di Caterina Malavenda
La Corte di cassazione estende il segreto professionale dei giornalisti. Con la sentenza n. 85 del 21 gennaio 2004 (depositata l'11 maggio), la VI Sezione penale ha stabilito che il segreto professionale sulle fonti, sancito dall'articolo 200, comma 3 del Codice di procedura penale, si estende <a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie>.
In particolare, ha ad oggetto <anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è funzionale rispetto alla identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relative richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall'articolo 200 del Codice di procedura penale>. Il segreto "copre" dunque tutte le informazioni attraverso le quali è possibile individuare la fonte delle notizie.
La questione parte dalla pubblicazione di notizie su indagini in corso, in parte secretate dalla Procura. Per individuare la fonte delle informazioni veniva convocato, in qualità di persona informata sui fatti, l'autore dell'articolo. Alla richiesta di indicare le utenze telefoniche delle quali si serviva il giorno della fuga di notizie, il giornalista opponeva il segreto professionale, ritenendo che tale informazione avrebbe potuto consentire di individuare la sua fonte.
Il magistrato, assumendo che il segreto non fosse opponibile, sospendeva l'esame e contestava al giornalista il reato di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 371 bis del Codice penale. Il processo si concludeva con l'assoluzione del giornalista, in base all'articolo 59, ultimo comma, del Codice penale, per aver agito erroneamente convinto di poter legittimamente opporre il segreto professionale: la domanda del Pm, secondo il tribunale, non equivaleva <a richiesta di rivelazione della fonte informativa>. Nonostante l'esito favorevole, veniva proposto ricorso, assumendo che la garanzia offerta dall'articolo 200 del Codice di procedura a tutte le categorie elencate, non possa essere assimilata alle cause di giustificazione. Ha invece natura sostanziale: in presenza delle situazioni indicate dalla norma, il teste versa in una condizione soggettiva che esclude in radice la rilevanza penale del silenzio, legittimamente opposto.
In altre parole, mentre il giornalista che diffama commette un reato, ma non è punibile se esercita, nei limiti previsti, il diritto di cronaca e di critica, il giornalista che tutela la fonte, come la Corte ha riconosciuto, non può essere costretto a deporre. Di conseguenza, non può essere incriminato se tace, perché non ha l'obbligo giuridico di rispondere, anche quando le domande non riguardano direttamente l'identità della fonte, pur mirando manifestamente alla sua individuazione. O quando vengono svolte attività investigative (come perquisizioni e intercettazioni) con lo stesso scopo.
La Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta sulla materia, a favore dei giornalisti applicando l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti. Con la sentenza sul caso Goodwin del 27 marzo 1996, ha condannato il Regno Unito per non aver tutelato adeguatamente il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche: il giornalista era stato, infatti, condannato in patria per non averle rivelate, senza che l'ordine di divulgazione fosse assistito dai requisiti della necessità, della ragionevolezza e della proporzionalità.
E con la sentenza sul caso Roemen e Schmit del 25 febbraio 2003, ha condannato il Lussemburgo per aver consentito la perquisizione presso gli uffici e le dimore dei giornalisti, alla ricerca di prove sulle loro fonti confidenziali. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le perquisizioni con tale scopo costituiscano <un'azione più grave dell'intimazione di divulgare l'identità dell'informatore>. Esercitando un potere di indagine estremamente ampio, gli inquirenti <possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista>, con una incidenza assai più ampia nel rapporto fra il professionista e tutte le sue fonti. Ogni tentativo di aggirare il diritto a tutelare le fonti costituisce un'aggressione alla libertà di stampa. L'assenza della necessaria protezione potrebbe infatti dissuadere le fonti dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale.
Alla tendenza restrittiva, manifestata sovente dai giudici nazionali, si contrappone ora la sentenza in esame, che ha riconosciuto il diritto al silenzio del giornalista quando le risposte possono anche potenzialmente consentire l'individuazione delle sue fonti.
(da Il Sole 24 Ore dell’11 giugno 2004)
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
07‑Udienza pubblica Registra Generale n. 7034103
in data 21 gennaio 2904. sentenza n. 85 -22397/04
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta dai sig.ri
Dr Raffaele LEONASI Presidente
Dr. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Francesco SERPICO Consigliere
Dr. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MORETTI Paolo, nato il 20 marzo 1971 a Como,
avverso la sentenza del Tribunale di Como 22 novembre 2002 n.2054, con la quale è stato assolto dal reato p. e p. dall'art. 371 bis c.p.,
commesso in Como il 13 aprile 2000,
perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Caterina MALAVENDA, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Como 22 novembre 2002 n. 2054, con la quale è stato assolto dal reato indicato in epigrafe ‑ a lui contestato perché nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero in sede di sommarie informazioni testimoniali, taceva le informazioni richieste ed in particolare si rifiutava illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione - perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione, Paolo Moretti ha proposto ricorso per cassazione per saltum, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 200 c.3 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) sul presupposto che il ricorrente non avrebbe potuto invocare il segreto professionale e sarebbe stato obbligato a rispondere alla domanda del P.M.;
2. violazione dell'art. 384 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il ricorrente, versando ab origine nella situazione potenziale di indagato, avrebbe dovuto essere convocato sin dall'inizio come tale e non come persona informata sui fatti, con diritto alla scriminante di cui alla norma citata.
Procedendo in via pregiudiziale alla verifica della regolarità dell'impugnazione si osserva. che l'imputato prosciolto perché non punibile per erronea supposizione di una causa di giustificazione ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento per ottenere una delle formule assolutorie, a lui evidentemente più favorevoli, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, le sole che gli avrebbero precluso il potere d'impugnare.
Nel merito si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio costituisce un reato plurisoggettivo anomalo in quanto, malgrado che la fattispecie criminosa implichi la partecipazione di una persona che riceve la notizia, questa tuttavia non assume la posizione giuridica di concorrente necessario e la condotta penalmente rilevante è solo quella dell’autore della rivelazione. Anche se questa peculiarità strutturale non esclude la configurabilità del concorso eventuale, realizzato nelle forme ordinarie della determinazione o dell'istigazione da parte del destinatario della rivelazione (Cass., Sez. U., 19 gennaio 1982 n. 420; Sez. I, 23 marzo 1994 n. 4831).
Per conseguenza, il giornalista non concorrente nel reato, per non aver determinato o istigato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a rivelare abusivamente le notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete, non assume la posizione processuale di sottoposto alle indagini e non versa, quindi, in situazione d'incompatibilità con l'ufficio di testimone.
Sotto questo profilo è sicuramente valida la premessa posta dal Giudicante, che il Moretti non doveva essere sentito come indagato per il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p. e pertanto il secondo motivo di ricorso appare privo di fondamento.
E', invece, fondato il primo motivo.
L'attività giornalistica secondo la previsione dell'art. 200 u.c. c.p.p. è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione.
La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie.
Rientra pertanto nel segreto professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall'art. 200 c.p.p. cit..
Ne deriva che il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato previsto dall'art. 371 bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito.
Nella specie il Moretti è stato incriminato per il reato previsto dall'art. 371 bis c.p. per essersi rifiutato illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, ossia nella data cui si riferisce l’informazione fiduciaria ricevuta, la cui indicazione gli era stata richiesta al fine evidente di individuare l'autore dell’informazione stessa, per l'ipotesi che potesse essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio punibile per il reato previsto dall'art. 326 c.p.. In realtà, in base alla disposizione dell'art. 200 u.c. c.p.p. il giornalista non avrebbe potuto essere costretto a deporre e di conseguenza non avrebbe potuto essere incriminato per il reato previsto dall'art. 371 bis c.p., che perciò non sussiste.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2004.
Il Presidente Il Consigliere estensore