Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
  » Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Sentenze
Stampa

CASSAZIONE. QUANTO PIU' GRAVE E' L'ACCUSA TANTO PIU' IL GIORNALISTA DEVE ESSERE CAUTO NEL RIFERIRLA E SOLLECITO NEL RICORDARE AL LETTORE CHE GLI ADDEBITI SONO PRESUNTI.


5.4.2015 - In caso di clamorosi fatti di cronaca, la funzione del giornalista è delicatissima poiché egli viene a trovarsi da un lato pressato e sospinto dall'interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti e all'individuazione del colpevole; dall'altro lato costretto ad autolimitarsi, in considerazione del danno che potrebbe arrecare, ove l'indagato fosse innocente. Quanto più è grave l'accusa, tanto più il giornalista deve essere cauto nel riferirla e sollecito nel ricordare al lettore che gli addebiti sono presunti, astenendosi dal colorire la vicenda con particolari la cui veridicità non sia certa: con la piena consapevolezza che, se le accuse non fossero vere, l'accertamento della verità processuale arriverà comunque troppo tardi e troppo debolmente per cancellare il ludibrio a cui l'inquisito si sarà trovato esposto nel frattempo. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2745 del 12 febbraio 2015, Pres. Segreto, Rel. Lanzillo).  TESTO IN http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=5081&Itemid=143






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com