applica la multa da 10mila a 50mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica tempestiva sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità.


RETTIFICA SENZA COMMENTO. Rettifiche o smentite, purché non inequivocabilmente false o suscettibili di incriminazione penale, devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo ritenuto diffamatorio. Il direttore dovrà informare della richiesta l’autore del servizio. Tempi e modalità della pubblicazione in rettifica variano a seconda dei diversi media. Se però vi è inerzia, l’interessato può chiedere al giudice un ordine di pubblicazione (per il cui mancato rispetto scatta una sanzione amministrativa da 8mila a 16mila euro).


RISARCIMENTO DANNO. Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione e rilevanza della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.


RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE. Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono a titolo di colpa se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. E’ comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.


LITI TEMERARIE. In caso di querela temeraria, il querelante può essere condannato anche al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore della cassa delle ammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare a favore del convenuto un’ulteriore somma determinata in via equitativa dal giudice che dovrà tenere conto dell’entità della domanda risarcitoria.


NORMA SALVA-GIORNALISTI. A meno che non si tratti di diffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall’autore della pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiato avrà natura di credito privilegiato nell’azione di rivalsa nei confronti del proprietario o editore della testata. La norma cosiddetta salva-giornalisti e’ stata estesa durante l’esame in aula a tutti gli autori di pubblicazioni.


SEGRETO PROFESSIONALE. Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.


INGIURIA/DIFFAMAZIONE. Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5mila euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria e’ aggravata se vi e’ attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. (fonte: askanews)


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LA NORMA SALVA-CASTA. VERSO IL CHIARIMENTO?  - È destinato a chiudersi in poche mosse, lo spazio di una locuzione, il dibattito sulla norma "salva Casta". Parliamo dell'articolo 3 del disegno di legge a prima firma Doris Lo Moro (PD) sul contrasto alle intimidazioni agli amministratori locali licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato. L'attuale formulazione, dipinta come una norma che «rischia di mandare in carcere fino a nove anni il giornalista che diffama un politico, un amministratore pubblico o un magistrato», sarà rivista. La pietra dello scandalo è il testo di quell'articolo 3 che recita: «Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell' adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio». Tradotto vuol dire: un giornalista che diffama un politico, un amministratore pubblico o un magistrato rischia di vedere aumentate le pene come già stabilito dall'articolo 595 del codice penale. Nella nuova normativa si quantifica l'aumento, da un terzo al doppio. L'inserimento della locuzione «a scopo ritorsivo» cambierà le carte in tavola. Un passaggio che «avverrà a strettissimo giro», rassicurano i ben informati. QUINDI I PRINCIPI DI QUESTA NUOVA LEGGE SARANNO APPLICATI AL GIORNALISTA CHE A MEZZO STAMPA DIFFAMERÀ PER RITORSIONE. Che c'entravano, e che c'entrano, però, i giornalisti con tutto questo? Perché la diffamazione è accomunata a reati come lesioni personali, violenza privata, minaccia e danneggiamento (articoli 582, 610, 612, 635 del Codice penale)? La categoria giornalistica entra in gioco con la menzione dell'articolo 595 del codice penale, cioè la diffamazione a mezzo stampa, che prevede una pena da sei mesi a tre anni di reclusione o una multa non inferiore a 516 euro. Ma c'è di più: l'ultimo comma dell'articolo 595 del Codice penale specifica già che «Se l' offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate» (in http://www.mondodiritto.it/codici/codice-penale/art-595-codice-penale-diffamazione.html).  In questo caso l'aumento è di un terzo (da 3 a 4 anni di galera) o di metà (da 3  a 4 anni e 6 mesi).  


L'oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario prevedeva, - ma sino al 2006 (in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale/articolo/411/art-342-oltraggio-a-un-corpo-politico-amministrativo-o-giudiziario.html) -, la reclusione fino a tre anni e da uno a quattro  anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto preciso e mai accaduto. Aumentando di metà la pena di una fattispecie elaborata dal Guardasigilli Rocco in pieno regime fascista e  abrogata 10 anni fa, scenario che probabilmente mai si è verificato nella storia repubblicana, si otterrebbero sei anni di reclusione per il giornalista.


Il legislatore del 2016, però,ha dimenticato, quando si parla di diffamazione a mezzo stampa, che accanto all'articolo 595 del Cp  esiste l'articolo 13 della legge sulla stampa n. 47/1948 ("Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258"). La pena massima di 6 anni così per effetto della nuova normativa a tutela della 'casta' salirebbe a 9 anni (6+ la metà uguale a 3). Una misura sproporzionata quanto illegittima rispetto alle sentenze costanti della Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo (vincolanti per la Repubblica italiana). Certo è che se quella proposta di legge ferma in Senato dal giugno 2015, primo firmatario Enrico Costa (PD), finisse il suo iter iniziato ormai nel lontano 2013 oggi non saremmo nemmeno qui a (ri)scrivere di carcere per i giornalisti. Il punto è che la nuova disposizione renderebbe, per citare la Fnsi, «una categoria di cittadini più uguali degli altri». I famosi Corpi politici, amministrativi e giudiziari sono in realtà presenti nel Codice penale dal 1930, e non certo da oggi.  Legittimo dunque protestare, posto che la diffamazione va sanzionata e mai col carcere, come accade nei Paesi civili. L'obiettivo deve essere ben focalizzato su tutti gli aspetti del Codice penale del 1930 i quali danno per assodata una «categoria di cittadini più uguali degli altri». Ma questa era una visione del fascismo che dava ai pubblici dipendenti e ai publici amministratori una tutela maggiore rispetto ai cittadini comuni. L'uguaglianza dei "regnicoli" di fronte alla legge era  allora una parola vuota (come lo Statuto del Regno che la prevedeva).Fa effetto constatare come a nemmeno un anno dal via libera a Montecitorio alla riforma della diffamazione che ha cancellato il carcere per i giornalisti rientri dalla finestra la pena detentiva. Certo è che se quella legge ferma in Senato dal giugno 2015, finisse il suo iter iniziato ormai nel lontano 2013 oggi non saremmo nemmeno qui a (ri)parlare di carcere per i giornalisti.


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.Convegno "GIUSTIZIA E INFORMAZIONE. IL PUNTO SULLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA" - venerdì 10 giugno 2016 ore 15,00 - LIERNA Via Imbarcadero 3 (Terrazza a lago del Ristorante Sottovento). Presiederà: Franco Abruzzo. Interverranno alla tavola rotonda: Tino Palestra, Salvatore Scuto, Tiziana Mevio, Giuseppe Guastella. Moderatore: Gianfranco Avella. Il convegno si svolgerà dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Al termine dei lavori si terrà una cena a buffet sulla terrazza a lago del ristorante. Avvocati/Crediti formativi: 3 in deontologia. Giornalisti/Crediti formativi: 4. Tutti i particolari nel testo pdf in allegato. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20885


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5.6.2016 - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - INTERCETTAZIONI - DIBATTITO IN PARLAMENTO E SUI GIORNALI  DAL LUGLIO DEL 2014 AD OGGI (attraverso il sito www.francoabruzzo.it).  TESTO della ricerca  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20944


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.5 GIUGNO 2015 -  5° CONVEGNO “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE” A LIERNA (LECCO) SUL TEMA “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO O DI UN BAVAGLIO?”.


INDICE:


1.PREMESSA.  INTERCETTAZIONI. SERVE UNA LEGGE DI UN SOLO ARTICOLO CHE ABOLISCA I SEGRETI ISTRUTTORI IN VIGORE E CHE VIETI DI PUBBLICARE SOLTANTO QUEGLI ATTI PROCESSUALI SUI QUALI IL GIUDICE ABBIA DECISO DI APPORRE IL VINCOLO TEMPORANEO DI SEGRETEZZA.


2. IL GIORNALISTA (COME L’AVVOCATO) DIVENTI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE.


3. “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO, NON  DI UN BAVAGLIO. IL DIBATTITO IN PARLAMENTO, CHE DECIDERÀ PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA. VIA IL CARCERE PER I CRONISTI, MA NON BASTA. LA LEGGE NON ACCOGLIE NUMEROSE RICHIESTE, PRIME FRA TUTTE LO STOP ALL’USO INTIMIDATORIO DELLE QUERELE E DELLE CAUSE PER DIFFAMAZIONE E LA PARAMETRAZIONE DELLE MULTE E DEI RISARCIMENTI ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE DEL CONDANNATO. EDITORI E CRONISTI  SENZA COPERTURA ASSICURATIVA. ANCORA OGGI CHI DELIBERATAMENTE OSTACOLA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA NON INCORRE IN NESSUNA SANZIONE SPECIFICA. IN CODA ESAME ANALITICO DEL DDL DI RIFORMA.


4. INTERCETTAZIONI. I GIORNALISTI: “NO A SANZIONI PENALI. LA STRADA PIÙ CORRETTA DA SEGUIRE - E SEMMAI DA RAFFORZARE - È QUELLA DI UN MAGGIOR RIGORE SUL PIANO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E QUINDI DELLA RESPONSABILITÀ”. IL PARADOSSO DI GRATTERI: “SPIARE I CRONISTI”, MA STRASBURGO NON CI STA. NELL’ATTESA DELLA RIFORMA, SOCCORRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO VINCOLANTE PER I TRIBUNALI ITALIANI. TRE SENTENZE ILLUMINANTI.


5. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI  INGLOBATA DAL 1° DICEMBRE 2009, CON L’ARTICOLO 6,  NELLA COSTITUZIONE EUROPEA. IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TENER CONTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO AI FINI DELLA DECISIONE, ANCHE IN CORSO DI CAUSA, CON EFFETTI IMMEDIATI E ASSIMILABILI AL GIUDICATO:COSÌ LA CASSAZIONE.  - DI FRANCO ABRUZZO  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18001


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Ritirata la norma sulla diffamazione di politici, amministratori pubblici e magistrati. La Fnsi: «Bene, ora via il carcere per i giornalisti». - di articolo21  - 8.6.2016 - Il senatore Giuseppe Cucca, relatore del provvedimento, ha annunciato che non ci sarà più alcun riferimento al reato della diffamazione nella norma contenuta nel ddl contro le intimidazioni agli amministratori pubblici. Soddisfatta la Fnsi, che ha da subito contestato l' inasprimento delle sanzioni a carico dei giornalisti: «Bene, ora il Parlamento approvi la nuova normativa sulla diffamazione che, oltre ad abrogare la pena del carcere, possa finalmente prevedere norme che scoraggino l' uso e l' abuso delle cosiddette querele. Non ci sarà più alcun riferimento al reato della diffamazione nella norma contenuta nel disegno di legge contro le intimidazioni agli amministratori pubblici. Ad annunciarlo è stato il relatore del provvedimento, senatore Giuseppe Cucca, intervenendo in Aula nel corso della discussione sul testo. Una notizia positiva, più volte auspicata dal sindacato dei giornalisti: «Non possiamo che prendere atto con soddisfazione - è il commento del presidente Giulietti e del segretario generale Lorusso - della decisione di stralciare dalla legge a tutela degli amministratori "sotto tiro" la parte relativa all' inasprimento ulteriore delle sanzioni penali, leggi carcere, relative alla diffamazione». Del resto, come hanno fanno più volte notare i vertici della Federazione nazionale della stampa italiana, è da tempo in discussione un' altra legge, giunta alla quarta lettura, che prevede l' abrogazione del carcere, come richiesto dalle istituzioni comunitarie. «La Fnsi - proseguono Lorusso e Giulietti - ringrazia quanti, dentro e fuori il Parlamento, hanno condiviso l' impegno e le iniziative di questi giorni e si augura che finalmente possa essere approvata la nuova normativa sulla diffamazione che, oltre ad abrogare la pena del carcere, possa finalmente prevedere norme che scoraggino l' uso e l' abuso delle cosiddette "querele temerarie", divenute un vero e proprio strumento di intimidazione nei confronti dei cronisti». La norma, che prevedeva la possibilità per i giornalisti di essere condannati fino a 9 anni di carcere se accusati di aver diffamato un politico, un amministratore pubblico o un magistrato, aveva sollevato nei giorni scorsi molte polemiche e innescato la decisa reazione, tra gli altri, anche di Fnsi, Ordine dei giornalisti e Ossigeno per l' informazione. «Per evitare altre strumentalizzazioni e polemiche infondate - ha spiegato il Aula il senatore Cucca - abbiamo deciso di levare dal testo dell' articolo 3 anche il riferimento all' articolo 595 del codice penale e non vi sarà più alcun legame con il reato della diffamazione». L' impegno della Federazione nazionale della stampa italiana al fianco dei colleghi e degli amministratori presi di mira dalla criminalità, però, non si ferma. La Fnsi ha infatti deciso di aderire alla marcia, promossa dall' associazione "Avviso pubblico", che si svolgerà il prossimo 24 giugno a Polistena, Reggio Calabria. «Ci auguriamo - anticipano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti - che tutti i media, a partire dal servizio pubblico, vogliano seguire e dare voce a quanti, a partire dagli amministratori e dai cronisti "sotto tiro", hanno scelto di contrastare, ogni giorno, mafie, corruzione, malaffare». Un appello alla partecipazione rilanciato anche da Carlo Parisi, segretario generale aggiunto della Fnsi e segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria: «Se vogliamo davvero difendere il nostro lavoro, la nostra dignità e la qualità dell' informazione, dobbiamo essere uniti. Le battaglie non si vincono da soli, specie in realtà difficili come la Calabria dove ogni volta che si manifesta contro il malaffare occorre partecipare in massa». si.


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 .Alla fine è arrivata la tanto attesa marcia indietro  - 9.6.2016 - .Alla fine è arrivata la tanto attesa marcia indietro . Ufficialmente "per evitare altre strumentalizzazioni e polemiche infondate che nuocerebbero all' intero impianto del disegno di legge" che contiene misure di contrasto alle intimidazioni verso gli amministratori pubblici. E così, dall' articolo 3 del provvedimento di cui è prima firmataria la senatrice del Partito democratico Doris Lo Moro , approvato in prima lettura da Palazzo Madama, è sparito qualsiasi riferimento all' inasprimento delle pene - da un terzo alla metà - previsto anche per l' articolo 595 del codice penale relativo alla diffamazione . Compresa quella a mezzo stampa. Una misura su cui sia le opposizioni, che pure in commissione Giustizia al Senato avevano votato a favore del testo (con l' eccezione dell' ex ministro Carlo Giovanardi ), sia l' Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana avevano alzato la voce parlando dell' ennesimo "tentativo di intimidire i giornalisti". Circostanze che hanno costretto la compagine dem a tornare sui propri passi. NIENTE DI STRUMENTALE - Il motivo? "L' articolo 3 del ddl", ha spiegato nel corso del suo intervento il relatore del provvedimento, Giuseppe Cucca (Pd), "introduce l' articolo 339-bis del codice penale con cui si prevede un' aggravante qualora un certo tipo di reati sia commesso contro un amministratore locale a causa dell' adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio". Ma "a seguito della sua formulazione - ha aggiunto il senatore dem - sono sorte ricostruzioni fuorvianti e strumentali , inesattezze e discussioni che, a mio parere, traggono origine da una lettura forse frettolosa e poco attenta del testo stesso". Infatti, ha tenuto ancora a precisare Cucca, "l' aggravante deve avere una natura ritorsiva nei confronti dell' amministratore locale e quindi non ha nulla a che vedere con la comune diffamazione a mezzo stampa , che non viene contemplata assolutamente e resta regolata dalla normativa vigente". Insomma, "per evitare altre strumentalizzazioni e polemiche infondate abbiamo deciso di togliere dal testo dell' articolo 3 anche il riferimento all' articolo 595 del codice penale e non vi sarà più alcun legame con il reato della diffamazione". Anche perché "in commissione Giustizia è all' esame un testo che rivede l' intero istituto dalla diffamazione" stessa. GRAN BEL PASTICCIO - Ma le cose stanno davvero così, come sostiene il senatore del Pd? Veramente le ricostruzioni sono state "fuorvianti e strumentali" al punto da costringere ad un così significativo cambio di rotta? Non proprio. A ilfattoquotidiano.it , nei giorni in cui le polemiche sull' argomento si facevano sempre più accese, l' avvocato Caterina Malavenda aveva spiegato che, così com' era scritta, la norma "non specifica, se non nel titolo del tutto ininfluente , che l' aumento di pena si applica solo se questi reati (fra i quali, appunto, la diffamazione, ndr ) sono stati commessi per ritorsione nei confronti delle vittime". Ecco perché il provvedimento in questione sembrava "punire con sanzioni più pesanti le diffamazioni commesse nei confronti degli amministratori locali e non solo, per ragioni connesse all' adempimento del loro mandato, funzioni o servizio". Il "non solo" evocato dalla legale fa riferimento ai componenti di un corpo politico (compresi deputati e senatori), amministrativo o giudiziario , ovvero i magistrati, contemplati nella norma. Insomma, al di là delle "strumentalizzazioni" tirate in ballo da Cucca, si trattava di una norma pasticciata , su cui è stato necessario intervenire. VITTORIA A METÀ - Ecco perché l' articolo, riscritto da un emendamento dello stesso relatore, dice ora che "le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635", cioè violenza, minaccia, danneggiamento e lesione personale, "sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell' adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio". Esulta, inutile dirlo, Giovanardi : "Non ho ancora capito cosa volesse dire 'diffamazione ritorsiva' , ma l' importante è che dal testo sia stato eliminato qualsiasi riferimento ad una norma totalmente incomprensibile". Ma la sua, a ben vedere, è una soddisfazione parziale . "Infatti l' Aula ha bocciato quegli emendamenti che escludono i parlamentari dall' aggravante prevista per chi compie violenze e minacce - dice l' ex ministro -. Continuo a domandarmi il motivo per il quale deputati e senatori, che sono già tutelati dal privilegio dell' insindacabilità delle opinioni espresse, debbano godere di questa ulteriore guarentigia rispetto ai normali cittadini". TUTELA INCOMPRENSIBILE - Critiche anche dai 5 Stelle , che in Aula hanno presentato proprio uno degli emendamenti per escludere deputati, senatori, prefetti e magistrati dall' articolo 3. "Pur condividendo l' impianto del ddl ed essendo riusciti a convincere i relatori ad eliminare le aggravanti per la diffamazione, abbiamo deciso di astenerci in sede di votazione finale", spiega il senatore pentastellato Maurizio Buccarella . "Nel testo, che ci auguriamo possa essere modificato alla Camera, rimane l' incomprensibile estensione delle tutele per i parlamentari - aggiunge -. Non ne vediamo la necessità, anche perché se da una parte è vero che gli amministratori locali sono quotidianamente soggetti ad atti intimidatori , dall' altro non sono mai state segnalate le stesse circostanze ai danni di un parlamentare". (Fattoquotidiano)


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OSCE SU DDL SENATO: “E’ UN PASSO NELLA GIUSTA DIREZIONE”. Dunja Mijatovic, rappresentante per la libertà dei media, ha commentato favorevolmente l’eliminazione dell’aggravante della pena per la diffamazione. - OSSIGENO, 9 Giugno 2016 - La Rappresentante dell’OSCE per la libertà dei media, Dunja Mijatovic, ha accolto con favore la decisione del Senato di non inserire alcun riferimento alla diffamazione a mezzo stampa nel disegno di legge contro le intimidazioni ad amministratori pubblici, politici e magistrati. “La decisione di non aumentare la durata massima della prigione è un passo nella giusta direzione – ha detto Mijatovic in una dichiarazione diffusa oggi. E ha poi aggiunto: “La detenzione è una sanzione sproporzionata e crea un effetto raggelante sulla libertà di stampa”. La Rappresentante dell’OSCE ha anche invitato gli Stati membri a depenalizzare il reato di diffamazione.Sul disegno di legge che avrebbe aggravato le pene detentive per i giornalisti, Dunja Mijatovic era già intervenuta il 27 maggio. - Per informazioni segreteria@ossigenoinformazione.it











































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