Dal 2 aprile non saranno più punibili per tenuità del fatto i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione se l'offesa è di scarsa gravità e la condotta non è abituale.
19.3.2015. E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 28 del 16 marzo scorso che depenalizza una lunga serie di reati sinora sanzionati fino a 5 anni di carcere, ma a condizione che l'offesa sia di scarsa gravità e la condotta non abituale. In tal caso il procedimento penale sarà archiviato. E' stato infatti appositamente introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il 131 bis, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'importante provvedimento, che fa seguito alla legge n. 64 del 28 aprile 2014 n. 67, e che si rifletterà su decine di migliaia di processi in corso, entrerà in vigore il 2 aprile prossimo (il testo è in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-18&atto.codiceRedazionale=15G00044&elenco30giorni=true). E' stato tuttavia precisato che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità se l'autore ha agito per motivi abietti o futili oppure con crudeltà, ancora, ha approfittato delle condizioni della vittima, soprattutto se minore, quanto a limitata capacità di difendersi.Il procedimento penale non può essere poi archiviato se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure ha commesso delitti dello stesso tipo «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Non sono stati invece esplicitamente elencati i reati per i quali é esclusa la possibilità di archiviazione. Il giudice deciderà caso per caso. Il testo del dlgs può essere scaricato anche da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=69712
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