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GIORNALISTI - I CONSIGLI DI FRANCO ABRUZZO. GUERRIGLIA GIUDIZIARIA PER RIMANERE IN SERVIZIO FINO A 65 ANNI OPPURE FINO A 70 ANNI. QUI SOTTO IL FAC SIMILE DELLA LETTERA 1 E DELLA LETTERA 2. FATENE BUON USO.


1) Per chi ha meno o poco più di 60 anni - Fac simile di lettera da spedire (con raccomandata rr) alla Direzione del personale dell’azienda e per conoscenza all’Inpgi:


Dichiaro che intendo proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei 65 anni (ai sensi del decreto legislativo n. 503/1992) per l'accesso alla pensione di vecchiaia Inpgi.Richiamo sul punto le sentenze della Corte europea di Giustizia e la sentenza 21002/2014 della sezione lavoro della Corte di Cassazione. In fede


Firma………………………………


2) Per chi ha compiuto (o è prossimo a compiere) i 65 anni - Fac simile di lettera da spedire (con raccomandata rr) alla Direzione del personale dell’azienda e per conoscenza all’Inpgi:


Dichiaro, con riferimento al comma 4 dell’articolo 24 del dl 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011),  di voler  rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età. In fede


Firma………………………………


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CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. SENTENZA n. 21002/2014 : E' NULLA LA CLAUSOLA DEL CNLG CHE CONSENTE DI LICENZIARE IL GIORNALISTA PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA OVVERO PRIMA DEI 65 ANNI  - di www.legge-e-giustizia.it - Roma, 8 novembre 2014. Con sentenza del 31/5-27/9/2010 la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta dalla società "Il Messaggero s.p.a." avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a Guido A., giornalista professionista, con decorrenza dal 31/7/2005, ordinandone la reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento della retribuzione maturata dal licenziamento alla reintegra o al raggiungimento dell'età pensionabile. Tale licenziamento era stato adottato dalla società ai sensi dell'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) per il conseguimento, da parte di Guido A., di trentatre anni di versamenti contributivi complessivi e per il raggiungimento del sessantatreesimo anno di età, ad onta del fatto che il medesimo avesse chiesto di voler proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei sessantacinque anni, ai sensi della legge n. 407/90 e del decreto legislativo n. 503/92 per l'accesso alla pensione dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani). La Corte territoriale ha spiegato che era incontestato che all'epoca del licenziamento il ricorrente non aveva ancora maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico, integrati solo a partire dal 1° ottobre 2005, e che doveva ritenersi inammissibile la previsione di una clausola riguardante l'estinzione automatica del rapporto, quale quella dell'art. 33 del CNLG che contemplava a tal fine il conseguimento di 33 anni di versamenti contributivi ed il raggiungimento del 63° anno di età, poiché in contrasto con le norme imperative di legge dettate in materia. La S.p.A. Il Messaggero ha proposto ricorso per Cassazione censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge, La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21002 del 6 ottobre 2014, Pres. Macioce, Rel. Berrino) ha rigettato il ricorso. La Corte ha ricordato di avere recentemente affermato (Sez. Lav. n. 6537/2014) in un caso analogo la nullità dell'art. 33 del CCNL per il settore giornalistico, nella parte in cui consente all'azienda di recedere liberamente dal  rapporto, nei confronti di lavoratore che abbia raggiunto i 60 anni di età (62 anni dal 2014 in poi, ndr) e sia titolare di un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, non potendosi limitare il diritto del giornalista di avvalersi della pensione di vecchiaia e del consequenziale diritto, di fonte legale, alla continuazione del rapporto lavorativo sino al compimento del 65° anno di età. Si è, altresì, affermato che "la salvezza dell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto lascia agevolmente comprendere che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per vecchiaia, poiché solo in presenza di detti requisiti il lavoratore ha l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, entro un termine di decadenza che decorre appunto con riferimento alla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, comunicando la sua decisione di continuare a prestare la sua opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero per incrementare tale anzianità fino al compimento dei sessantacinquesimo anno di età (Decreto Legge n. 791 del 1981, articolo 6, conv., con Legge n. 54 del 1982; Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 6; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 421, articolo 1, comma 2)". Argomenti sistematici a conforto dell'interpretazione qui accolta sono poi stati individuati nella considerazione che "soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 6). II diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento". La disciplina della contrattazione collettiva nazionale di categoria (articolo 33), e con essa il regolamento dell'INPGI - proprio perché costituisce fonte regolatrice del rapporto inidonea a derogare alla regola generale posta dalla legge e, segnatamente, dal decreto legge n. 791 del 1981, articolo 6, convertito, con modificazioni, nella legge n. 534 del 1982, e Legge a 407 del 1990, articolo 6, - non può' escludere la possibilità per il giornalista di avvalersi della pensione di vecchiaia e del consequenziale diritto, di fonte legale, alla continuazione del rapporto lavorativo sino al compimento del 65 anno di età. (IN http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4938&Itemid=131)



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.E’ POSSIBILE LAVORARE FINO A 70 ANNI NELLE REDAZIONI DI GIORNALI E TV: la sentenza Fraschetti è IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14062 



- la sentenza Creti è  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13119



- in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15967   la sentenza della  Cassazione  (sezione Lavoro) che rinvia la materia  alle sezioni unite civili



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