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REGGIO CALABRIA. Giornalista 81enne,invalido, arrestato. Deve scontare 2 anni 11 mesi e 16 giorni di reclusione "per il reato di diffamazione a mezzo stampa e per non avere rivelato chi gli ha fornito alcune notizie". L'ordine è del Tribunale di Catania che non conosce la giurisprudenza sul punto della Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo. Ironica dichiarazione di Enzo Iacopino (presidente del Cnog): "Con il suo arresto l'Italia è più al sicuro". IN CODA 4 sentenze di Strasburgo.

ROMA, 12 dicembre 2015.  "Quando la legge sconfina nella barbarie. O precipita nel ridicolo. Francesco Gangemi, giornalista di Reggio Calabria, 81 anni, invalido al 100 per cento, un recente delicato intervento al cuore, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. L'ordine arriva dal Tribunale di sorveglianza di Catania. Deve scontare 2 anni 11 mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa e per non avere rivelato chi gli ha fornito alcune notizie". Lo dichiara il presidente dell'Ordinedei giornalisti, Enzo Iacopino.    "Con il suo arresto l'Italia è più al sicuro - prosegue Iacopino -. Il Giubileo si svolgerà in tutta tranquillità. Potrà essere organizzata senza preoccupazioni una nuova 'primà alla Scala e così seguitando. Sì, la legge a volte diventa barbara. E molte altre precipita nel ridicolo".(ANSA).


Articolo correlato in http://www.giornalistitalia.it/arrestato-il-giornalista-francesco-gangemi-81-anni/


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SENTENZE  CORRELATE DELLA CORTE DI STRASBURGO.


1. Le sentenze Goodwin e Roemen proteggono il segreto professionale di giornalisti. - Il  segreto professionale dei giornalisti è salvaguardato in maniera efficace soltanto  dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo sull’argomento. L’articolo 10 (Libertà di espressione), - ripetendo le parole della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 -,  recita: “ Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”. La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, la protezione “assoluta”  delle fonti dei giornalisti. - La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) con l’articolo 10, come riferito, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=179). La Corte, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il  diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”. L’ordinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di  ordinare perquisizioni  negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di  prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di “cane da guardia“ e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”. Questi sono i principi (vincolanti anche per i nostri magistrati) sanciti nella sentenza Roemen 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (il testo è in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=554). La  Convenzione  europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin e Roemen sono episodi  che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i  giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. Davanti ai magistrati delle Procure, i giornalisti (incriminati per violazione del segreto istruttorio o sottoposti a perquisizione dal Pm a caccia delle prove sulle fonti) devono invocare l’articolo 10 della Convenzione  europea dei diritti dell’Uomo nelle interpretazioni  vincolanti date dalle sentenze Goodwin e Roemen.  I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto professionale,  invocando, con le norme nazionali (articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 e articolo 138 del Dlgs  196/2003 sulla privacy), la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nell’interpretazione che la Corte di Strasburgo ne ha dato con le  sentenze Goodwin  e Roemen.  Questa linea è l’unica possibile anche per evitare di finire sulla graticola dell’incriminazione per “violazione del segreto d’ufficio” (art. 326 Cp) in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, - magistrati, cancellieri  o ufficiali di polizia giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 Cp.  E’ palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326 Cp, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale…..loquace) e le perquisizioni,  arma ormai spuntata dopo la sentenza Roemen della Corte di Strasburgo. 



2. Caso Kydonis v. Grecia (sentenza del 2 aprile 2009 – prima sezione, ricorso n. 2444/07).  “No al carcere per il reato di diffamazione”. Condannata la Grecia. Giornalisti mai in carcere. Per la Corte europea, il carcere, previsto nei casi di diffamazione negli ordinamenti interni, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, il diritto di ricevere informazioni.  - articolo di Marina Castellaneta  -  No al carcere per i giornalisti perché le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche quando, nella prassi, il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa. Lo ha affermato la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 2 aprile 2009 (ricorso n. 2444/07, Kydonis), con la quale la Corte ha condannato la Grecia per violazione dell'articolo 10 della Convenzione che garantisce la libertà di espressione, obbligandola a risarcire i danni materiali e morali al giornalista ritenuto colpevole di diffamazione. Per la Corte europea, il carcere, previsto nei casi di diffamazione negli ordinamenti interni, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, il diritto di ricevere informazioni. La detenzione – precisa la Corte – può essere ammessa solo in casi eccezionali, quando il giornalista incita alla violenza o all'odio. Negli altri casi, fa capire Strasburgo, la previsione del carcere, seppure solo a livello legislativo, senza un'applicazione diffusa della misura detentiva, «è suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa», impedendo «la partecipazione alla discussione su questioni che hanno un interesse generale legittimo». In pratica, se nell'ordinamento interno è stabilito il carcere nei casi di diffamazione, come avviene in Grecia che ha una norma analoga all'articolo 595 del codice penale italiano, è certa la violazione della Convenzione perché la misura è sproporzionata. Alla Corte europea si era rivolto un giornalista greco condannato per diffamazione dai tribunali nazionali a una pena di cinque mesi, poi convertita in un'ammenda, per aver scritto alcuni articoli critici su un uomo politico. Una condanna ingiustificata e contraria alla Convenzione europea. Prima di tutto – hanno osservato i giudici internazionali – perché gli articoli non contenevano insulti personali e riguardavano questioni di grande interesse per la società locale, su un uomo politico che è una persona pubblica e deve quindi tollerare articoli anche critici. Al giornalista poi deve essere concessa «una certa dose di esagerazione e di provocazione», soprattutto nei giudizi di valore. Ma c'è di più. Per Strasburgo, i giudici nazionali hanno sbagliato perché non solo non hanno preso in considerazione l'interesse a diffondere informazioni anche scomode, ma «in modo sorprendente», hanno riversato l'onere della prova sul giornalista e sull'editore che, secondo i tribunali nazionali, dovevano dimostrare l'interesse alla pubblicazione dell'articolo incriminato e invocare espressamente la libertà di espressione.La Corte ha anche bocciato l'operato dei colleghi greci che non hanno valutato l'assoluzione dal reato di calunnia pronunciata da altri tribunali nei confronti di una persona che aveva riferito questioni analoghe a quelle poi scritte dal giornalista considerato colpevole. (Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2009) (sentenza in http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Kydonis&sessionid=72651948&skin=hudoc-fr)



3. Giornalisti in prigione, a rischio in Europa la libertà di stampa - di Thorbion Jagland per Il Sole 24 Ore 2/7/2011 – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6988  -



4. UNA NUOVA SENTENZA EUROPEA IRROMPE NEL DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE - Belpietro (condannato a 4 mesi) vince il ricorso a Strasburgo su una grande questione di principio: “La prigione per un reato commesso a mezzo stampa è quasi sempre incompatibile con la libertà d’espressione dei giornalisti, garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo”. - Roma, 24 settembre 2013. Condannare un giornalista alla prigione è una violazione della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come incitamento alla violenza o diffusione di discorsi razzisti: lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui dà ragione a Belpietro, condannato a 4 mesi dalla Corte d’Appello di Milano. Belpietro fu condannato per diffamazione a quattro mesi di carcere, poi sospesi, per aver pubblicato, nel novembre 2004, un articolo firmato da Raffaele Iannuzzi dal titolo ‘Mafia, 13 anni di scontri tra pm e carabinieri’, ritenuto diffamatorio nei confronti dei magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte. I giudici di Strasburgo nella sentenza spiegano che una pena così severa rappresenta una violazione del diritto alla libertà d’espressione del direttore di Libero. La Corte sottolinea infatti che Belpietro venne condannato dalla Corte d’Appello di Milano non solo a risarcire Lo Forte e Caselli per un totale di 110 mila euro, ma fu anche condannato a quattro mesi di prigione. Secondo la Corte è questa parte della condanna, anche se poi sospesa, a costituire una violazione della libertà d’espressione. La Corte infatti ritiene che, nonostante spetti alla giurisdizione interna fissare le pene, la prigione per un reato commesso a mezzo stampa è quasi sempre incompatibile con la libertà d’espressione dei giornalisti, garantita dall’articolo 10 della convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Solo in circostanze eccezionali, come per esempio nel caso di incitamento alla violenza o di diffusione di discorsi razzisti, può essere ammessa. Secondo i giudici di Strasburgo, nonostante l’articolo di Iannuzzi sia stato giustamente considerato diffamatorio, esso non rientra in quei casi eccezionali per cui può essere prevista la prigione. (ANSA).



 



 


 





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